|
Diritto della famiglia
a cura dell'Avv. Antonio Carrera
L'immobile acquistato con il denaro del padre e' escluso dalla comunione legale tra i coniugi
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 15 giugno - 14
dicembre 2000 n. 15778 (Presidente Senofonte; Relatore Salvago; Pm - difforme - Apice; Ricorrente Samperisi, Controricorrente Ronsisvalle)
LA MASSIMA
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi -
Comunione legale - Oggetto - Esclusioni - Beni personali - Denaro fornito da un terzo a
uno dei coniugi per l'acquisto di un immobile - Donazione indiretta dell'immobile -
Configurabilità - Condizioni - Sussumibilità tra le ipotesi di acquisizione
del bene successivamente al matrimonio da parte di uno dei coniugi escluse dal regime
della comunione legale, ex articolo 179, lettera b), del codice civile - Fondamento -
Fattispecie. (Cc, articoli 179, 769 e 782)
Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il denaro per l'acquisto
di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione
diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello
in cui il denaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il
fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro
paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si
è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già
del denaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene
acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale,
è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'articolo 179, lettera
b), del codice civile, senza che sia necessario che il comportamento del donante si
articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del
collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di
liberalità (nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema corte ha
escluso che fosse ricompreso nel regime della comunione legale l'immobile acquisito
successivamente al matrimonio da uno dei coniugi, in relazione al quale era stato
documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del
genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso, senza che potesse
assumere rilievo la circostanza, risultante dall'atto pubblico di assegnazione, e ritenuta,
invece, dai giudici di merito ostativa alla configurabilità di una donazione
indiretta, che il restante maggior prezzo dovesse essere versato dall'intestatario del
bene mediante accollo della quota di mutuo di pertinenza dell'immobile, avuto riguardo al
comprovato versamento, da parte del genitore, delle relative rate).
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 14 maggio1997, dichiarò
il diritto di proprietà di Giuseppa Ronsisvalle, quale coniuge in regime di
comunione legale dei beni, della metà indivisa di un appartamento sito nella via
Olimpia n. 9 di Messina, pal. B e dei locali accessori, acquistati dal marito Luigi
Sampieri in costanza di matrimonio con atto di assegnazione di alloggio di cooperativa
del Notar Francesco Vita di Messina in data 10 luglio 1989, regolarmente trascritto
presso la Conservatoria dei R.I.
L'impugnazione del Samperisi il quale sosteneva che il corrispettivo della vendita era
stato pagato dal padre, Nicolò Samperisi, sia con riguardo all'importo complessivo
di L. 10.916.666 già versato alla cooperativa al momento dell'atto di compravendita,
sia con riguardo alle successive rate di mutuo che egli si era accollato per l'ammontare
complessivo di L. 80 milioni, è stata respinta dalla Corte di appello di Messina,
la quale con sentenza del 16 febbraio 1999, ha osservato: a)che nel caso non poteva
ritenersi realizzata alcuna donazione indiretta, in quanto dall'atto pubblico di assegnazione
e trasferimento degli immobili, solo il minor importo di L. 10.916.666 si assumeva
corrisposto da Nicolò Samperisi mediante il pagamento delle quote sociali, mentre
la restante parte avrebbe dovuto essere pagata mediante l'accollo del mutuo da parte di
Luigi Samperisi: b) che i versamenti effettuati da Nicolò Samperisi, tramite
assegni circolari, note di addebito ed altro, per un importo complessivo di oltre 24
milioni, pur a favore della cooperativa "Astra", avevano tutti data anteriore a
quella di stipula dell'atto di trasferimento e non potevano, quindi, che riferirsi ad
altre operazioni: c) che la prova orale offerta doveva considerarsi inammissibile
perché relativa a fatti già provati documentalmente (capo a), ovvero esclusi
come per i versamenti del predetto Nicolò Samperisi (capo b), non riconducibili
all'acquisto dell'immobile in questione anche perché le rate di mutuo avrebbero
dovuto essere dirette alla sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia e non alla
cooperativa "Astra".
Per la cassazione di questa sentenza Luigi Samperisi ha proposto ricorso per due motivi,
illustrati anche con memoria; cui resiste la Ronsisvalle con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, Luigi Samperisi, denunciando violazione
dell'art. 116 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non
raggiunta la prova dell'intero pagamento dell'immobile assegnatogli dalla cooperativa, da
parte del padre, senza considerare che tale prova era stata da lui fornita mediante la
produzione nell'udienza del 6 giugno 1999 davanti al Tribunale di Messina, della quale si
dava atto nel relativo verbale, di tutte le ricevute delle rate del mutuo a tal fine
contratto, che risultavano interamente versate da Nicolò Samperisi e che i giudici
di merito avevano, invece, ignorato del tutto.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Messina, dopo aver premesso che in dottrina ed in
giurisprudenza era tuttora controversa l'interpretazione dell'art. 179 cod. civ., secondo
cui fra i beni acquistati successivamente al matrimonio da uno dei coniugi ed esclusi
dalla comunione dovessero comprendersi anche quelli provenienti da donazione indiretta,
ha comunque escluso che nel caso un tal negozio fosse configurabile perché al
momento della stipula dell'atto 10 luglio 1989 del notar Vita, di assegnazione dell'appartamento
al ricorrente, soltanto il minore importo di L. 10.916.666 del corrispettivo dell'assegnazione
pattuito complessivamente in L. 80 milioni era stato corrisposto mediante il pagamento delle
quote sociali che si assumevano versate da Nicolò Samperisi; mentre il restante
prezzo doveva venir corrisposto dal figlio mediante accollo del mutuo in relazione al
quale nessun obbligo giuridico aveva assunto il presunto donante.
L'impugnazione di Luigi Samperisi è stata respinta dalla Corte di appello, che
pur non ha mostrato di dubitare della possibilità di ricomprendere la donazione
indiretta nella previsione dell'art. 179 lett. b), proprio perché tale donazione
non risultava provata dal regolamento negoziale contenuto nell'atto pubblico di
trasferimento dell'immobile rogato dal Notar Vita, in quanto: 1) i diversi versamenti
effettuati dal Samperisi Nicolò in favore della cooperativa Astra per un ammontare
complessivo di L. 17.500.000 non erano collegabili, difettando qualsiasi prova al riguardo,
all'acquisto dell'appartamento del figlio: e, comunque, recavano tutti data anteriore a
quella dell'atto di assegnazione dell'immobile e di accollo del mutuo da parte del
ricorrente, cui non erano, dunque, riferibili; 2) il contratto di vendita ed assegnazione
del 1989. Dava, invece, atto che quest'ultimo aveva versato alla cooperativa l'importo
complessivo di L. 10.916.666, per cui soltanto tale minor prezzo poteva presumersi
corrisposto da Nicolò Samperisi: 3) lo stesso atto pubblico, prevedeva, poi che
il restante maggior prezzo doveva essere versato dal ricorrente (e non dal padre) mediante
accollo della quota di mutuo di pertinenza dell'immobile, acceso dalla cooperativa presso
la sezione di credito fondiario del banco di Sicilia: perciò escludendo
documentalmente la prospettata donazione indiretta.
Ma, così argomentando, i giudici di appello sono incorsi in una palese contraddizione
per avere dapprima ritenuto ammissibile la configurabilità di una donazione indiretta
in merito alla provenienza dei beni inclusi dall'art. 179 cod. civ. tra quelli "
personali" dei coniugi e non assoggettati al regime di comunione legale, per poi
negarla di fatto dato che hanno considerato esclusivamente il regolamento dei rapporti
negoziali stabilito nell'atto pubblico del notar Vita del 1989, riguardante soltanto il
negozio-mezzo e di cui erano assolutamente pacifiche tra le parti sia la natura di atto
di assegnazione e di vendita dell'appartamento ai ricorrente, sia la estraneità alla
stipula di esso di Nicolò Samperisi, nonché di conseguenza, l'assunzione da
parte di quest'ultimo di obbligazione alcuna: e così svilendo del tutto lo stesso
procedimento negoziale per mezzo del quale si attua lo scopo di liberalità, senza
neppure dar conto della (im)possibilità che essa risultasse dagli atti diversi dal
contratto di vendita indicati dal ricorrente.
La donazione indiretta (alla quale fa riferimento l'art. 809 cod. civ.), infatti, a
differenza del negozio indiretto, che si presenta come un unico negozio volto al
conseguimento di un risultato ulteriore, che non è normale o tipico, consiste in
un complesso procedimento mediante il quale, per mezzo di atti diversi da quelli previsti
dall'art. 769 cc., ciascuno dei quali produce l'effetto diretto ad esso connaturato, per
spirito di liberalità viene (in modo indiretto) arricchito un soggetto (Cass.
1257/1994, 4986/1991): essa, cioè, si concreta nell'elargizione di una liberalità
attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 citato, mediante un negozio
oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in
collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario
della liberalità medesima (cfr. Cass. 54 10/1989 e la fondamentale sez. un. 9282/1992).
Per cui, per negare la ricorrenza di una donazione indiretta nell'ipotesi prevista dall'art.
179 lett b) cc nessun argomento decisivo può trarsi dalla disciplina del contratto
di vendita, che rappresenta il negozio-mezzo, produttivo dei suoi effetti normali, rispetto
al c.d. negozio-fine: ma diviene decisiva la prova della sussistenza di quest'ultimo
posto che la donazione indiretta altro non è che la risultante della combinazione
di tali negozi; e quindi, l'esame del giudice di merito deve avere ad oggetto non solo
l'acquisto Immobiliare, peraltro già provato con la produzione dell'atto pubblico,
ma anche e soprattutto le circostanze - di fatto attraverso le quali il coniuge ha
inteso dimostrare la sussistenza di uno degli elementi della donazione indiretta
dell'immobile stesso, da lui ricevuta.
D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente afferma che, si deve distinguere l'ipotesi
della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto
immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da
quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile,
che costituisce il fine della donazione.
Nel caso infatti In cui il denaro è dato "al precipuo scopo dell'acquisto
immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente
alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio
dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha
inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la
stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile",
il "collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile
da parte del figlio" porta a concludere che si è in presenza di una donazione
(indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Non è esatto, pertanto, che la donazione indiretta dell'immobile deve necessariamente
articolarsi tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante,
presenza alla stipula ed accollo del mutuo, assunzione dell'obbligo di rivalere il figlio
di quanto avrebbe pagato), come hanno sostanzialmente ritenuto entrambi i giudici di merito,
osservando che il solo ricorrente si era accollato il mutuo contratto dalla cooperativa
per il pagamento della maggior parte del prezzo di acquisto dell'immobile, essendo
necessario (ma al tempo stesso sufficiente) che venga provato il collegamento tra
elargizione del denaro e acquisto e cioè la finalizzazione della dazione del denaro
all'acquisto stesso.
Ebbene, proprio questa prova era stata offerta dal ricorrente sia con riguardo ai
versamenti compiuti direttamente dal padre alla cooperativa in epoca antecedente all'atto
del notar Vita del 1989, che perciò non tendevano affatto a dimostrare la cessione
e/o la donazione al figlio della quota societaria già di pertinenza di costui, sia
soprattutto per quel che interessa, con riguardo. ai pagamenti da parte del genitore, di
tutte indistintamente le rate di mutuo, necessariamente successive all'atto di assegnazione
e di accollo, più volte menzionato, che il Samperisi ha nuovamente invocato nell'atto
di appello per dimostrare documentalmente la liberalità ricevuta e la cui avvenuta
produzione nel citato verbale di udienza - del 6 giugno 1994, la controparte non ha mai
contestato.
Laddove anche la sentenza impugnata ha ignorato del tutto tale documentazione perchè
successiva, al regolamento patrimoniale del contratto di compravendita e, quindi,
considerata non rilevante in conseguenza dell'avvenuto accollo del mutuo in tale atto da
parte del solo Luigi Samperisi: così incorrendo nelle violazioni di legge e nelle
carenze motivazionali da quest'ultimo denunciate.
Per porvi rimedio la Ronsisvalle nel controricorso ha riproposto l'assunto che l'istituto
della donazione indiretta svolge la sua efficacia nell'area del diritto successorio, e
non anche in relazione ai beni indicati dall'art. 179 cod. civ., insistendo al riguardo
in argomentazioni già disattese dalla giurisprudenza di questa Corte, (sentt.5310/1998;
4680/1998; 11327/1997; 4231/1997), secondo la quale, invece, il bene acquistato da uno
solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, con denaro di un terzo, è oggetto
di donazione indiretta, e non rientra nella comunione legale; per cui è qui
sufficiente riassumerne le considerazioni fondamentali: a) la formulazione letterale
della norma che fa riferimento agli "atti di liberalità", quegli stessi
cioè fra i quali l'art. 809 cod. civ. comprende le donazioni diverse da quelle di
cui all'art.769, assoggettandoli sotto diversi profili alla disciplina di queste ultime;
b) la precisazione conclusiva della norma che, In mancanza dl espressa dichiarazione
del donante (al pari di quella del testatore), circa l'attribuzione alla comunione legale
del bene, l'inclusione di questo tra quelli personali trova fondamento nel rispetto della
volontà dello stesso disponente e nel carattere strettamente personale dell'attribuzione
fatti ad uno solo dei coniugi; la quale conferma, sotto il profilo letterale, che
l'eccezione prevista nella parte finale della norma si riferisce all' "atto di
liberalità", ossia a concetto più ampio dl quello di donazione in
senso stretto, onde sarebbe illogico ritenere che all'eccezione sia attribuito un ambito
di applicazione più ampio di quello della regola; c) l'insussistenza di precise
ragioni, anche d'ordine sistematico, che eventualmente possano giustificare l'esclusione
della donazione indiretta (o, meglio, del bene oggetto di essa) dall'ambito della norma
medesima: e ciò anche con riguardo al fatto che la fattispecie acquisitiva è
regolata dalle norme vigenti per il negozio utilizzato (ossia la vendita): in quanto dall'art.
809 cod. civ. può sicuramente desumersi che per la validità della donazione
indiretta non è necessaria la forma dell'atto pubblico, voluta dall'art. 782 c.c.
per la donazione, essendo sufficiente l'osservanza di quella richiesta per l'atto da cui
la donazione indiretta risulta (tra le altre Cass. 3499/1999; 1214/1997
e 13630/1992); d) la ratio della disciplina della comunione sia quella di
rendere comuni i beni alla cui acquisizione entrambi i coniugi abbiano contribuito, onde
sarebbe iniquo (e, va precisato, contrario allo stesso principio informatore della
comunione legale) ricomprendervi le liberalità a favore di uno solo dei coniugi,
trattandosi di acquisti per i quali nessun apporto è stato sicuramente dato
dall'altro coniuge.
Conclusivamente il Collegio deve accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare
assorbiti gli altri, cassare la sentenza impugnata e rinviare, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania che provvederà a
nuovo esame del motivi di impugnazione, adeguandosi al principi avanti enunciati.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia.
La sentenza 15788/2000
La novità della sentenza in esame è rappresentata
essenzialmente dal fatto di stabilire che le donazioni indirette sono ricomprese tra i
beni personali e di conseguenza devono essere escluse dal novero dei beni che costituiscono
oggetto della comunione legale tra coniugi.
L'iter logico sul quale si fonda il dispositivo può essere così riassunto:
- quando si provi la sussistenza del negozio-fine e il rapporto fra quest'ultimo
e il negozio-mezzo, si è in presenza di una donazione indiretta;
- il bene oggetto della donazione indiretta nel caso di dazione di somma per l'acquisto
di un immobile è l'immobile stesso;
- l'acquisto di immobile tramite donazione indiretta rientra tra gli atti di liberalità
previsti dall'articolo 179, lettera b), del Cc ed è escluso dalla comunione legale.
In definitiva, questa sentenza apre le porte verso nuove forme di dichiarazione da
rendersi a cura del donante o del beneficiano nel contratto notarile di acquisto, in
maniera tale da rendere palese che l'atto in questione configura una donazione indiretta.
Resta tuttavia da valutare l'incidenza di una simile forma di dichiarazione nell'atto,
in quanto se l'atto di trasferimento dell'immobile viene qualificato come donazione,
anche se indiretta, esso può essere impugnato sia con l'azione di riduzione che
con l'azione prevista dall'art. 563 c.c. contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione, ed è soggetto a revocazione e collazione ai sensi e per gli effetti
degli artt. 800 e 809 c.c.
|