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Infortunistica stradale
a cura dell'Avv. Claudia Del Pozzo
Ammesso il risarcimento del danno morale anche se non e’ provata la colpa dell'autore
(Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 27 febbraio12 maggio 2003 n. 7283 (Presidente Preden; Relatore Calabrese, Pm parzialmente difforme Apice))
Svolgimento del processo
Il 30/3/1992, in Marcianise, si verificava un sinistro stradale nel quale erano coinvolti il motociclo condotto da (A) e una autovettura di proprietà di (B), condotta da (C).
Il motociclista decedeva.
Con atto notificato l'8/4/1993, i coniugi (D ed E), genitori del defunto, convenivano davanti al Tribunale di S.Maria Capua Vetere i (B e' C) e la S.p.a. (F) Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Si costituiva la sola S.p.a. (F), che resisteva alla domanda. Posta in liquidazione coatta amministrativa la predetta società, il contraddittorio veniva esteso al commissario liquidatore ed alla S.p.a. (G), quale impresa designata ex art. 20 della legge n. 990 del 1969.
Il tribunale, con sentenza del 23/10/1997, rigettava la domanda ritenendo che unico responsabile dell'incidente fosse il motociclista.
Pronunciando sull'appello degli attori, la Corte d'appello di Napolì, con sentenza del 16/3/2000, riteneva il concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli, in applicazione della presunzione di eguale responsabilità di cui aWart. 2054, comma 2, c.c., e condannava i convenuti, tenuto conto del concorso di colpa, al risarcimento del danno patrimoniale, che liquidava in L. 63.800.000, e del danno morale, che liquidava in L. 60.000.000, oltre interessi dalla data dell'evento, nella misura del 7,5%.
Per la cassazione della sentenza le Assicurazioni (G), nella qualità, hanno proposto ricorso con unico articolato motivo.
Resistono, con controricorso, i coniugi (D ed E), che propongono ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La (F) Assicurazioni in l.c.a. ed i (B e C) non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
- I due ricorsi, proposti avverso la medesima
sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 19078/00
- Con l'unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto (art. 2059 C.C. e art 185 C.P.), le Assicurazioni (G) assumono che il giudice di appello, avendo deciso la controversia sulla base del criterio sussidiario presuntivo posto dall'art. 2054, comma 2, C.C., avrebbe erroneamente risarcito il danno morale. Sostengono che, per costante giurisprudenza di questa S.C., in tale ipotesi la risarcibilità del danno non patrimoniale è esclusa.
- Il motivo va disatteso per le considerazioni di seguito svolte.
- Un consolidato orientamento
giurisprudenziale esclude la risarcibilità del danno non
patrimoniale, nella corrente (e restrittiva) accezione di danno
morale soggettivo, allorquando la responsabilità dell'autore
materiale del fatto illecito sia affermata non già in base ad un
accertamento concreto dell’elemento psicologico (e cioè della
colpa), ma in base ad una presunzione, quale, ad esempio, quella
stabilita dall'art. 2054 C.C. E ciò sul rilievo che l'attribuzione
del danno non patrimoniale che deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge (art. 2059 C.C.), il più rilevante, se non
addirittura l'unico (almeno al1’epoca in cui venne redatto il codice
civile: in tal senso, v. corte cost., sent. n. 184/1986) dei quali è
il caso in cui il fatto illecito integri una fattispecie criminosa
(art.185 C.P.),, può scaturire soltanto dall'accertamento effettivo
dei fatto reato, il quale, pur potendo essere effettuato in caso, di
estinzione del reato (ad esempio: per amnistia) o di improcedibilità
dell'azione penale (ad esempio: per difetto di querela) dal giudice
civile, non può essere basato sulla semplice premessa su cui si
fonda la presunzione di cui all'art. 2054, di non aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno, ma sulla effettiva dimostrazione
di una condotta colposa (tra le tante pronunce: sent. n. 2529173; n.
3667/81; n. 5,791/86; n. 1374/87; n. 11999/93; n. 9045195; n.
M32/97; n. 9794/98; n. 12741/99). Tale indirizzo si è formato nella
vigenza del codice di procedura penale del 1930, caratterizzato dal
rapporto dì pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e
giudizio civile (art. 3 c.p.p. e art. 295 c.p.c.) in caso di
contemporaneità di procedimenti, dall'efficacia preclusiva ai fini
civili della decisione che pone termine al giudizio penale (art. 25
c.p.p.) e dalla autorità del giudicato penale nel giudizio di danno
anche «quanto alla responsabilità del condannato» (art. 27C.P.P . )
. In un sistema siffatto, erano eccezionali i casi in cui, in virtù
del principio dell'unità della funzione giurisdizionale, il giudice
civile poteva accertare l'esistenza del fatto penalmente rilevante:
casi tutti condizionati dal presupposto negativo che la relativa
questione non avesse costituito oggetto di indagine da parte del
giudice penale per estinzione dei reato o per altra causa (sent. n.
2529173). Nelle menzionate specifiche ipotesi, si era ritenuto
coerente al sistema che l'accertamento dei giudice civile avesse ad
oggetto il reato in tutti gli elementi penalmente rilevanti (ma in
contrasto con l'assolutezza del principio le S.U., con la sentenza
n. 6651/82, avevano riconosciuto la risarcibilità del danno morale
nel caso di fatto illecito costituente reato commesso da persona
non, imputabile), e si svolgesse secondo le regole, anche
probatorie, proprie del giudizio penale, al quale quello civile in
un certo senso si sostituiva, senza che potesse darsi ingresso alle
regole probatorie proprie del giudizio civile, ed in particolare al
mezzo di prova costituito dalle presunzioni, poiché l'affermazione
di una responsabilità penale in base ad una colpa meramente presunta
era ritenuto inammissibile e non rispondente a principi di civiltà
giuridica (sent. n. 2529/73). Mutati i rapporti tra processo civile
e penale a seguito dell'introduzione del nuovo codice di procedura
penale (entrato in vigore nell'ottobre del 1989), e venuta meno la
preminenza della giurisdizione penale su quella civile (arti. 75 e
652 C.P.P. vigente), tanto che è possibile che gli esiti siano nelle
diverse sedi addirittura contrastanti in ordine all’apprezzamento di
un medesimo fatto la correttezza della interpretazione sinora dati
dell'art. 2059 C.C. in relazione all'art. 185 C.R va sottoposta a
verifica, onde vagliarne la persistente validità.
- In tale opera di riconsiderazione della
propria giurisprudenza, questa S.C. non può non tenere conto del
nuovo atteggiamento assunto, in relazione alla tutela riconosciuta
al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia dì danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non
connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte cost.,
sent. n. 88/79), sia dal legislatore, mediante l'ampliamento dei
casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non
patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (impiego di
modalità illecite nella raccolta di dati personali: art. 29, comma
9, della legge 31/1211996 n. 675; adozione di atti discriminatoti
per motivi razziali, etnici o religiosi: art. 44, comma 7, del
d.lgs. 251711998ti. 286; mancato rispetto del termine ragionevole
di durata del processo: art. 2 della legge 24/3/2001 n. 89), sia
dalla giurisprudenza della S.C., in particolare con la rilevante
innovazione costituita dall'ammissione a riparazione di quella
peculiare figura di danno non patrimoniale che è il. c.d. danno
biologico, sotto la spinta della sempre più avvertita esigenza di
garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito,
non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, aia
anche nei valori propri dellapersona, anche in riferimento all'art.
2 Cost.. Ora, il danno, in relazione, ad un determinato fatto,
evidentemente lo stesso, quale che sia l'aspetto che assume, sotto
il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso
in cui le risultanze processuale siano tali da consentire il
positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia
raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da
offrirsi dall'autore del danno, essa debba essere presunta. Non può
certo negarsi che l'inversione dell'onere della prova uniformi la
posizione del danneggiato che non sia in grado di offrila a quella
del danneggiato che possa darla, rendendole paritarie mediante
l'addossamento dell'onere della prova liberatoria all'autore del
danno (convenuto) e la correlativa presunzione di colpa in capo al
medesimo. Ed appare incongruo ritenere che, in un contesto connotato
da un onere probatorio posto a carico al danneggiante convenuto
evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima,
ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova hberatoria non sia
data, il danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del
danno non patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di
un fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece
provata dall'altra parte. Posto che, se la colpa fosse sussistente,
il fatto integrerebbe il reato ed il danno non patrimoniale sarebbe
dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa altro non
significa che essa agli effetti civili sussiste, sicché il fatto
senz'altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie
astratta di reato. Vengono qui in considerazione, evidentemente,
soltanto gli effetti civili della condotta dell'autore del danno e
non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all'effettivo
positivo accertamento della colpa, essendo sconosciuto al sistema
penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di
una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto
(tra l'altro collegata all'inversione dell'onere della prova,
inconcepibile al di fuori del sistema civile). Ma proprio per la
insopprimibile diversità degli ambiti, sembra del tutto improprio
frustrare gli scopi di una disposizione, qual è l'art. 2059, che non
mira a punire il responsabile ma a consentire il risarcimento del
danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non
economici, operandone un'interpretazione del tutto untinomica
rispetto all'esigenza alla quale il sistema in cui è inserita
palesemente si ispira: quella, appunto, di rendere possibile il
risarcimento dei danno anche se la prova della colpa sia raggiunta
grazie ad una presunzione legale (artt. 2050/2054 c.c.). Del resto
la presunzione, legale o non che sia, in altro non si risolve che
nella prova del fatto ignoto. Dunque, se il fatto ignoto da provare
è l'elemento soggettivo dell'illecito, in esito al ricorso alla
presunzione quell'elemento è provato. E se, nella ricorrenza
dell'elemento soggettivo, il fatto costituisce reato, risulta
provato il reato. Certo solo sul piano delle conseguenze civili; ma
su tale piano sarebbe arbitraria la diversificazione, quanto agli
effetti della prova, delle modalità attraverso le quali essa è
raggiunta opporre a tali argomenti che il secondo comma dell'art.
185 c.p. stabilisce che «ogni reato che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole
... » e far leva sull'argomento che in campo penale la colpa non può
essere presunta, tanto più che la disposizione ha riguardo al
"colpevole", equivarrebbe a non considerare che le stesse
espressioni sono riferite anche al danno patrimoniale, e che, per la
sedes materiae, non potevano essere usate locuzioni diverse. Sulla
lettera dell'art. 185 C.P. fa allora premio il rilievo che. essendo
la disposizione inserita nel codice penale del 1930 e concernendo
gli effetti civili del reato, la sua reale portata non può che
essere apprezzata alla luce del codice civile del 1942, in
particolare della norma generale di cui all'art. 2043 c.c,: dunque
nel senso che, tutte le volte che il reato abbia cagionato un danno,
questo è per ciò stesso "ingiusto7', rendendo superfluo ogni
raffronto comparativo tra gli interessi che vengono in
considerazione ai fini di quella qualificazione. E non anche nel
senso che, per poter risarcire il danno occorre che nel processo
civile il meccanismo della prova della colpa sia stato .identico a
quello che nel processo penale avrebbe consentito la condanna del
“colpevole".
- Deve conclusivamente enunciarsi, così
innovando il precedente orientamento, il seguente principio di
diritto: «alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt.
2059 C.C. e 185 C.P. non osta il mancato positivo accertamento della
colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art.
2054 C.C., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di
legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile,
come reato».
- Il ricorso principale va quindi rigettato.
Ricorso n. 2214/00
- Con il primo motivo, i coniugi (D ed E), denunciando violazione degli artt. 2043, 2054 e 1226 c.c., assumono che erroneamente i giudici di appellonon avrebbero riconosciuto il risarcimento del danno materiale relativo al motociclo e non avrebbero ravvisato la responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell'autovettura.
- Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
La corte territoriale ha escluso i
danni riguardanti il motociclo in quanto non provati, ed ha ritenuto
non superata, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la
presunzione di cui áll'art. 2054 c.c. Si tratta di apprezzamenti di
fatto sorretti da congrua motivazione, che si sottraggono al sindacato
di questa S.C.
- Con il secondo mezzo è denunciata la violazione
dell'art. 2043 C.C., combinato al disposto dell'art. 32 Cost., per non
avere la corte d'appello «riconosciuto e liquidato il danno biologico,
nella sua accezione patrimoniale non patrimoniale, quale danno
esistenziale».
- La censura è inammissibile.
La pretesa avente ad oggetto il c.d. danno esistenziale non risulta specificamente dedotta nel giudizio di merito.
- Con il terzo motivo, i ricorrenti, si dolgono della mancata rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento, assumendo che la rivalutazione monetaria non può essere ritenuta compresa nel tasso di interesse riconosciuto nel valore medio del 7,5%.
- Il motivò non è fondato.
La corte d'appello ha proceduto alla liquidazione del danni "all'attualità", in tal modo provvedendo alla rivalutazione.
- in conclusione, il ricorso incidentale è
rigettato.
- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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