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Infortunistica stradale
a cura dell'Avv. Claudia Del Pozzo
Danni in materia civile - Morte dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento
(Corte di cassazione - sezione III civile; sentenza 16 maggio 2003, n. 7632; Pres. FIDUCCIA, P.M. FINOCCHI GHERSI))
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 28 novembre 1995,
Dalla Costa Antonio, Zanin Angelina, Dalla Costa Vannia, Duso Domenica, e Zanin
Marco, in proprio, e Zanin Angela e Zanin Marco, quali eredi della madre
Pierantoni Annamaria, nonna di Dalla Costa Diego, esponeva che il loro
congiunto Dalla Costa Diego, mentre percorreva il 13 aprile 1995, una via del
centro abitato di Fara Vicentino, veniva in collisione con l'autovettura
Mercedes condotta da Tedeschi Giuseppe, di proprietà dello studio tecnico di
Giuseppe Tedeschi s.n.c. ed assicurata con La Previdente s.p.a., che, uscendo
a retromarcia da un accesso privato, si immetteva con manovra di svolta a
sinistra sulla pubblica via, intersecando la traiettoria di marcia del
motociclista Dalla Costa, che cadeva sulla carreggiata, finendo nella corsia
opposta, ove veniva travolto dal semirimorchio di proprietà di Chiarcosso
Sandro, trainato dalla matrice condotta da Maoret Luigi e di proprietà
dell'Autotrasporti Chiarcosso s.r.l., assicurata con L'Italica s.p.a.; che il
Dalla Costa Diego riportava lesioni gravissime e, sottoposto a vari interventi
chirurgici, decedeva dopo 10 giorni. Gli attori, pertanto, convenivano davanti al
Tribunale di Vicenza i vari suddetti convenuti per sentirli condannare in
solido al risarcimento dei danni, che quantificavano nell'importo complessivo
di lire 1.399.000.000. Si costituivano i convenuti che resistevano
alla domanda. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 1° luglio 1998, accertata
l'esclusiva responsabilità del Tedeschi nella produzione dell'evento, condannava
questi, lo studio tecnico di Giuseppe Tedeschi s.n.c. e La Previdente
assicurazioni, al risarcimento dei danni nella misura di lire 246.000.000, già
detratto l'acconto di lire 200.000.000 versato da La Previdente, oltre agli
interessi legali. Rigettava la domanda contro Maoret Luigi e gli, altri
convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
Avverso questa sentenza proponevano appello gli
attori. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 18 febbraio
2000, condannava Tedeschi, lo studio Tedeschi s.n.c. e La Previdente al
pagamento della residua somma di lire 305.000.000, con gli interessi legali e
rivalutazione, secondo i criteri ivi indicati. Riteneva la corte di merito che il danno
biologico iure hereditatis, richiesto dagli attori e riconosciuto dal
tribunale, non poteva essere liquidato in complessive lire 630.000 per giorni
10 di sopravvivenza della vittima e cioè nella misura di lire 63.000 al giorno,
come ritenuto dal primo giudice, tenuto conto che esso era massimo nella sua
entità, avendo le lesioni portato a morte il ragazzo, nonostante la breve
durata di giorni 10. Pertanto detto danno biologico veniva liquidato in lire
62.500.000. Riteneva il giudice di appello che era equa la
liquidazione del danno morale riportato dal ragazzo in detti 10 giorni, nella
misura di lire 30.000.000, già liquidata dal tribunale; riliquidava il danno
morale subìto dai prossimi congiunti nella misura complessiva di lire
326.000.000, e rigettava l'appello degli attori avverso la condanna al
pagamento delle spese in favore di Maoret, Chiarcosso, Autotrasporti
Chiarcosso e L'Italica s.p.a., poiché gli attori erano soccombenti rispetto
agli stessi, in cui favore condannava gli appellanti anche al pagamento delle
spese processuali di secondo grado. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso
per cassazione gli attori. Resiste con controricorso esclusivamente la Ras
s.p.a., incorporante L'Italica s.p.a. Entrambe
le parti hanno presentato memorie. Non si sono costituiti gli altri intimati.
Motivi della decisione
1.1. - Con il primo motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., con particolare riguardo al
risarcimento del danno da morte. Assumono i ricorrenti che erratamente la
sentenza impugnata ha ritenuto l'irrisarcibilità a norma dell'art. 2043 c.c. del danno da morte.
Ritengono i ricorrenti che, costituendo il diritto alla vita il massimo
diritto inviolabile dell'uomo, a norma dell'art. 2 Cost., nonché dei trattati internazionali ratificati
dall'Italia ed ai quali il nostro ordinamento si deve necessariamente armonizzare
a norma dell'art. 10 Cost., la perdita della vita va necessariamente risarcita
a norma dell'art. 2043 c.c. per la lesione in sé e non per le conseguenze
negative, patrimoniali, non patrimoniali o esistenziali.
1.2. - In ogni caso lamentano i ricorrenti che,
essendo intervenuta la morte, come conseguenza delle lesioni causate dal fatto
illecito, dopo 10 giorni, il diritto al risarcimento del danno biologico era
ormai interamente entrato nel patrimonio della vittima Diego Dalla Costa e che
pertanto poteva essere domandato per l'intero dai suoi eredi, attuali
ricorrenti.
2.1. - Ritiene questa corte che il motivo sia
infondato e che, quindi, vada rigettato. Infatti la domanda di risarcimento del danno «da perdita del diritto alla vita»
subito dal de cuius e da questi trasmesso agli eredi è infondata. Infatti come questa corte ha più volte rilevato
in tema di danno biologico, richiesto iure hereditatis, ma il discorso è
identico per la richiesta di danno da perdita del diritto alla vita, detto anche
danno tanatologico, la lesione dell'integrità fisica con esito letale,
intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non
è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce
la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso
bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del
soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della
vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi,
non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla
vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la
funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi
pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità
che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla
persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando
tale persona abbia cessato di esistere (Cass. 25 febbraio 2000, n. 2134, Foro
it., Rep. 2000, voce Danni civili, n. 169; 25 febbraio 1997, n. 1704, id., Rep.
1997, voce cit., n. 180; 20 gennaio 1999, n. 491, id., Rep. 2001, voce cit., n.
150; 10 settembre 1998, n. 8970, id., Rep. 1999, voce cit., n. 202; Corte
cost. 372194, id., 1994, I, 3297).
2.2. - Per il bene della vita è inconcepibile
una forma di risarcimento anche solo per equivalente (Cass. 14 febbraio 2000,
n.1633, id., Rep. 2001, voce cit., n. 149): infatti, con riguardo alla lesione
di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi
fruibile solo in natura, è impossibile un risarcimento per equivalente, che
operi quando tale persona abbia cessato di esistere.
2.3. - Inoltre, attraverso questa via, tenuto
conto che il sogg;etto che perde la vita non è in grado di acquistare un
diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è
morto da una parte non è titolare di alcun diritto e dall'altra non in grado di
acquistarne, si finirebbe per assegnare alla tutela dell'art. 2043 c.c. una
funzione solo sanzionatrice (o di pena privata), mentre pacificamente la sua
funzione è quella risarcitoria.
2.4. - Né si può ritenere, come sostengono i
ricorrenti, che il predetto orientamento si pone in contrasto con l'art. 2
Cost., con la convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, con
la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
con il patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966,
tutti ratificati dall'Italia, con apposite leggi. Infatti, a parte il rilievo che detto
orientamento è stato fatto proprio dalla Corte costituzionale con sentenza
372/94, va osservato che il sistema risarcitorio non è l'unico mezzo di tutela
e che nel nostro ordinamento il diritto alla vita è ampiamente tutelato in sede
penale (ex multis, art. 575 e 589 c.p.) e la sanzione penale è la massima
forma di reazione dell'ordinamento ad un illecito.
2.5. - Non esistono dunque nel nostro
ordinamento né lacune né contrasti con l'ordinamento comunitario; e ciò a
prescindere dalla risolutiva osservazione che il giudice nazionale può disapplicare
norme interne in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma non può «creare
in via interpretativa» norme attributive di diritti, se questi non siano
previsti da fonti comunitarie ad efficacia orizzontale.
3.1. - Infondata è anche la seconda censura
secondo cui, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo (dieci giorni) tra
il fatto illecito (sinistro stradale) ed il decesso della vittima, il diritto
al risarcimento del danno biologico sarebbe entrato per intero nel patrimonio
del de cuius e non limitatamente a detto periodo, con la conseguenza che esso
passerebbe per intero nel patrimonio degli eredi. Infatti, come questa corte ha già affermato,
nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni
colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico
risarcibile subìto dal danneggiato, da liquidarsi in relazione all'effettiva
menomazione dell'integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo
indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è
trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del
danneggiante iure hereditatis (Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131, id., Rep. 1999,
voce cit., n. 205; 26 settembre 1997, n. 9470, id., Rep. 1998, voce cit., n.
173).
3.2. - Assumere, come mostrano di ritenere i
ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, è
dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita
conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle
lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno
risarcibile: e cioè la durata di esso. Poiché, secondo i più recenti orientamenti,
anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non
può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella
misura del cento per cento per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita
media.
3.3. - Se la morte è stata causata dalle
lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità
temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un
danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a
qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo
d'invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità
permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta
allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia
riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può
quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti
guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale.
La nozione medico-legale di «invalidità permanente» presuppone, dunque, che la
malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio,
magari alterato, ma stabile. Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di
morte causata dalle lesioni, non sia configurabile alcuna invalidità permanente
in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti
permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che quando la morte è causata dalle
lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e
quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da
inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.
3.4. - Ovviamente, come correttamente ha
effettuato la corte di merito, la quantificazione del danno biologico da
inabilità temporanea assoluta subìto dal de cuius nell'apprezzabile intervallo
di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni,
va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo
pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se
pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. Di tanto il giudice di merito dovrà
necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione
equitativa, c.d. «puro», sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a
punti, poiché, come questa corte ha più volte ribadito, la legittimità
dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre
sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente
attraverso la c.d. «personalizzazione» degli stessi, costituita
dall'adeguamento al caso concreto (Cass. 22 maggio 1998, n. 5134, ibid., n.
238; 16 novembre 1998, n. 11532, id., Rep. 1999, voce cit., n. 245; 11 novembre
1996, n. 9835, id., Rep. 1996, voce cit., nn. 188, 214; 14 maggio 1997, n.
4236, id., Rep. 1997, voce cit., n. 225). La peculiarità del «danno biologico
terminale» è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un
soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo.
3.5. - Qui non si vuole far rientrare - per
così dire - dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta (il danno
tanatologico). L'evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, per tutte
le ragioni suddette, mentre rilevano esclusivamente due fattori: l'entità della
perdita subita (per effetto della lesione al bene salute) ed il tempo di durata
di detta perdita. Mentre il fattore tempo è circoscritto
necessariamente al periodo tra l'evento lesivo e la morte successiva
conseguente, per cui se esso è pari o prossimo allo zero, finisce per azzerare
il risultato finale risarcitorio, il fattore della lesione del bene salute va
valutato nella sua espressione massima, per entità ed intensità, avendo essa
avuto come esito la morte. È «lapalissiano» che la morte (id est: la
perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute
presuppone pur sempre un soggetto in vita, ma è altrettanto «lapalissiano»
che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello
che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la
precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute
raggiunge quantitativamente la misura del cento per cento, come
nel caso dell'inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero
una stabilizzazione dei postumi, sia pure nella stessa entità, in quanto sotto
il profilo dell'entità, il limite massimo ovviamente non può essere superiore
alla misura del cento per cento. Ciò che fa la differenza è che il danno biologico
terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo
incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le
funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale
già subita. In altri termini, nel danno biologico terminale
anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute
risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non
recupera (cioè non «migliora») né si stabilizza, ma degrada verso la morte:
quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra
detti, ma non la «discesa» verso di esso, poiché durante detto periodo il
soggetto leso era ancora in vita. Anche se si utilizza la nozione giuridica (e
non medico-legale) di danno alla salute, che non si limita a postulare in via
logica la vita futura, ma si manifesta ed esiste solo all'interno di quella
vita, immersa in essa in termini di minore qualità esistenziale, anche la
perdita di quest'ultima estrema attitudine della salute rende più intenso quel
minus esistenziale che accompagna la residua vita della vittima, anche se è
chiaro che detto danno cessi con il decesso.
3.6. - In effetti il limitare la liquidazione
del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori
tabellari a punti per ogni giorno d'invalidità, da una parte comporta la
violazione del principio sopra detto in tema di necessaria «personalizzazione»
di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto (e nella
fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non
solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte), e
dall'altra finisce per porsi in contrasto logico-argomentativo, con quanto
ormai pacificamente ammesso in sede di liquidazione di danno morale. Anzitutto anche il danno morale da lesione, cui
sia conseguita la morte, presuppone l'esistenza in vita del soggetto leso per un
apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (Cass. 25 febbraio 1997, n.
1704, cit.; 6 ottobre 1994, n. 8177, id., 1995, 1, 1852). Ciò significa da una parte che non è
concepibile, per le ragioni già esposte in tema di danno biologico, un danno
morale da morte iure proprio del soggetto, allorché il decesso sia immediatamente
(o quasi) conseguente alla lesione, e dall'altra che anche nella liquidazione
del danno morale il fattore «tempo di durata» del danno morale ha una sua
incidenza: una cosa è che il «patema d'animo» duri per qualche giorno o mese ed
una cosa è che esso duri tutta la restante vita. La giurisprudenza di merito utilizza in modo
prevalente il criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento
del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il
risarcimento del danno biologico. Ciò è stato ritenuto non di per sé illegittimo, se il
giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto,
effettuando la necessaria «personalizzazione» del criterio detto al
caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in
diminuzione. Il criterio, infatti, è ispirato alle stesse
esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al
sistema c.d. del «valore del punto d'invalidità» ed è quindi volto proprio ad
evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non
patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili,
suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile
difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una
determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa
delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato. Il dichiarato ricorso a tale criterio è
pertanto legittimo solo ove il giudice abbia mostrato, per quanto con
motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del
caso concreto (essendo questo specifico l'oggetto della sua valutazione e del
suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro
automatismo (Cass. 19 gennaio 1999, n. 475, id., Rep. 1999, voce cit., n. 226;
11 agosto 2000, n. 10725, id., Rep. 2001, voce cit., n. 207; 29 maggio 1998, n.
5366, id., Rep. 1999, voce cit., n. 229). Il riferimento all'entità oggettiva del danno può essere tradotto,
operativamente, nella regola per cui il danno morale derivante da una grave
invalidità (tanto più se conduca a morte il soggetto) non può essere liquidato
con somme irrisorie. A tal fine il giudice di merito, al cui prudente criterio
equitativo è rimessa la liquidazione, deve rispettare l'esigenza di una razionale
correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo)
e l'equivalente pecuniario, in modo che questo mantenga la sua connessione con
l'entità e la natura del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero
simulacro o una parvenza di risarcimento. Ne consegue che è censurabile
l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ogni volta che la liquidazione
del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le
premesse di fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dallo stesso
giudice accertate (Cass. 21 maggio 1996, n. 4671, id., Rep. 1996, voce cit., n.
213; 2 marzo 1998, n. 2272, id., Rep. 1998, voce cit., n. 224). Orbene, una volta ritenuto che la liquidazione
del danno morale, per quanto possa legittimamente avere come base di partenza
le tabelle di liquidazione del danno biologico ed essere, quindi, valutata in
termini di frazione del danno biologico (generalmente da un quarto alla metà),
e che, tuttavia, il risultato - così raggiunto - deve poi essere
personalizzato, con riferimento al caso concreto ed all'entità del danno, con
la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni simboliche o irrisorie
(ove anche esse costituissero il risultato massimo conseguibile
dall'applicazione delle c.d. tabelle), non si giustifica un iter argomentativo
diverso in ipotesi di danno biologico da inabilità temporanea assoluta, esitata
nella morte.
3.7. - Nella fattispecie, quindi, correttamente
la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistesse esclusivamente un danno
biologico da invalidità assoluta temporanea di giorni 10, ma, tenuto conto che
le lesioni avevano portato a morte il soggetto di anni 17 nell'arco di 10
giorni, ha liquidato il danno biologico nella misura di lire 6.250.000 per
ciascun giorno, a fronte di lire 63.000 al giorno, liquidate dal primo giudice
per il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, su base tabellare. Entrambi i giudici hanno ritenuto che il danno
biologico fosse relativo ad un'inabilità temporanea assoluta e che quindi
avesse un'entità del cento per cento, ma il secondo giudice ne ha colto
correttamente anche l'intensità, non potendo considerarsi eguali il danno
biologico da inabilità assoluta temporanea, in un soggetto che all'esito
recuperi completamente o parzialmente ovvero sí stabilizzi, rispetto a quello
sofferto da un soggetto che, per effetto delle stesse lesioni che hanno causato
il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, deceda. Così operando il giudice di appello non ha
creato una nuova categoria di danno alla persona, posta «a cavallo» tra il
danno tanatologico (da escludersi) ed il danno biologico, ma sempre rimanendo
in quest'ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo di tempo in cui il
soggetto leso è rimasto in vita, ha provveduto alla «personalizzazione» dei
valori monetari espressi dalle tabelle per l'inabilità assoluta (lire 63.000
giornalieri), aumentandoli secondo il suo prudente apprezzamento equitativo,
con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che
fu anche così intenso e grave da condurre il soggetto verso la morte. Oltre questo limite non è legittimo andare, per
cui il motivo di ricorso, con cui viene richiesto il risarcimento del danno da perdita
della vita, va rigettato.
4. - Con il secondo motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano la, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., con particolare riguardo al risarcimento del danno patrimoniale. Ritengono i ricorrenti che la liquidazione del
danno morale della vittima del sinistro, Diego Dalla Costa, effettuata dal tribunale
in lire 30 milioni è irrisoria, tenuto conto delle indicibili sofferenze patite
dallo stesso, rimasto cosciente, fino all'exitus; che erratamente il giudice di
appello si è fatto condizionare dalla brevità di dette sofferenze; che la somma
in questione è la stessa liquidata dal tribunale, che pure aveva liquidato a
titolo di danno biologico della vittima solo lire 630.000; che detta somma è
irrisoria.
5.1. - Ritiene questa corte che il motivo è
infondato e che lo stesso vada rigettato. A tal fine va ricordato che, pur essendo
rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito
alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto,
nell'effettuarne la valutazione, delle effettive sofferenze patite
dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli
elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento
adeguato al caso concreto (Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177, cit.; 26 febbraio
1996, n. 1474, id., Rep. 1997, voce cit., n. 278).
5.2. - Richiamati i principi già esposti in
tema di liquidazione di danno morale al punto 3.6, nella fattispecie il giudice
di appello ha fatto esatta applicazione di questi principi. Infatti, proprio tenendo conto della gravità
assoluta delle lesioni subite dalla vittima, la corte territoriale ha
aumentato di circa 10 volte il valore del danno biologico giornaliero, secondo
la misura tabellare, e poi ha calcolato il danno biologico nella frazione di
circa la metà di detto danno biologico, ritenendo che la somma liquidata di lire
30.000.000 fosse equa in relazione alle gravi sofferenze patite dalla giovane
vittima e - tuttavia - anche della relativa brevità temporale delle stesse.
6. - Con il terzo motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione
all'art. 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo all'errata applicazione del principio della
soccombenza. Assumono i ricorrenti, che, pur avendo essi
richiesto nel giudizio di appello che il Tedeschi, lo studio tecnico di
Giuseppe Tedeschi s.n.c. e la Milano assicurazioni fossero condannati a
manlevarli di quanto fossero stati chiamati a pagare agli altri convenuti
(Maoret, Autotrasporti Chiarcosso s.r.l., Sante Chiarcosso e la Ras s.p.a.),
il rigetto di detta richiesta non era stato motivato. Assumono i ricorrenti che, se la corte avesse
correttamente applicato il principio della soccombenza, avrebbe dovuto rilevare
che anche il Tedeschi e la Milano assicurazioni avevano avanzato in sede di
conclusioni di primo grado la domanda di accertamento della responsabilità
concorrente del Maoret e conseguentemente quella gradata di sentirsi
condannare (essi Tedeschi, studio tecnico e Milano assicurazioni) solo in
proporzione all'accertata percentuale di colpa.
7. - Ritiene questa corte che il motivo sia
inammissibile. Infatti, premesso che gli stessi ricorrenti assumono che la richiesta
avanzata alla corte di appello era quella di manleva da parte dei convenuti
Tedeschi e Milano assicurazioni di quanto dovuto a titolo di spese processuali
al gruppo di convenuti assolti (Maoret, Ras ed altri), va osservato che su
detta richiesta di maneva la corte di merito non si è assolutamente
pronunciata, limitandosi a pronunciare la condanna degli attori alle spese
processuali del doppio grado di giudizio, sostenute da questo secondo gruppo di
convenuti. Ne consegue che, indipendentemente dalla
fondatezza nel merito della proposta domanda di manleva e dalla sua ammissibilità
in grado di appello, non essendosi la corte pronunciata su detto motivo di
appello, la censura poteva essere avanzata solo come violazione dell'art. 112
c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360,
n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non
come vizio motivazionale a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (attenendo
quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti
ai fini della decisione della controversia: Cass. 9 aprile 1990, n. 2940, id.,
Rep. 1990, voce Sentenza civile, n. 20; 27 marzo 1993, n. 3665, id., Rep. 1993,
voce Cassazione civile, n. 109). Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto
pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile
di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360,
n. 4, c.p.c. (Cass., sez. un., 14 gennaio 1992, n. 369, id., Rep. 1992, voce
Revocazione (giudizio di), n. 19; 25 settembre 1996, n. 8468, id., Rep. 1996,
voce Cassazione civile, n. 85).
8. - Con il quarto motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., con particolare riguardo all'errata applicazione
di norme di diritto. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata
ha completamente sorvolato sulla norma di cui all'art. 92 c.p.c., che prevede
esplicitamente la possibilità di compensare le spese processuali, esistendo
giusti motivi; che nella fattispecie andavano compensate le spese del doppio
grado di giudizio tra essi attori ricorrenti ed i convenuti Maoret, Ras ed
altri, poiché nel momento in cui essi attori proposero la domanda, risultava
che la condotta del Maoret non era stata ininfluente nell'incidente de quo,
essendo stata provocata fisicamente la morte dall'automezzo del Maoret (per
quanto poi la sua condotta sia risultata successivamente incolpevole), e
risultando pendente all'epoca della citazione un giudizio penale nei confronti
non solo del Tedeschi, ma anche del Maoret.
9. - Ritiene questa corte che il motivo sia
infondato e che lo stesso vada rigettato. In tema di regolamento delle spese processuali,
il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti
violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a
carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel
potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di
soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi
(Cass. 11 novembre 1996, n. 9840, Id., Rep. 1997, voce Spese giudiziali civili,
n. 8). Nella fattispecie, nell'ambito del rapporto processuale
tra gli attori ed il secondo gruppo di convenuti (Maoret, Ras ed altri), i
primi sono risultati soccombenti, essendo stata rigettata la loro domanda nei
confronti dei secondi, per cui non risulta violato il suddetto principio di
diritto.
10. - Con il quinto motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., con particolare riguardo all'eccessiva
liquidazione delle spese del giudizio di appello. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata
ha liquidato a Luigi Maoret ed ai suoi responsabili civili lire 3.800.000 per
diritti e lire 10.000.000 per onorari, in maniera eccedente a quanto previsto
dalla tabella professionale, tenuto conto che il valore dell'appello, avente ad
oggetto le sole spese processuali di primo grado, era pari a lire 14.800.000,
per cui, anche applicando nel massimo l'importo per ogni voce tariffaria,
nella fattispecie, gli onorari non potevano superare lire 6.270.000.
11.1. - Ritiene questa corte che il motivo sia
in parte inammissibile ed in parte infondato. Va, infatti, osservato che la parte che intende
impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa
professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di
consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla
diretta consultazione degli atti, giacché 1'(eventuale) violazione delle
tariffe professionali integra un'ipotesi di error in indicando e non in procedendo
(Cass. 25 maggio 2000, n. 6864, id., Rep. 2000, voce cit., n. 68; 8 settembre
1986, n. 5480, id., Rep. 1986, voce Avvocato, n. 73).
11.2. - Nella fattispecie, quanto all'assunta
violazione delle tariffe professionali, in tema di diritti, il motivo di
ricorso è inammissibile, poiché non sono riportate le varie voci tariffarie che
si assumono violate.
11.3. - Quanto agli onorari, il motivo di ricorso
è infondato. Infatti, pur indicando i ricorrenti le varie voci e rilevando -
sia pure a titolo esemplificativo - che l'importo massimo degli onorari, per le
voci considerate, era pari a lire 6.270.000, a fronte della somma di lire
10.000.000 fissata dalla corte territoriale per il giudizio di secondo grado,
non tiene conto che, a norma dell'art. 5 delle tariffe professionali (tutte
identiche in merito a questo specifico punto), l'avvocato che assista o difenda
più persone, aventi la stessa posizione processuale, ha diritto ad un aumento
per ogni parte del venti per cento. Da ciò consegue che, poiché i convenuti, delle
cui spese processuali si discute, nella fattispecie erano quattro (Maoret
Luigi, Chiarcosso Sante, Autotrasporti Chiarcosso s.r.l. ed Italica s.p.a.
incorporata dalla Ras s.p.a.) calcolato il suddetto aumento, la somma liquidata
dalla corte di appello (lire 10.000.000) rimane inferiore rispetto a quella che
si ottiene aumentando lo stesso importo indicato dai ricorrenti con le suddette
varie percentuali del venti per cento.
12. - Il ricorso va pertanto rigettato.
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