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Diritto della famiglia
a cura dell'Avv. Antonio Carrera
Cade l'obbligo di pagare l'imposta di registro sulle somme per il mantenimento dei figli naturali
Corte costituzionale - Sentenza 3-11 giugno 2003 n. 202 (Presidente Chieppa; Relatore Finocchiaro)
Ritenuto in fatto
- La Commissione tributaria provinciale di Pordenone, nel ricorso proposto da Simona
Comelli avverso l'avviso di liquidazione della imposta di registro e di bollo
di complessive L. 2.004.000, notificatole dal locale Ufficio delle entrate,
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, della Tariffa,
parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento all'art. 3
della Costituzione, laddove è «interpretata in modo da comprendere nella
tassazione i provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'articolo 148
del codice civile, nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli», per
disparità di trattamento rispetto agli stessi provvedimenti adottati
nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
L'avviso
di liquidazione riguardava la registrazione di sentenza emessa dal Tribunale di
Pordenone, in accoglimento della domanda proposta dalla Comelli, a norma
dell'art. 148 del codice civile, di condanna di Eliko Joao Godardo, a
corrisponderle la somma mensile di L. 350.000, per concorso al mantenimento del
figlio naturale Eliko Julien, riconosciuto dal padre e affidato alla madre.
La
Commissione, non ritenendo la sussistenza nell'ordinamento di un principio
generale di esenzione fiscale per gli atti giudiziari attinenti al rapporto
genitori-figli, e constatando l'esistenza di un regime di esenzione per gli
atti giudiziari nelle procedure di divorzio e separazione (l'assoggettamento a
tassazione in misura fissa non è più in vigore, in seguito all'entrata in
vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, sul divorzio, efficace, per effetto di
sentenza della Corte costituzionale n.154 dei 1999, anche nel procedimento di
separazione) e per quelli relativi alle procedure di adozione e affiliazione
(art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184), non dubita che oggetto di tali
esenzioni siano anche i provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di
mantenimento a favore dei figli, nell'ambito di quelle procedure. E,
argomentando che la finalità dell'esenzione non sia tanto lo snellimento di
quelle procedure, quanto evitare ostacoli alla migliore disciplina dei rapporti,
di rilievo pubblico, quali quelli fondati sui doveri dei genitori, ritiene
privo di ragionevolezza che dal beneficio vengano esclusi i provvedimenti del
medesimo contenuto e della stessa funzione adottati al di fuori delle procedure
di divorzio e separazione, il che porterebbe a privilegiare la posizione dei
figli legittimi su quella dei figli naturali.
Sulla rilevanza il rimettente argomenta che la pretesa oggetto di ricorso si fonda
sulla norma denunciata.
- Nel giudizio si è costituita tardivamente Comelli Simona, la quale chiede che venga
dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Finanze e tributi - Imposta di registro - Esenzioni - Provvedimenti giudiziari emessi
in applicazione dell'articolo 148 del codice civile, relativi ai mantenimento
della prole naturale - Diversità di disciplina rispetto ai provvedimenti di
identico contenuto adottati nell'ambito di procedimenti di separazione e
divorzio con irragionevole disparità di trattamento dei figli naturali rispetto
ai legittimi - Illegittimità costituzionale. (Dpr 131/1986, tariffa allegata,
parte prima, articolo 8, lettera b); Costituzione, articoli 3 e 30)
Considerato in diritto
- Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta
di registro, nella misura del 3%, gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria
e speciale, in materia di controversie civili che definiscono, anche
parzialmente, il giudizio, recanti condanna al pagamento di somme o valori,
interpretata in modo da comprendere nella tassazione anche i provvedimenti
giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 coti. civ. nell'ambito dei
rapporti fra genitori e figli.
La questione è fondata.
L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio) stabilisce che «uliti gli atti; i documenti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni
di cui artt. 5 e 6 della legge l dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro
e da ogni altra tassa».
Questa norma ha parzialmente abrogato l'art. 8, lettera j), della Tariffa allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva la sottoposizione ad imposta fissa
di registro degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in
materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il
giudizio, aventi ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne
al pagamento di assegni o attribuzione di beni patrimoniali già facenti parte
di comunione fra i coniugi.
Su questa disposizione è poi intervenuta la sentenza n. 154 del 1999, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
separazione personale dei coniugi.
Nel motivare la decisione questa Corte - richiamando la sentenza n.176 del 1992 che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della citata legge
n. 74 del 1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo
anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni
assunte dal coniuge nel giudizio di separazione - ha testualmente affermato che
« il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei
procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i profili che
rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa Corte nella decisione
richiamata, portano anche in questo caso a concludere che il profilo tributario
non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due
procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela
giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo
agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente
nel giudizio di separazione», anche «in considerazione dell'esigenza di
agevolare, e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire
l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non
affidatario della prole».
L'esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in
materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ricomprende
anche i provvedimenti relativi alla prole, come è dimostrato dal richiamo,
nell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, all'art. 6 della legge n. 898 del
1970, e da ciò deriva che è irragionevole la mancata estensione di tale
esenzione anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148 cod. civ., in
tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del
genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario.
La
mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la
diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò
che rileva è che si e in presenza di identico provvedimento di quantificazione
del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale
ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione
tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio.
La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza
di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di
tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale.
Si
deve, poi, rilevare che, in caso di divorzio e di separazione, l'esenzione è
prevista anche con riferimento ai provvedimenti di revisione degli assegni e,
cioè, in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di coniugio non viene in considerazione.
L'esenzione,
seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio
minore per il cui mantenimento è disposta, con la conseguenza che la sua omessa
previsione, quando si è in presenza di prole naturale, oltre ad essere
irragionevole, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, si risolve in un
trattamento deteriore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, come
esattamente rilevato dal giudice rimettente, in contrasto con l'art. 30 della
Costituzione.
Né
in senso contrario può invocarsi la giurisprudenza secondo cui le disposizioni
legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie,
quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali
del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l'ambito di applicazione,
dal momento che la stessa giurisprudenza riconosce che tale estensione è
consentita quando lo esiga - come nel caso di specie - la ratio dei benefici
stessi (v. sentenza n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 27 del 2001
e n. 10 del 1999).
- L'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i
provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei
rapporti fra genitori e figli, non può, pertanto, ritenersi conforme all'art.
3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza.
Per questi motivi
la Corte costituzionale Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.PR. 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella
parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in
applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e
figli.
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