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Spettacolo
a cura dell'Avvocato Antonio Carrera
Danzatori e pensionamento: riconoscimento del lavoro in paesi europei
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, 20 GIUGNO 1997 N. 5513
PARTI: ENPALS C/ RUDAS
MASSIMA
Con riferimento alle categorie dei ballerini o dei tersicorei, la regola del
diritto al pensionamento di vecchiaia al compimento (per gli uomini) del
quarantacinquesimo anno di età (giustificata dal particolare impegno fisico e
dallo stato di forma richiesti dall'attività svolta), subordinatamente (oltre che
alla esistenza del requisito contributivo precisato dalla legge) al decorso di almeno
vent'anni dalla data iniziale dell'assicurazione presso l'ENPALS (art. 6 d.p.r. 31
Dicembre 1971 n. 1420), può trovare applicazione anche a favore dei soggetti che
abbiano lavorato, oltre che in Italia, nei paesi europei rispetto ai quali - in base
alle convenzioni internazionali e ai regolamenti comunitari - è consentita la
cosiddetta totalizzazione dei contributi, cioè il cumulo dei periodi assicurativi
italiani ed esteri, sempreché la contribuzione estera riguardi il medesimo ambito
professionale, nel senso che tale totalizzazione prende il luogo del requisito
assicurativo minimo richiesto per il lavoratore che abbia svolto la sua attività
esclusivamente in Italia. (Fattispecie relativa a ballerino che aveva lavorato, oltre
che in Italia, Olanda, Germania e Svezia, paese con il quale l'Italia aveva stipulato in
materia di sicurezza sociale la convenzione di Stoccolma del 25 Settembre 1979,
ratificata con L. 27 Aprile 1982 n. 288).
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