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Diritto della famiglia
a cura dell'Avv. Antonio Carrera
SEPARAZIONE:
assetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi
valido l'accordo di mantenimento se la transazione non tocca il futuro divorzio
Corte di Cassazione - I Sezione Civile Sentenza 2
luglio 1999 - 14 giugno 2000 n. 8109 (Presidente Grieco; Relatore A.
Finocchiaro; Estensore Salmè ; Pm. Mele, Ricorrente Bocchi; Intimata
Tedeschi)
LA MASSIMA
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in occasione
della loro separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale
divorzio sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in
cui concernono l'assegno di divorzio. Tale principio, peraltro, non
trova applicazione né nell'ipotesi in cui la nullità del precedente
accordo sia invocata non dal coniuge avente diritto all'assegno, ma
dall'altro, che avrebbe potuto essere onerato di detto assegno né qualora
il giudice del merito accerti che l'accordo - intervenuto in occasione
della loro separazione personale e parzialmente recepito nel verbale
di separazione - aveva la funzione di porre fine ad alcune controversie
di natura patrimoniale tra i coniugi senza alcun riferimento, esplicito
o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi
conseguenti all'eventuale pronuncia di divorzio. ( C.C. articoli 1418
e 1421; legge 1-12-1970 n. 898 art. 5). Svolgimento del processo Con
sentenza del 4 novembre 1996 il tribunale di Piacenza ha pronunciato
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Enzo Bocchi e
Bianca Tedeschi, rigettando la domanda del Bocchi diretta a ottenere
l'accertamento dell'insussistenza del suo obbligo di dovere alla Tedeschi
alcunché, a qualsiasi titolo, anche per assegni alimentari, in quanto
l'erogazione mensile fatta dal marito era riconducibile non all'assegno
di mantenimento, ma a una rendita vitalizia costituita dalle parti in
sede di separazione consensuale, a tacitazione di ogni pretesa economica
della moglie "vita natural durante". La corte d'appello di Bologna ha
confermato tale decisione, sia pure qualificando diversamente il negozio
contenuto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22 giugno
1993 e parzialmente recepita nel verbale di separazione consensuale
del 17 maggio 1994. La corte territoriale ha, infatti, osservato che
la scrittura privata ora indicata conteneva un negozio transattivo,
come risultava dalla stessa intestazione "convenzione transattiva"
e dalla volontà delle parti diretta a regolare i rapporti di natura
patrimoniale oggetto di dispute giudiziarie. Non poteva, invece, essere
condivisa la qualificazione in termini- di rendita vitalizia perché
mancava l'alienazione di un bene o la cessione di un capitale da parte
della Tedeschi, né l'erogazione poteva essere considerata di natura
alimentare, perché le stesse parti avevano qualificato l'assegno come
"di mantenimento". La corte territoriale ha, infine, affermato che l'assunzione
dell'obbligo "vita natural durante" non era affetta da alcuna nullità
(peraltro non dedotta), perché non mutava la natura dell'assegno, vincolato
alla disciplina voluta e dettata dall'autonomia negoziale delle parti.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna ricorre per cassazione
il Bocchi sulla base di un unico motivo. Motivi della decisione Deducendo
la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del
1970 e degli articoli da 8 a 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il
ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato
la scrittura privata del 22 giugno 1993. Inoltre, anche se tale scrittura
avesse contenuto una transazione, il negozio sarebbe nullo, nella parte
in cui estende i suoi effetti anche ai rapporti giuridici dipendenti
dal divorzio, perché: a) violerebbe l'art. 9 della legge n. 898 del
1970; che ammette la revisione in ogni tempo delle disposizioni concernenti
la misura e le modalità di versamento dell'assegno di divorzio; b)
gli effetti patrimoniali del divorzio sarebbero indisponibili in via
preventiva, specialmente alla luce della natura meramente assistenziale
che avrebbe assunto l'assegno divorzile, a seguito della legge n. 74
del 1987; c) il negozio avrebbe causa illecita perché diretto a limitare
la libertà di agire e difendersi in sede di divorzio, costituendo una
sorta di "prezzo del consenso al divorzio". Il ricorso è infondato.
L'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano
in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio
sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono
l'assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile,
in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere
la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, è pienamente condiviso
e deve essere mantenuto fermo. Tuttavia, tale orientamento nella specie,
non può trovare applicazione per due concorrenti ordini di motivi.
Innanzi tutto il principio sopra richiamato è stato affermato in fattispecie
nelle quali gli accordi preventivi erano invocati per paralizzare o
ridimensionare la domanda diretta a ottenere l'assegno divorzile, mentre
la fattispecie presenta posizioni rovesciate, in quanto è il coniuge
che avrebbe potuto essere onerato che invoca il principio per ottenere
l'accertamento negativo dell'altrui (del tutto eventuale e, comunque,
non azionato) diritto. Peraltro, l'accertamento negativo richiesto dal
Bocchi, a parte ogni profilo di ammissibilità che, nella specie, non
viene in considerazione, non ha ad oggetto l'astratta esistenza del
fatto costitutivo del diritto all'assegno divorzile, ma la validità
ed efficacia di un concreto accordo. Ora, la sentenza impugnata ha accertato,
in modo logico e corretto (e comunque non puntualmente censurato) che
l'accordo di cui si tratta aveva la funzione di porre fine ad alcune
controversie di natura patrimoniale insorte tra i coniugi, senza alcun
riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici
tra i coniugi conseguenti all'eventuale pronuncia di divorzio. Né un
rapporto tra il negozio transattivo e l'eventuale e futuro divorzio
può derivare per il fatto che una parte di tale accordo sia stata trasfusa
nella separazione consensuale, non essendovi alcun nesso di strumentalità
o di conseguenzialità necessaria tra detta separazione e il futuro ed
eventuale divorzio. Non v'è dubbio, tuttavia, che, contenendo l'assunzione
da parte del Bocchi di un obbligo di pagamento di una somma mensile
"vita natural durante", il rapporto nascente dalla transazione era di
per sé, idoneo ad avere un qualche rilievo sui rapporti economici conseguenti
alla pronuncia di divorzio, ma solo nel senso che, insorta controversia
sulla spettanza o meno dell'assegno divorzile, il giudice del divorzio
non potrebbe non tenere conto del credito già spettante alla Tedeschi
e del corrispondente debito del Bocchi, al pari di tutte le altre voci,
attive e passive, della situazione reddituale delle parti. Per tale
ragione, quindi, la rilevata "interferenza" non è sufficiente a far
ritenere che la regolamentazione negoziale si ponga in contrasto con
la disciplina inderogabile dei rapporti economici tra gli ex coniugi
e neppure che in qualche modo, diretto o indiretto, sia idonea a limitare
la libertà di agire e difendersi nel giudizio di divorzio. Il ricorso,
in conclusione, deve essere rigettato. Nulla sulle spese non avendo
l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Il commento dell'Avv. Carrera
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