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Infortunistica stradale Riconosciuto il diritto al danno biologico "riflesso"Con la sentenza n. 1223/2000 - appresso riportata per esteso - il Tribunale di Milano ha disposto la liquidazione del danno biologico in favore del figlio (e della moglie) di un soggetto che aveva riportato gravi lesione a seguito di un incidente stradale, in considerazione del fatto che, come si legge nella sentenza, la gravità e la tipologia delle lesioni "non possono non aver avuto un pesante riflesso sulla vita dell'intera famiglia, turbandone la serenità e causando patimenti direttamente connessi al fatto illecito". Dati identificativi della sentenza: Svolgimento del processo con atto di citazione ritualmente
notificato il 27, 25 ed il 21 febbraio 1992 Ivano Tosetto, e Peruzzi
Esterina - in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore
Cristian Tosetto - convenivano in giudizio Franz Innerhofer- la snc
Ardigas di Profunser & C. e la spa Generali Assicurazioni (rispettivamente
conducente, proprietaria ed assicuratrice dell'autocarro tg. Bz 400175),
chiedendo la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al risarcimento
dei danni sofferti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale
avvenuto il 10/03/1987 in località Rezzato nel corso del quale Ivano
Tosetti subiva gravi lesioni personali. Gli attori esponevano che l'Innerhofer,
alla guida dell'autocarro sopramenzionato sull'autostrada A4, avendo
omesso di mantenere la distanza di sicurezza con altro autocarro, tamponava
quest'ultimo ed in conseguenza il controllo del proprio mezzo andando
ad invadere la corsia di sorpasso sulla quale stava sopraggiungendo
il Tosetto alla guida dell'autovettura tg. VI 621707 e determinando
così la collisione con l'auto del Tosetto, il quale subiva nello scontro
gravissime lesioni. Precisavano gli attori che il giudizio penale svoltosi
a carico dell'Innerhofer si chiudeva in primo grado con la condanna
dello stesso per il reato previsto e punito dagli artt. 590, 583 c.p.
ed in secondo grado con la declaratoria di estinzione del reato per
intervenuta amnistia. Evidenziavano gli attori le gravi lesioni subite
da Ivano Tosetto e le drammatiche ripercussioni che tale situazione
aveva determinato nell'ambito famigliare. Chiedevano dunque, rinviando
in punto di responsabilità a quanto già statuito in sede penale, il
risarcimento dei danni dagli stessi subiti. Si costituivano con medesimo
difensore I'Innerhofer e la snc Ardigas di Profunser & C. contestando
unicamente l'entità del risarcimento richiesto da Ivano Tosetto ed il
fondamento giuridico del risarcimento richiesto dall'attrice e dal figlio.
Chiedevano che la compagnia di assicurazione convenuta fosse condannata
anche oltre il massimale di polizza avendo senza giustificazione ritardato
la liquidazione dei danni. La convenuta spa Generali Ass.ni, ritualmente
costituitasi, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito
risultando pendente innanzi al Tribunale di Brescia altra causa connessa
alla presente - promossa da altro soggetto contro gli stessi convenuti
per i danni subiti nel medesimo incidente - ed in relazione alla quale
si profilava un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra danneggiati
a causa della verosimile insufficienza del massimale di polizza a soddisfare
le diverse pretese risarcitorie. Eccepiva altresì l'incompetenza per
territorio del Tribunale adito in considerazione del luogo dell'avvenuto
sinistro e di residenza dell'Innerhofer e della snc Ardigas di Profun
ser & C. Quanto all'entità del risarcimento richiesto da Ivano Tosetto
rilevava che i pagamenti effettuati in suo favore ed ammontanti a L.
326.917.800 dovevano ritenersi satisfattivi e contestava integralmente
la fondatezza della pretesa risarcitoria della Peruzzi e di Cristian
Tosetto. Chiedeva dunque preliminarmente che fosse dichiarata la competenza
del Tribunale di Brescia o di quello di Bolzano; nel merito che fosse
ritenuta la congruità delle somme versate ad Ivano Tosetto e respinte
le richieste formulate in favore di Cristian Tosetto e di Peruzzi Esterina.
Esaurita la trattazione (nel corso della quale venivano eseguite ctu
medico-legale sulle persone di Ivano e Cristian Tosetto, presentato
e respinto un ricorso per sequestro conservativo) sulle conclusioni
delle parti la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.- In
seguito all'entrata in vigore della Legge 276/97, veniva fissata udienza
per il tentativo di conciliazione che, in assenza delle parti personalmente,
non poteva essere esperito. All'udienza dell'8 giugno 1999 la causa
veniva pertanto posta in decisione sulla base delle conclusioni già
precisate. Motivi della decisione La responsabilità dell'Innerhofer
nella causazione dell'incidente stradale è stata accertata in sede penale
con sentenza 12/11/1990 della Corte d'appello di Brescia, che ha confermato,
pur. applicando l'amnistia, le statuizioni della sentenza pretorile
in tema di responsabilità e di condanna dell'Innerhofer e dei responsabili
civili Ardigas snc e Generali Ass.ni spa - al risarcimento dei danni
in favore del Tosetto. A norma dell'art.. 654 c.p.p. tale pronuncia,
passata in giudicato, ha efficacia anche in questa sede nei confronti
dell'imputato, della parte civile e dei responsabili civili che risultano
essere stati parti nel processo penale. Le eccezioni di incompetenza
territoriale sollevate dalla Generali Ass.ni s.p.a. vanno respinte.
La compagnia convenuta ha infatti, con atto di costituzione in giudizio,
formulato in maniera non rituale tale eccezione, non affrontando la
questione della competenza per territorio sotto ogni profilo ed in particolare
omettendo qualunque osservazione sul forum destinatae solutionis. È
in proposito di tutta evidenza che a nulla vale la considerazione che
il foro del pagamento nel caso di fatto illecito - come in specie -
si identifichi con quello dell'attore in quanto è stata svolta solo
tardivamente in comparsa conclusionale. Non pare convincente neppure
l'ulteriore profilo di incompetenza eccepito in relazione alla dedotta
accessorietà del presente giudizio ad altro promosso avanti il Tribunale
di Brescia da diverso soggetto che ha richiesto il risarcimento del
danno patito in seguito al medesimo incidente. Come si è già precisato
il giudizio sulla responsabilità dell'Innerhofer è già stato operato
in sede penale con la conseguenza che le due cause civili - quella pendente
avanti al Tribunale di Brescia e la presente - hanno quale unico obiettivo
quello di accertare e liquidare i danni derivanti dal sinistro. Non
vi sono pertanto ragioni che impongano - e neppure consiglino la trattazione
unitaria delle diverse posizioni dei danneggiati. Le eccezioni di incompetenza
territoriali vanno pertanto respinte. Accertata come già accennato l'esclusiva
responsabilità dell'Innerhofer nella causazione dell'incidente stradale,
la convenuta Ardigas snc - quale proprietaria dell'autocarro - è tenuta
in solido con lo stesso al risarcimento dei danni conseguiti al sinistro.
Così accertata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria in relazione
all'illecito extra contrattuale a carico dei convenuti, occorre ora
procedere alla determinazione del danno risarcibile e alla conseguente
liquidazione dello stesso Ivano Tosetto. Il danno alla persona di Ivano
Tosetto va ricondotto, secondo la tripartizione operata dall'ormai costante
giurisprudenza, nell'ambito del danno biologico, del danno morale e
del danno patrimoniale. Ai fini del risarcimento del danno biologico
occorre - richiamandosi alla ricostruzione operata con la sentenza n.
356/91 dalla Corte Costituzionale - aver riguardo al bene salute nella
sua interezza e porre il danno "in relazione all'integralità dei suoi
riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni
e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita,
non soltanto quindi con riferimento alla sfera produttiva, ma anche
con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale,
sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la
sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona
umana". Diversi sono dunque i contenuti del danno biologico e vanno
dal danno meramente morfologico, alla riduzione dell'efficienza psicofisica,
al danno alla vita di relazione, alla riduzione della capacità lavorativa
generica, alla perdita di chanche lavorative, alla maggior fatica nell'espletamento
del proprio lavoro. Secondo i più recenti insegnamenti della Suprema
Corte la riduzione della capacità lavorativa generica - quale astratta
attitudine all'attività lavorativa - va, dunque, ricompresa nell'ambito
del danno biologico e negata la possibilità di un autonomo risarcimento
di tale voce di danno. Il danno biologico subito da Ivano Tosetto va
considerato alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, tenendo anche
conto della consulenza medico-legale disposta dal Pretore di Brescia
in sede penale. Il ctu ha accertato che, a causa del sinistro, l'attore
ha riportato trauma cranico-facciale con ematoma sottodurale acuto post-traumatico
dell'emisfero sinistro, contusione emorragica dell'encefalo, atrofia
post-traumatica del nervo ottico di sinistra con perdita funzionale,
frattura della IV costa a destra. Il ctu ha, altresì, affermato che
tale malattia ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta
di nove mesi ed ha prodotto postumi di carattere permanente che si identificano
in una sindrome psico-organica con rallentamento del flusso delle idee
e dei processi associativi unitamente ad una ridotta resistenza della
teca cranica, nonché della perdita della vista dall'occhio sinistro
- ed ipoacusia orecchio Sinistro nella misura del 55% con riflessi di
pari entità sulla capacità lavorativa specifica. A titolo di danno biologico
- inteso nel senso ampio sopra illustrato - tenuto conto del pesante
riflesso della menomazione fisica sulla cd. capacità lavorativa generica
e del criterio del calcolo c.d. a punto, adottato da questo Tribunale
il cui valore viene individuato secondo la specificità del caso (entità
delle lesioni, età del leso, ecc.) in relazione all'incidenza dei postumi
permanenti sul bene salute nel suo complesso - si ritiene di liquidare
in favore di Ivano Tosetto la somma complessiva di L. 464.300.000 -
di cui L 440.000.000 per invalidità permanente e L 24.300.000 per l'invalidità
temporanea assoluta e parziale - in moneta attuale oltre a interessi
da calcolarsi come più oltre si preciserà. Sussistendo, inoltre, nel
fatto accertato gli estremi del reato di lesioni colpose, spetta ad
Ivano Tosetto ex art. 2059 cc. anche il danno non patrimoniale - risarcibile
in ogni caso in via equitativa - che, tenuto conto dell'entità della
malattia nonché delle sue conseguenze, si stima equo liquidare in L.200.000.000
oltre interessi nei limiti di seguito esposti. Quanto al richiesto danno
patrimoniale derivante da perdita della capacità lavorativa specifica
risulta agli atti (doc. 6 Generali Ass.ni) la corresponsione da parte
dell'INAIL di una rendita vitalizia in favore dell'attore. Tale rendita
è stata calcolata dall'Istituto alla data dell'l/7/88 nella complessiva
somma di L. 139.117.620 (L. 134.950.020 + L. 4.167.600) il cui primo
rateo risulterebbe essere stato versato nel dicembre 1987. Ritiene il
giudicante, sulla base dei parametri normalmente utilizzati da questo
Tribunale per il calcolo di tale danno da lucro cessante (reddito lavorativo
x coefficiente di capitalizzazione x percentuale dei postumi, dedotta
una percentuale per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa) che
l'importo - calcolato dall'INAIL non sia del tutto esaustivo del danno
subito da Ivano Tosetto e che lo stesso vada liquidato - sulla base
dello stipendio di L. 20.566.607 (come da mod. 101 agli atti, doc. 6
attore) nella maggior somma di L. 153.851.000. L'attore ha dunque diritto
ad ottenere la differenza di L. 14.734.000, somma che rivalutata ad
oggi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo equivale a quella
di L.23.994.000. Non può essere sul punto condivisa la prospettazione
della difesa attorea che ha rapportato il danno del Tosetto alla compromissione
della carriera lavorativa, argomento peraltro affrontato solamente nella
replica alle comparse conclusionali. La progressione in carriera costituisce
indubbiamente una legittima aspettativa del lavoratore, ma risulta del
tutto aleatoria e come tale è sfornita di concreta tutela giuridica.
Occorre altresì sottolineare che il risarcimento del danno patrimoniale
è strettamente connesso alla prova rigorosa del danno emergente ovvero
del lucro cessante e nel caso di specie l'attore non ha fornito prova
diversa dal suo reddito lavorativo. Il ctu ha accertato la congruità
di spese mediche per complessive L. 504.500. Tale somma va riconosciuta
al Tosetto e rivalutata ad oggi secondo indici Istat dei prezzi al consumo
è pari a L. 683.000. Non può essere integralmente accolta la domanda
di risarcimento delle maggiori spese esposte dal Tosetto in mancanza
di prova rigorosa in ordine alla riferibilità della documentazione attestante
esborsi al sinistro de quo. Per i danni alla persona Ivano Tosetto ha
diritto al risarcimento nella misura di la somma complessiva di L. 688.977.000
in moneta attuale. Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi
compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente
pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento
delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), decorrono dalla
produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si
calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto
e non sulla somma già rivalutata. Da tale importo devono essere detratte
le somme di L. 184.515.000 - maggio 1989 - e di L. 235.981.479 aprile
1995 - versate dalla compagnia di assicurazione. Sul punto è opportuno
precisare che gli ulteriori versamenti - di L. 886.000 e L. 3.266.800
- eseguiti in favore del Tosetto hanno imputazioni diverse da quella
del risarcimento danni e non vanno dunque inserite in tale conteggio.
Tali acconti vanno imputati prima al capitale e poi agli interessi dopo
aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento
con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo. In tema di
risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del
danneggiato, non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art.
1194 c.c., ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale
norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento
del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta in realtà insussistente
fino alla liquidazione del danno (Cass. 1/7/1994 n. 6228). Ne consegue
che al fine di una corretta imputazione è necessario calcolare gli
interessi compensativi maturati sul danno complessivo dalla data del
fatto alla data di pagamento degli acconti e ciò applicando il tasso
annuo ponderato del 6% sul danno liquidato secondo i valori attuali
in questi intervalli. Poi rivalutare la somma versata in acconto dalla
data di pagamento ad oggi e quindi effettuare la detrazione dell'acconto
così rivalutato secondo valori attuali e, in caso di incapienza, dagli
interessi sino a tale data maturati. Gli interessi successivi al versamento
dell'ultimo acconto devono essere calcolati allo stesso tasso del 6%
sull'importo risultate dalla detrazione di cui sopra fino ad oggi e
al tasso legale da oggi fino all'effettivo saldo. Da oggi, giorno della
liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla
somma sopra liquidata in moneta attuale. I convenuti Ardigas snc ed
Innerhofer hanno dedotto la mala gestio della compagnia di assicurazione,
che avrebbe colpevolmente ritardato il pagamento dei danni, ed hanno
quindi richiesto la condanna della stessa anche oltre il massimale di
polizza. La richiesta è fondata e va accolta. La responsabilità dell'assicuratore
per mala gestio nasce quanto risulti che questi abbia ritardato il pagamento
dell'indennizzo, nonostante i dati obiettivi a disposizione consentissero
di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicuratore e la
ragionevolezza delle pretese del danneggiato, ovvero abbia gestito la
vertenza in modo non ispirato alla cura diligente dei comuni interessi.
Occorre in proposito ricordare che la giurisprudenza (cfr. Cass. 2177/94)
ravvisa l'ipotesi di mala gestio, non solo nel caso in cui l'assicuratore
gestisca la lite in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato, ma
anche nel caso in cui rifiuti, senza un apprezzabile motivo - da valutare
fino al limite della colpa lieve - di aderire ad una proposta di transazione
con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili,
presentava, al momento in cui il rifiuto fu espresso, i caratteri della
ragionevolezza e della vantaggiosità. In ciascuno di questi casi, l'assicuratore
è tenuto a rispondere, oltre il limite del massimale ed in particolare,
stante la natura di debito di valuta della sua obbligazione, è tenuto
al pagamento degli interessi ed al maggior danno, ai sensi dell'art.
1224 cod. civ., sull'importo del massimale di polizza con decorrenza
dalla scadenza dello spatium deliberandi di sessanta giorni di cui all'art.
22 I comma L. 990/69. Nel caso di specie la questione relativa alla
sussistenza della responsabilità dell'Innerhofer era del tutto chiara
quanto meno dal maggio 1989 in seguito alla sentenza del Pretore di
Brescia. D'altra parte i convenuti non hanno mai effettivamente contestato
la circostanza. La s.p.a. Generali Ass.ni, alla quale sin dall'ottobre
1988 era stata inviata formale richiesta di risarcimento, ha provveduto
al versamento della somma di L.184.515.000 il 26/5/1989 - in seguito
alla pronuncia del Pretore che, condannando l'Innerhofer per il reato
di lesioni colpose, ha altresì condannato i responsabili civili al pagamento
della somma di L. 180.000.000 da imputarsi nella liquidazione definitiva
ed ha versato l'ulteriore somma di L. 235.981.479 solo nell'aprile del
1995. Risulta dal carteggio tra il difensore degli attori e la compagnia
convenuta che già nel giugno 1991 gli attori avevano manifestato la
loro disponibilità ad una transazione previo versamento della somma
- comprensiva delle pretese di tutti gli attori - di L. 90.000.000. Quanto
poi alle contemporanee richieste di risarcimento provenienti da Jaime
Vergara Morilla, va altresì rilevato che anche quest'ultima danneggiata
aveva formulato una proposta transattiva nell'ordine di L.220.000.000
(doc. 3 convenuti) nel febbraio del 1992. Risulta così del tutto evidente
che, ove la compagnia convenuta avesse accettato le proposte transattive
dei diversi danneggiati, avrebbe potuto contenere il risarcimento nell'ambito
del massimale di polizza. Ritiene il giudicante che la condotta della
Generali Ass.ni configuri l'ipotesi di mala gestio, avendo la compagnia
colpevolmente ritardato il risarcimento dei danneggiati e non avendo
curato adeguatamente gli interessi dell'assicurata Ardigas snc. La Generali
Ass.ni è pertanto tenuta al pagamento in solido con gli altri convenuti
dei danni liquidati dalla presente sentenza anche oltre il limite del
massimale che andrà maggiorato della rivalutazione e degli interessi
legali con decorrenza dal 18/10/1968, data di invio della richiesta
di risarcimento (doc. 17 attori).
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