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Infortunistica stradale
a cura dell'Avv. Claudia Del Pozzo
La violazione non contestata immediatamente anche se accertata
mediante autovelox comporta l'illegittimità dei successivi atti del procedimento
sanzionatorio
Corte di Cassazione; sez.III civile, sentenza 3 aprile 2000, n.4010;
Pres. Sommella, Est. Lupo, P.M. Golia (concl.diff.9); Prefettura di Macerata c. Piccioni
(Avv. Ballesi, Marsili Feliciangeli). Conferma Pret. Macerata 17 giugno 1998.
Circolazione stradale - Violazioni - Accertamento mediante autovelox -
Mancata contestazione immediata - Illegittimità (D.leg. 30 aprile 1992 n.285,
nuovo codice della strada, art. 200, 201)
Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Macerata depositato il 19 agosto 1996 Marina
Piccioni proponeva opposizione avverso l'ordinanza con cui il prefetto di Macerata le
aveva ingiunto di pagare la somma di lire 432.000 per la violazione prevista dall'art.
142, 80 comma, cod. strada, per avere superato di venti km/h il limite massimo di velocità
di cinquanta km/h (infrazione accertata il 31 gennaio 1995 a mezzo di autovelox mod. 104/C).
Costituitasi la prefettura a mezzo di un proprio funzionario, il pretore adito, con
sentenza depositata il 17 giugno 1998, ha accolto l'opposizione, poiché l'infrazione
non era stata contestata immediatamente, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
impossibilità contemplate dall'art. 384 reg. esec. cod. strada. Il pretore ha
osservato che l'infrazione era stata accertata mediante un modello evoluto di autovelox
(mod. l04/C) che consente "di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente
al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico e
visualizzandosi la velocità su un apposito display", onde, in assenza di
circostanze effettivamente impeditive, non può negarsi la possibilità di
procedere alla contestazione immediata.
Avverso la sentenza del pretore la prefettura di Macerata ha proposto ricorso per
cassazione, a cui Marina Piccioni ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
- Con l'unico motivo la prefettura ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell'art103, 2° comma, cod. strada nonché dell'art. 14 1. 689/81, con riferimento
all' art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La parte ricorrente osserva che, nel caso di accertamento
dell'eccesso di velocità a mezzo di apparecchi fotografici, l'immediata contestazione
non è possibile perché materialmente appare difficile arrestare un autoveicolo
che procede ad alta velocità, perché è pericoloso e di intralcio al
traffico inseguire un automezzo per costringerlo a fermarsi, perché l'accertamento
della violazione non è istantaneo, ma avviene in un secondo momento, quando la fotografia,
dalla quale si deduce l'automezzo e l'indicazione della velocità, venga sviluppata.
- Nel controricorso si eccepisce l'inammissibilità del motivo di ricorso per
cassazione per l'assenza, in esso, "dei necessari caratteri di specificità,
completezza e riferibilità . . . alla decisione impugnata".
L'eccezione è infondata, poiché il ricorso, nonostante la sua incompletezza
(mancando una o più pagine prima dell'ultima), contiene censure specifiche e, in
parte, pertinenti alla sentenza impugnata.
- Passandosi al merito del ricorso, va rilevato che non pertinente è la censura
di violazione e falsa applicazione dell'art. 103, 2° comma, cod. strada, che non
concerne l'eccesso di velocità accertato nei confronti della Piccioni.
- Per quanto attiene alla censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 14 1.
689/81, relativo alla contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, va
osservato che l'invocata disposizione generale sulle sanzioni amministrative è derogata
dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli art. 200 e
201 stesso codice.
Le due normative non hanno l'identico contenuto. In particolare, l'art. 201 prevede che
si procede alla notificazione del verbale di accertamento della violazione solo qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata ed impone che il detto verbale
contenga "l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata". L'art. 14 1.689/81, invece, prevede la notificazione "se non è
avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno
di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione, al riguardo. Correlativamente
l'art. 383 reg. esec. cod. strada prevede che, normalmente, il verbale di accertamento della
violazione dia atto anche della contestazione al trasgressore, che può chiedere
l'inserimento in esso delle sue dichiarazioni, mentre il successivo art. 384 indica, sia
pure a titolo soltanto esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione
immediata. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere
applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato
da questa corte in relazione al disposto dell'art. 14 1. 689/81) secondo cui è
priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione
immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva
notifica del verbale di accertamento della stessa (v., ex plurimis, Cass. 17 gennaio 1998,
n. 377, Foro it., Rep.1998, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 48; 2
luglio 1997, n. 5904, id., Rep. 1997, voce cit., n. 101). Dalla disciplina del codice
stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione alle
norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento
sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con
la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende
illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.
Va, perciò, ribadito il principio, già affermato da questa corte con la
sentenza 18 giugno 1999, n. 6123 (id., 1999, I, 3242), secondo cui il pretore, se
riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del
codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente
dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto
per detta violazione.
- Nel caso di specie, il pretore ha, con ampia motivazione, ritenuto che la contestazione
immediata dell'eccesso di velocità fosse possibile, tenuto conto delle caratteristiche
evolute del modello di apparecchio di rilevamento utilizzato per l'accertamento, ed ha
espressamente affermato che non ricorreva alcuna delle ipotesi di impossibilità
contemplate dal citato art. 384 reg. esec. cod. strada.
Trattasi di accertamento di fatto che la parte ricorrente censura in modo non del tutto
appropriato perché invoca la violazione dell'art. 14 1. 689/81 (disposizione
derogata dagli art.200-201 cod. strada, come si è visto), mentre neanche menziona
l'art. 384 applicato dal pretore, limitandosi a rilevare che l'eccesso di velocità
è stato accertato a mezzo di apparecchio fotografico e quindi in modo non istantaneo
(dovendosi attendere lo sviluppo della fotografia scattata dall'apparecchio).
Al riguardo va osservato che, secondo la sentenza impugnata l'apparecchio utilizzato nel
caso di specie consente "di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente
al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico e
visualizzandosi la velocità su un apposito display". E' stato, quindi,
escluso dal giudice del merito che l'accertamento dell'eccesso di velocità
richiedesse lo sviluppo di una fotografia e che esso non fosse stato istantaneo, come
è stato sostenuto dalla prefettura ricorrente con affermazione generica e priva di
riferimenti specifici alle considerazioni espresse nella sentenza impugnata.
- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Commento
Ai sensi dell'art. 201 Cod. strada deve procedersi alla notificazione del verbale di
accertamento della violazione solo qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata. E' viceversa necessario procedere alla contestazione immediata della violazione
tutte le volte che questa sia possibile, anche nel caso di violazioni al codice della
strada accertate mediante autovelox, a ciò non ostando l'art 384 del reg. esec.
Cod. strada. E' vero, infatti, che tale disposizione elenca, fra gli esempi di impossibilità
della contestazione immediata, l'accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento, ma precisa anche che deve trattarsi di strumenti che
"consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il
veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque
nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari";
ove invece le caratteristiche tecniche dell'autovelox (come nel caso di quello menzionato
nella sentenza in esame denominato 104/C) consentano la rilevazione dell'eccesso di velocità
contestualmente al passaggio del veicolo e non successivamente a tale evento (con lo
sviluppo della fotografia) e sia possibile fermare lo stesso, non vi è dunque
motivo per escludere la necessità della contestazione immediata.
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