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Spettacolo Inquinamento acustico verifica delle emissioni di un pianoforte.Corte di cassazione - Sezione Il civile - Sentenza 26 aprile-3 agosto 21101 n. 10735 Svolgimento del processoCon atto notificato il 9/12/1982 Mirossi Remo conveniva in giudizio Aschedamini Bianca per sentir accertare che i rumori provenienti dall'appartamento della convenuta, causati dal suono di due pianoforti, erano intollerabili e per sentir condannare la stessa a cessare le turbative e le molestie, nonché a risarcire i danni. La Aschedamini, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza. L'adito tribunale di Prato rigettava la domanda con sentenza 15/6/1998 impugnata dalla soccombente con atto di gravame al quale resisteva il Mirossi. La corte di appello di Firenze, con sentenza 8/4/1998, in riforma dell'impugnata decisione, inibiva alla Aschedamini l'uso del pianoforte e condannava la stessa alla cessazione delle immissioni nonché al risarcimento dei danni liquidati in L. 1.530.000 oltre accessori. Osservava la corte di merito: che l'unità immobiliare del Mirossi era un appartamento per civile abitazione per cui era irrilevante la temporanea adibizione a magazzino della stanza interessata dalle immissioni; che tale stanza era stata poi utilizzata come camera da letto; che le immissioni prodotte dall'uso dei pianoforti dell'appellata travalicavano il limite della normale tollerabilità per il cui accertamento non potevano essere utilizzati i criteri previsti dai DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997 trattandosi di fonti regolamentari non applicabili ai rapporti interprivatistici; che occorreva far riferimento al criterio comparativo consistente nel confrontare il livello medio dei rumori dì fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni; che doveva ritenersi superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di intensità superiore a tre decibel al livello sonoro di fondo; che, come evidenziato nella prima relazione dell'ing. Galli, il suono dei pianoforti si sentiva chiaramente nonostante le opere di insonorizzazione; che l'incremento di rumore era stato misurato dal c.t.u. in valori superiori al limite accettabile di 3 db; che un'immissione di tale natura ed intensità, ripetuta tutti i giorni feriali dalle ore 15/16 sino alle 20, disturbava sensibilmente le normali attività ed incideva seriamente, oltre i limiti della normale tollerabilità, sul diritto di proprietà e di godimento del Mirossi in relazione ad una stanza del suo appartamento. La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta da Aschedamini Bianca con ricorso affidato a due motivi. Mirossi Remo ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisioneCon il primo motivo di ricorso la Aschedamini denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e del DPCM 1/3/1991. Sostiene la ricorrente che in tale DPCM che ha funzione integrativa dell'articolo 844 c.c. nella determinazione dei limiti di tolleranza di una immissione rumorosa- vengono fissati per le zone non industriali limiti relativi, ossia una differenza minima da non superare rispetto al livello del rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno. La corte di merito, quindi, non avrebbe potuto considerare intollerabili le immissioni sonore diurne non superiori al limite di 5 db rispetto al rumore di fondo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Commento alla sentenzaCon la sentenza del 3 agosto 2001 n. 10735, la Corte di cassazione ha, confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze, la quale aveva ritenuto doversi considerare superato il limite della normale tollerabilità dell'inquinamento acustico, in presenza di immissioni prodotte dall'uso di pianoforte, con intensità superiore a tre decibel rispetto al livello sonoro di fondo. Si è ritenuto, quindi, corretto il criterio comparativo, indicato dal C.t.u., consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nell'abitazione del condominio interessato dalle immissioni moleste. Rispetto alle precedenti decisioni in tema di immissioni nei rapporti tra privati, la sentenza della Corte di cassazione in esame costituisce un importante punto di riferimento. Forse per la prima volta, pronunciandosi in materia di inquinamento acustico e di tutela dell'ambiente abitativo, la Corte di cassazione ritiene immune da vizio denunciabile in sede di legittimità, il limite della normale tollerabilità, valutato dal giudice di merito nella misura di tre decibel. Nel caso preso in considerazione la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva inibito l'uso del pianoforte, perché il rumore superava il limite di tre decibel in periodo diurno anche se non costantemente. La Suprema corte ha ritenuto inapplicabile, nei rapporti condominiali i criteri fissati con le leggi e regolamenti pubblicistici, in quanto non richiamata dall'art. 844 C.C.. Quindi, le immissioni inquinanti nei rapporti tra privati possono essere rilevate, con accertamento caso per caso, al fine di valutare la normale tollerabilità, o meno, delle immissioni, tenendo presente, tra l'altro, la condizione giuridica dei luoghi. Secondo la sentenza n 10735 del 2001, il giudice d'appello, con il criterio adottato è stato molto oculato e lungimirante, infatti va sottolineato che la tutela di cui all'articolo 844 del Cc, più incisiva rispetto a quella aquiliana, di cui all'articolo 2043 del Cc, non potrebbe estendersi di per sé alla tutela dei diritti personali, regolando l'articolo 844 le immissioni tra. proprietari di fondi vicini. Tuttavia, il bene della salute, protetto dall'articolo 32 della Costituzione costituisce pur sempre un bene primario rispetto agli interessi economici della produzione e del lavoro, aventi rango inferiore. Anche sotto tale profilo, appare corretto, il principio consolidato di cui alla seconda massima della sentenza in esame, nel senso che le disposizioni pubblicistiche (Dpcm I marzo 1991) non escludono l'applicabilità dell'articolo 844 del Cc ' con accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni in riferimento al criterio della normale tollerabilità.
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