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Diritto della famiglia La mancata sostituzione del giudice relatore non giustifica i ritardi nel deposito di sentenzeCorte d'appello di Brescia - Sezione feriale - Decreto 23-30 agosto 2001 o. 2860 Osserva quanto segue 1.2. Il giudizio di primo grado, dalla data indicata di notificazione dell'atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza, 8 gennaio 2 00 1, ha avuto una durata di sette anni, 8 mesi e un giorno: in particolare, sono trascorsi 5 anni, tre mesi e 18 giorni tra la udienza di precisazione delle conclusioni del 21 settembre 1995 e la data di pubblicazione della sentenza, anche perché la udienza originariamente fissata per la decisione dei 14 ottobre 1997 veniva rinviata dal Collegio al 30 maggio 2000. 2.1. I ricorrenti ritengono che in tal modo sia stato violato il diritto allo svolgimento del processo entro un termine ragionevole, previsto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di avere pertanto diritto ad una equa riparazione secondo i criteri di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 89/2001, rilevando anche che la dilatazione dei tempi processuali non è dipesa dal comportamento degli stessi, che non hanno mai chiesto meri rinvii, né è attribuibile alla complessità della questione trattata, per cui deve essere addebitata esclusivamente alle disfunzioni dell'apparato giudiziario italiano. 3.1. Fanno presente di aver subito danni patrimoniali connessi all'impossibilità, o alla ridotta possibilità, di godere e di disporre dell'immobile oggetto della lite per il tempo eccedente la ragionevole durata della causa e danni non , patrimoniali relativi ai disagi, rancori, sfiducia patiti per la mancata risposta all'esigenza di dirimere la lite in un tempo ragionevole e chiedono la condanna del Ministero al pagamento della somma complessiva di Lire venti milioni in favore di ciascun ricorrente a titolo diequa riparazione, con rivalutazione monetaria, interessi e spese. 3.2. Si costituisce con memoria il Ministero della Giustizia, contestando quanto avversariamente affermato e dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. 4.1. L'art. 2 della legge 89/2001 prevede, come fatto produttivo del danno, la violazione della disposizione di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sulla ragionevole durata dei processi. 4.2. Appare quindi necessario fare riferimento, per la interpretazione della norma, alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uorno, che ha emesso molte decisioni sul tema. 4.3. I criteri elaborati dalla citata giurisprudenza, ed assunti come parametri per valutare se sussiste la violazione del diritto all'esame della causa da parte di un Tribunale in un tempo ragionevole, e richiamati dall'art. 2, comma secondo, della legge 89/2001, sono la complessità del caso, il comportamento delle parti e quello della autorità competente. 5.1. Con riguardo al primo criterio si deve osservare che trattandosi di divisione in natura, per quote eguali, di un terreno, e pur tenuto conto della necessità di effettuare una consulenza tecnica e della opportunità di svolgere il tentativo di conciliazione, la causa tuttavia non pare dì particolare complessità. 5.2. Anche con riguardo al secondo criterio, quello relativo al comportamento processuale delle parti, non sono state evidenziate attività dilatorie. 5.3. Per quanto attiene al terzo criterio, il comportamento dell'autorità competente o altra autorità chiamata a concorrere alla definizione dei procedimento, secondo la giurisprudenza della Corte europea, devono venire in rilievo condotte anche genericamente ascrivibili all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice del procedimento e comportamenti risalenti alla organizzazione amministrativa nel suo complesso. 5.4. Per cui non può ritenersi giustificato il lasso di tempo intercorso tra la udienza di precisazione delle conclusioni e la data di pubblicazione della sentenza, mentre appaiono ragionevoli i tempi di svolgimento della fase istruttoria, tenuto conto anche dell'espletamento della consulenza tecnica, della convocazione del consulente a chiarimenti e della successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per un opportuno (ovviamente con giudizio ex ante) tentativo di conciliazione. 5.5. D'altra parte la Corte osserva che la situazione giuridica soggettiva avente ad oggetto la definizione del processo in un termine non eccessivo è configurata, nell'ambito dell'art. 6 della Convenzione e secondo la giurisprudenza dell'organo di giustizia europeo, come diritto assoluto, con correlativo obbligo per lo Stato di adottare gli strumenti normativi e organizzativi per evitare le dilazioni, le inefficienza e i tempi morti che impediscono il raggiungimento delle finalità che il disposto dell'art. 6 citato intende perseguire: in particolare non si è mai ritenuto giustificato il tempo intercorrente tra una udienza e l'altra, qualora questo rendesse irragionevole la durata complessiva del processo, anche nel caso in cui la ragione addotta fosse il particolare carico di lavoro dell'ufficio giudiziario, sussistendo comunque l'obbligo, per lo Stato, di adottare le misure necessarie per evitare tali inconvenienti, soprattutto se reiterati. 6.1. Passando a valutare il caso di specie, osserva la Corte, sulla scorta dei principi indicati, che il ricorso è fondato nella parte in cui denuncia la lunghezza del procedimento. 6.2. Si può infatti affermare, alla stregua dei parametri elaborati dalla 'giurisprudenza della Corte europea, che non è ragionevole il tempo intercorso dalla udienza di precisazione delle conclusioni alla data di pubblicazione della sentenza. 6.3. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 89/2001 il giudice, nel determinare l'equa riparazione, deve prendere in considerazione solo il danno riferibile ai tempi processuali eccedenti il termine ragionevole. 6.4. Poiché non è prevedibile un dato temporale assunto in astratto come ragionevole per lo svolgimento di un giudizio, essendo praticamente infinite le variabili che in concreto possono incidere sulla durata dei processi, si doveva avere riguardo sia al tempo necessario per lo svolgimento di tutto il procedimento (dall'atto introduttivo fino alla decisione definitiva), sia a quegli spazi temporali, nell'ambito dei quali deve essere svolta una determinata attività processuale, che si siano protratti in modo eccessivo e intollerabile, alla stregua del criterio di cui al comma primo dell'art. 2 della legge, nei quali non sia stata svolta alcuna attività processuale, o per colpevole inerzia dell'ufficio o per eccessivo carico di lavoro, con una valutazione tanto più severa, quanto più l'attività suddetta avrebbe potuto essere svolta con un modesto dispendio di "energia" processuale. 7.1. Passando a trattare delle voci di danno lamentate la Corte rileva che i ricorrenti hanno chiesto l'ammissione di prove per testimoni con riferimento alla circostanza che durante la pendenza della causa si erano astenute dal recarsi sul terreno oggetto del giudizio, che in precedenza frequentavano settimanalmente. 7.2. La circostanza è irrilevante in quanto dalla stessa i ricorrenti non possono dedurre alcun elemento utile per sostenere di aver subito un danno patrimoniale connesso alla eccessiva durata della causa, né sul punto dell'an debeatur vengono dedotti altri mezzi di prova (la consulenza tecnica richiesta "se del caso" riguarda infati solo la quantificazione dell'asserito danno materiale). 7.3.1. I ricorrenti chiedono anche la riparazione per il danno non patrimoniale che deve ritenersi sussistere, sotto il profilo del disagio e della frustrazione per il protrarsi della incertezza sull'esito della causa, per il lasso di tempo superiore a quello ragionevolmente necessario alla definizione della lite e pertanto, nella specie, con riferimento al ritardo determinato dal rinvio della prima udienza collegiale, rinvio determinato, come si legge neo atti del resistente, dalla mancata tempestiva sostituzione dei giudice relatore, medio tempore trasferito, e pertanto, secondo i noti parametri, causato da colpa dell'amministrazione nell'avere omesso di adottare le opportune misure di organizzazione al fine di impedire che le vicende relative ai tramutamenti di sede (o ad altri eventi che attengono alla vita privata) dei magistrati abbiano ad influire, allungandoli, sui tempi di trattazione dei processi. 7.3.2. Per quanto riguarda la natura della responsabilità dell'amministrazione, tenuto conto della Relazione al disegno di legge, deliesto normativo, dei primi contributi dottrinari e delle decisioni già note, si può ritenere: 7.3.3. Per quanto concerne la quantificazione del danno osserva la Corte che si deve tenere conto anche del rilievo giuridico, sociale ed economico dell'interesse in causa: infatti se l'entità della riparazione, che deve essere equa, non può non essere in rapporto alla quantità della sofferenza, dell'ansia, del disagio psicologico determinati dall'ingiustificato prolungarsi del giudizio oltre il termine di ragionevole durata, la incidenza di questi stati d'animo negativi, nei quali si sostanzia il danno morale, sarà assai diversa a seconda della natura dell'interesse controverso, sia sotto il profilo qualitativo (si ipotizzi la pendenza di un giudizio penale per un reato grave, ovvero quella di un giudizio civile riguardante profili sensibili della vita sociale, come in genere si verifica per la materia del diritto di famiglia), sia sotto quello della rilevanza economica (si pensi ad una controversia che abbia riferimento a cospicui interessi patrimoniali, il cui esito possa condizionare la futura vita sociale ed economica dell'interessato). 7.3.4. Chi, invece, pur avendo subito un danno per non avere visto soddisfatta, in un tempo ragionevole, la propria domanda giudiziaria abbia patito una modesta lesione della sua tranquillità, in ragione della non particolare rilevanza dell'interesse controverso, potrà pretendere solo una riparazione commisurata all'entità del torto subito. L'ordinamento giuridico, infatti, non potrà mai giustificare azioni meramente speculative tese a chiedere importi rilevanti per disagi psicologici di scarsa consistenza o comunque marginali. 7.4. Sulla base di questi criteri e di quelli di cu all'art. 2056 c.c., richiamato dall'art. 2, comma terzo della legge n. 89, venendo a liquidare l'accertato danno morale la Corte reputa congrua una quantificazione de pregiudizio non patrimoniale patito da ciascuno dei ri correnti nella misura di L. 5.000.000, con interessi tasso legale dalla data odierna. 7.5. L'accoglimento solo parziale della domanda comporta la compensazione per metà delle spese della procedura, mentre l'Amministrazione resistente deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente la residua metà che viene liquidata, per tale quota, in L. 3.300.000 di cui L. 166.000 per esborsi, L. 770.000 per diritti di procuratore e L. 2.364.000 per onorari di avvocato. 7.6. Vanno infine disposte le comunicazioni previst dall'art. 5 della legge 89/2001. P.Q.M. la Corte, accertata la violazione del diritto di La Gana Valentino, Viliaci Angela Maria, Giugni Francesco, Doris Milena ad essere giudicati in un tempo ragionevole, condanna ilMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a pagare ai ricorrenti, a titolo di equa riparazione, la somma di L. 5.000.000 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del presente decreto; COMMENTO La Corte d'appello di Brescia ha ritenuto fondata la domanda di equa riparazione del danno per l'irragionevole durata dei giudizio con riguardo a un processo civile di vecchio rito, avente a oggetto lo scioglimento di divisione che si era articolato, dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per un arco di tempo di sette anni, otto mesi e un giorno, di cui oltre cinque anni trascorsi dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni alla data della pubblicazione della sentenza.
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