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Diritto della famiglia
a cura dell'Avv. Antonio Carrera
I coniugi non possono agire per la simulazione se hanno chiesto di omologare la separazione
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 9 giugno-20 novembre 2003 n. 17607 (Presidente Losavio; Relatore Luccioli; Pm - conforme - Destro)
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva del 17 dicembre 1999-27 gennaio 2000 il Tribunale di
Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile tra (A) e (B). Avverso
tale sentenza proponeva appello la (B) dinanzi alla Corte di Appello di Roma,
denunciando il mancato accoglimento della propria eccezione pregiudiziale di
improponibilità della domanda di divorzio per essere stata la separazione
consensuale intervenuta tra i coniugi il 22 novembre 1993 ed omologata il
successivo 27 novembre frutto di un accordo simulatorio, teso unicamente alla
risoluzione di problemi fiscali. Con
sentenza del 18 gennaio-6 aprile 2001 detta Corte rigettava l'impugnazione,
osservando in motivazione che correttamente il primo giudice aveva ritenuto
l'inammissibilità dell'eccezione di simulazione, atteso che non poteva
ritenersi applicabile in via analogica alla fattispecie della separazione
consensuale omologata la normativa di cui all'art. 1414 c.c., dettata per
disciplinare atti giuridici di contenuto patrimoniale, né esperibile la
relativa azione di nullità con riguardo al complesso procedimento giurisdizionale
nel quale detta separazione si realizza, tenuto conto della peculiarità del
procedimento, delle richieste del pubblico ministero, della funzione attiva del
presidente del tribunale ai fini dell'accertamento della volontà delle parti e
dell'espletamento del tentativo di conciliazione; nonché dell'efficacia
costitutiva dell'omologazione del collegio, chiamato a svolgere un'opera di
controllo sia sul piano della legittimità sia— nei limiti di cui al secondo
comma dell'art. 158 c.c. - su quello del merito. Appariva
pertanto immune da censure la pronuncia dei primi giudici di inammissibilità
sia della prova testimoniale articolata dalla (B) (comunque dedotta in violazione
del divieto di cui all'art. 2722 c.c.) sia dell'interrogatorio formale
deferito al (A) (peraltro vertente su circostanza non decisiva) sulla sua
proposta alla moglie di simulare la separazione per motivi fiscali. Avverso
tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (B) deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il (A). Entrambe
le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli
artt.158 c.c. e 711 c.p.c., si deduce l'errore della Corte di Appello per aver
escluso la configurabilità della simulazione in relazione all'accordo di
separazione consensuale: si osserva al riguardo che entrambe le norme
richiamate, disponendo che la separazione non ha effetto senza l'omologazione
del tribunale, non consentono di ricostruire l'accordo di separazione come
fattispecie complessa in cui l'intervento del tribunale si ponga quale
elemento costitutivo. Si rileva altresì che il negare ai coniugi la possibilità
di far valere l'invalidità dell'accordo comporterebbe una violazione dell'art.
24 Cost. e condurrebbe all'assurdo logico e giuridico di dar luogo ad una
sentenza di divorzio sulla base di una separazione non voluta al momento in cui
è stata apparentemente concordata. Si deduce ancora che con l'escludere
l'impugnabilità dell'accordo una volta omologato si finisce con il confondere
l'intesa con il successivo provvedimento giudiziale, negandole un autonomo
significato e riducendola a mero atto processuale, così confondendo anche i
rimedi esperibili contro il decreto di omologazione con quelli concernenti il
negozio che il decreto tende semplicemente a controllare.
La censura è infondata, ma la motivazione resa dalla Corte di Appello deve essere
corretta nei termini che saranno di seguito precisati.
La questione sollevata nel motivo di ricorso investe i delicati problemi relativi
alla natura giuridica dell'accordo che sorregge la separazione consensuale, al
rapporto tra siffatto accordo ed il decreto di omologazione, alla natura e
funzione dell'intervento giurisdizionale.
Tali problemi hanno lungamente impegnato la dottrina e la giurisprudenza di merito,
anche per le implicazioni in ordine alla possibilità di revoca del consenso
alla separazione prima del provvedimento di omologazione, ed hanno trovato
negli anni soluzioni diverse, ritenendosi da alcuni, orientati per una
impostazione pubblicistica dell'istituto, che il consenso costituisca mero
presupposto del provvedimento giudiziale, cui va attribuito il ruolo di unico
fatto costitutivo della separazione, configurandosi da altri la separazione
consensuale come fattispecie a formazione progressiva, nell'ambito della quale
consenso dei coniugi ed omologazione del tribunale costituiscono elementi
parimenti necessari e concorrenti per il conseguimento dello stato di coniuge
separato, sostenendosi ancora da altri, nell'ambito di una prospettiva privatistica
della fattispecie ispirata ad una accentuata valorizzazione dell'autonomia dei
coniugi, desunta dall'intero sistema delle relazioni matrimoniali tracciato
nella legge di riforma del diritto di famiglia, che la causa della separazione
sta nella volontà dei coniugi, mentre l’omologazione agisce come mera
condizione legale di efficacia dell'accordo.
Tale ultima posizione appare condivisa dalla più recente giurisprudenza di
legittimità, orientata nel senso che la separazione trova la sua unica fonte
nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e che
la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia
dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione
sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i
coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
A fondamento di detto orientamento - che deve essere in questa sede riaffermato -
si è richiamato il chiaro tenore letterale del primo comma dell'art. 158 c.c. e
del quarto comma dell'art. 711 c.p.c., che espressamente riferiscono al momento
della efficacia il decreto di omologazione della separazione fondata sul solo
consenso dei coniugi, e si e tratto ulteriore argomento dalla limitazione
posta dal secondo comma dell'art. 158 c.c., introdotto dalla legge di riforma
del diritto di famiglia, ai poteri del giudice nella fase di controllo: si è
pertanto rilevato che l'accordo tra i coniugi costituisce l'elemento fondante
della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti,
mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la
compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di
ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la
conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei
minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all'accordo
stesso (Cass. 2001 n. 3390, in motiv.; 1997 n. 9287; 1995 n. 2700; 1990 n.
8712; 1985 n. 1208: 1984 n. 14).
In tale prospettiva questa Suprema Corte ha in più occasioni qualificato l'accordo
di separazione come atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità
dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, tanto da definirlo,
riprendendo una efficace espressione della dottrina, come uno dei momenti di
più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia (così
Cass. 1994 n. 657; 1993 n. 2270; v. altresì, sulla definizione della
separazione consensuale come negozio di diritto familiare, Cass. 1997 n. 4306;
1991 n. 2788; nonché la più remota Cass. 1978 n. 4277, che nel ricondurre
l'accordo alla categoria dei negozi o convenzioni di diritto familiare ha
osservato che esso rispecchia un originario e sostanziale parallelismo di
interessi e volontà: concretantesi nell'intendimento di vivere separati nella
convinzione di un comune vantaggio di una scelta siffatta e nella condivisa
esigenza di garantire il mantenimento delle condizioni necessarie per il
rispetto degli interessi generali e di quelli della prole).
Una linea di tendenza nel senso del riconoscimento del pieno dispiegarsi della
negozialità dei coniugi e dell'espansione della sfera di operatività
dell'autonomia privata anche in relazione ai negozi di diritto familiare è
peraltro chiaramente ravvisabile nella giurisprudenza di questa sezione
orientata a riconoscere, entro determinati e penetranti limiti ed in termini
differenziati, la validità degli accordi non trasfusi nell'accordo omologato e
di quelli successivi all'omologazione (v., tra le altre, Cass. 1998 n.
5829;1997 n. 7029;1994 n. 4657;199411. 657, cit.; 1993 n. 2270, cit.; 1991 n.
2788, cit.).
Posta la distinzione tra consenso alla separazione, quale concorde volontà delle
parti di separarsi legalmente, e accordo sulle condizioni della separazione,
secondo le chiare indicazioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 158 c.c. e
nei commi 3 e 5 dell'art. 711 c.p.c. e limitata l'indagine, ai fini che
interessano il presente giudizio, all'accordo di separazione in senso stretto,
ritiene la Corte che non vi sia ragione di dubitare della natura negoziale
dell'atto che dà sostanza e fondamento alla separazione
consensuale, atteso che in tale accordo si dispiega pienamente l'autonomia dei
coniugi e la loro valutazione della gravità della crisi coniugale, con esclusione
di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi
e di valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la
centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla
legge di riforma ed in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge
riconosciuto in relazione ai diversi momenti ed aspetti della dinamica
familiare.
L'esclusione della natura contrattuale dell'accordo di separazione ed il suo inquadramento
nella categoria negoziale, se comporta la non operatività delle norme proprie
del contratto che trovano ragione nella specifica natura di questo, non esclude
che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del
regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio
giuridico o che esprimono principi generali dell'ordinamento, come quelle in
tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (peraltro richiamate in
varie norme codicistiche relative alla materia familiare, come in tema di
celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli naturali).
Non sembra assumere valore decisivo ai fini della non configurabilità in assoluto
di una dicotomia tra volontà e manifestazione il rilievo che nell'ambito del
procedimento configurato dagli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c. l'accordo deve
essere confermato dinanzi al presidente del tribunale, il quale, dopo aver
ascoltato i coniugi e tentato di conciliarli, deve dare atto nel verbale del
consenso e delle condizioni della separazione, così esercitando non una
funzione meramente notarile di recepimento delle dichiarazioni dei predetti, ma
un potere di intervento diretto a favorire la loro conciliazione ed a
vagliarne la volontà, in termini di effettività ed attualità.
Va in contrario rilevato che gli adempimenti che il presidente è chiamato a
svolgere, pur delicati e complessi, non si profilano di tale pregnanza da
escludere di per sé un accordo simulatorio o un vizio della volontà delle
parti, certamente possibili pur in assenza di segni apparenti della loro
esistenza: è invero evidente che il presidente recepisce il consenso espresso
dai coniugi nelle forme in cui si manifesta e nella misura in cui può essere
percepito attraverso il loro comportamento esteriore, così che il ritenere che
il suo intervento fornisca la certezza assoluta ed incontestabile circa la
validità e genuinità della volontà manifestata significa attribuire a detto
giudice un ruolo di garante non corrispondente alla natura ed ai limiti
dell'attività a lui demandata.
È d'altro canto del tutto esatto che l'atto di omologazione non è legato da un
rapporto diretto ed immediato con il negozio di separazione, non investendo
l'accordo in sé e non svolgendo una funzione sostitutiva o integrativa della
volontà delle parti: in quanto diretto a controllare, come innanzi rilevato,
la validità dell'iter processuale, a tutelare l'interesse dei figli minori ed
a verificare il rispetto delle norme di ordine pubblico, esso non governa
l'autonomia dei coniugi e non si confonde, ma si combina in maniera estrinseca
con la loro volontà, fissata nell'accordo da omologare.
E tuttavia i rilievi che precedono non appaiono risolutivi ai fini della
soluzione del problema in esame, richiedendo la questione della ammissibilità
della impugnazione per simulazione dell'accordo di separazione un'ulteriore
riflessione non tanto sul piano della natura dell'accordo e del suo rapporto
con il decreto di omologazione, quanto su quello degli effetti che
l'ordinamento attribuisce al provvedimento giudiziale.
Occorre invero considerare che nel momento in cui i coniugi convengono nello spirito e
nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al Tribunale
l'omologazione della loro (apparente) separazione essi in realtà concordano
nel voler conseguire il riconoscimento di uno status dal quale la legge fa
derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve
le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo del vincolo.
È qui appena il caso di ricordare che con la separazione giudiziale e con quella
consensuale omologata vengono meno a carico dei coniugi gli obblighi di
carattere morale derivanti dal matrimonio, come quelli di coabitazione, di
fedeltà e di assistenza, prevedendo l'art. 156 c.c., nella formulazione
introdotta dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, soltanto
obblighi di natura patrimoniale; che l'art. 232 comma 2 c.c. fa venir meno la
presunzione di concepimento nel matrimonio del figlio nato decorsi trecento
giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale o dalla omologa di quella
consensuale o dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice quando
sono stati autorizzati a vivere separati; che ai sensi dell'art. 191 c.c. la
separazione personale determina lo scioglimento della comunione dei beni; ancora,
che il regolamento per la revisione dell'ordinamento dello stato civile di cui
al dpr 3 novembre 2000 n. 396 prevede all'art. 69 lett. d) che della
omologazione della separazione consensuale sia fatta annotazione negli atti di
matrimonio.
Nella situazione considerata la volontà di conseguire detto status è effettiva, e non
simulata: l'iniziativa processuale diretta ad acquisire la condizione formale
di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in
una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare
e neutralizzare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con
esso.
Appare invero logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto
accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l'emissione di un
provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta
condizione: l'antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra
composizione che nel considerare l'iniziativa processuale come atto incompatibile
con la volontà di avvalersi della simulazione.
Né può invocarsi a sostegno dell'opposta tesi il disposto dell'art. 123 c.c., il
quale attribuisce a ciascuno dei coniugi l'azione di simulazione del
matrimonio, atteso che al contrario tale specifica previsione normativa consente
di argomentare che in materia di status l'accordo simulatorio possa esplicarsi
solo nei casi e nei limiti riconosciuti dall'ordinamento.
Va infine osservato che non costituiscono precedenti in senso contrario alla
soluzione accolta le pronunce di questa Suprema Corte segnalate da alcuni
Autori a conforto dell'opinione della impugnabilità della separazione per
simulazione: non la sentenza n. 7681 del 1986, che soltanto in via astratta e
teorica e senza fornire alcuna motivazione sul punto - non richiesta dalla
fattispecie al suo esame - ha fatto salva la facoltà del terzo di provare la
simulazione della procedura di separazione; non la più recente sentenza n. 3149
del 2001, che in sede di giudizio di revisione delle condizioni di separazione
ha affermato, con espressione certamente non .assunta a ratio decidendi, che
ogni questione relativa alla simulazione dell'accordo posto a base della
separazione era estranea all'oggetto di quel giudizio e doveva essere prospettata
in apposita sede.
Nei termini sopra indicati va corretta la motivazione con la quale la Corte di
Appello ha rigettato l'eccezione della Bruno di simulazione della separazione.
Le osservazioni in diritto innanzi esposte soccorrono ai fini del rigetto del
secondo motivo di ricorso, diretto a denunciare l'illegittimità della
statuizione di inammissibilità dell'interrogatorio formale del (A) e della
prova testimoniale richiesti dalla (B).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
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