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Diritto della famiglia
a cura dell'Avv. Antonio Carrera
Il coniuge affidatario non ha diritto alla casa se prima della separazione si trasferisce altrove
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 15 gennaio-9 settembre 2002 n.13065 (Presidente 0lla, Relatore Magno, Pm - parzialmente difforme -Maccarone)
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con sentenza 17 febbraio 1997, n. 7857, pronunziò la separazione dei coniugi (A) e (B), senza addebiti; affidò l'unica figlia allora minorenne (C),
alla madre; fissò in lire 700.000 mensili il contributo dovuto dal (B) alla moglie per il mantenimento della suddetta figlia minorenne e dell'altra figlia
con lei convivente, (D), maggiorenne ma non autosufficiente sotto il profilo economico; assegnò la casa coniugale alla donna e determinò in Lire 800.000
mensili l’importo dovuto dal (B) alla (A) in sostituzione del godimento effettivo dell'appartamento, indisponibile perché locato a terzi.
Avverso detta sentenza propose appello il (B), lamentando l'erronea interpretazione dei fatti e delle risultanze processuali, specie con riferimento all'accertamento della
propria capacità economica, giacché l'unica sua fonte di reddito era asseritamente rappresentata dallo stipendio di impiegato delle Poste, pari a
lire 1.700.000 mensili, escluso di fatto qualsiasi ulteriore introito proveniente dall'attività, inesattamente attribuitagli, di cartellonista
pubblicitario, e considerato che egli provvedeva direttamente al mantenimento dell'altro figlio maggiorare, ma non economicamente autonomo, con lui convivente.
Il (B) deduceva, inoltre erronea interpretazione dei fatti e delle norme e vizio di ultrapetizione, con riferimento al capo della sentenza di primo grado
che assegnava congiuntamente alla moglie sia la casa coniugale sia l'indennità sostitutiva mensile di Lire 800.000, stabilita peraltro senza tener conto del
valore locativo della casa stessa, valutato dal perito in Lire 400.000, e del fatto che questa era stata locata in regime di equo canone, per Lire 250.000 al
mese, dopo che la moglie, sei mesi prima della presentazione del ricorso per separazione, se ne era volontariamente allontanata. Chiedeva, in, conclusione,
la riforma della sentenza impugnata, con revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, limitazione dell'indennità sostitutiva al valore
locativo dell'appartamento ed esonero da qualsiasi onere contributivo per il mantenimento delle figlie. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di
giudizio. L'appellata eccepiva l’improponibilità del gravarne e ne contestava il fondamento nel merito, insistendo nella richiesta di assegnazione della casa
familiare. La corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15 aprile-19 maggio 1999, n. 1546, ritenute preliminarmente l'ammissibilità e tempestività dei
gravame (benché irritualmente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso) e l'infondatezza dell'eccezione d'improponibilità formulata dalla (A)
riguardo alle prime due richieste dell'appellante, da essa appellata indicate come nuove, rigettò l'appello confermando integralmente la sentenza del
tribunale, e condannò l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Nel merito, la corte d'appello rilevò che la maggior capacità economica e di guadagno dell'appellante era stata adeguatamente dimostrata, anche in base ad ammissioni
del medesimo, sicché il contributo al mantenimento delle figlie doveva considerarsi congruo, nella misura fissata dal primo giudice (Lire 700.000
mensili). Quanto all'assegnazione della casa familiare alla moglie, la decisione del tribunale appariva fondata, ai sensi dell'articolo 155, c.c., e
nessun vizio era ravvisabile relativamente alla contestuale attribuzione dell'indennità sostitutiva, atteso che quest'ultima era concessa, con ogni
evidenza, in finzione alternativa d'abitazione non disponibile. La corte di merito rilevava inoltre che il contratto di locazione, stipulato dal (B) in
epoca prossima all'inizio della causa di separazione, per canone esiguo e, comunque, di gran lunga inferiore all'onere dell'indennità (lire 800.000)
impostagli in alternativa al mancato godimento diretto dell'abitazione da parte della moglie e delle figlie, legittimava il sospetto di un comportamento
dell'appellante consapevolmente preordinato all'estromissione delle congiunte dalla casa familiare, sotto altro aspetto, dimostrava una capacità economica
dell'obbligato superiore a quella dichiarata. La misura di Lire 800.000 per l’indennità sostitutiva appariva, infine, correttamente determinata in base
alle pigioni minime normalmente richieste nella città di Roma per abitazioni modeste. Avverso tale sentenza (B) ha proposto ricorso per cassazione, fondato su
quattro motivi. Resiste con controricorso (A).
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(articolo 2697 c.c., onere della prova), con riferimento alla maggior capacità economica propria, ritenuta dalla corte di merito nonostante la mancanza di
qualsiasi attività probatoria ex adverso.
La censura è infondata.
La sentenza d'appello, in realtà, motiva adeguatamente il convincimento relativo ad una generica maggior capacità economica del (B) rispetto a quella dichiarata,
desumendo tale convinzione essenzialmente dai fatto che egli non si fosse
adoperato per far cessare la locazione, nonostante che il termine originario di
essa fosse scaduto e pure in vista del notevole vantaggio economico
rappresentato dalla differenza fra la perdita dell'esiguo canone percepito ed
il risparmio rappresentato dal fatto di non dover più pagare, in caso di
effettiva consegna dell'abitazione da moglie, l’onerosa indennità sostitutiva.
Più in particolare, circa la sussistenza di una seconda attività del (B)
(quella di cartellonista), sia pure esercitata in modo saltuario, la sentenza
impugnata mette in rilievo le iniziali ammissioni dello stesso interessato,
affermando che «lungi dall'essere indimostrata, la seconda attività... svolta
dal (B) risulta espressamente dal medesimo ammessa... in sede di dichiarazioni
rese all'udienza presidenziale ... ».
Pertanto,
avendo i giudici di merito raggiunto il loro convincimento in ordine alla
capacità economica del ricorrente, con argomentazione sufficiente ed esente da
vizi logici, attraverso indizi ammissibili alla stregua dell'articolo 116, 2°
co., c.p.c., la prova del fatto (capacità economica, derivante anche da una
seconda attività) devesi ritenere correttamente acquisita. Per conseguenza, non
sussistendo la pretesa inversione dell'onere della prova, il gravame su questo
punto va rigettato. Col secondo motivo, il ricorrente denunzia che la complessa
statuizione dei giudice del merito in terra di destinazione della «casa
coniugale» è inficiata da violazione di impugnato in appello la disposizione
del tribunale che aveva assegnato la casa coniugale alla moglie in modo puro e
semplice; e perché, di conseguenza, sul capo sì sarebbe formato il giudicato,
per acquiescenza parziale, ai sensi dell'articolo 329, secondo comma, c.p.c.
Infatti, com'è detto nella sentenza impugnata, e come risalta
dall'apprezzamento diretto degli atti processuali cui questa corte suprema è
legittimata, il (B) aveva chiesto, nelle conclusioni definitive, che «la Corte,
in riforma dell'impugnata sentenza, revocasse l'assegnazione della casa
coniugale alla moglie ... »: ed è di tata evidenza che l'espressa richiesta di
riforma della sentenza di primo grado su tale punto esclude la formazione del
giudicato interno relativamente ad esso. Il profilo di censura è anche fondato,
sotto l'aspetto della violazione dell'articolo 155, quarto comma, c.c.
Dovendosi attribuire alla norma in questione il senso palesato dal significato
proprio delle parole e dell'intenzione del legislatore (articolo 12 «prelevi»),
non si può altrimenti intendere l'espressione «casa familiare» se non come
«complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l'esistenza
domestica della comunità familiare» (Cass. n. 5793/1993); di modo che
l'assegnazione di essa ad uno dei coniugi risponda «all'esigenza di conservare
(habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e
delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare> (Cass.
n. 12083/1995, 8667/1992), con riguardo principalmente alla necessità di non
far gravare sui figli l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si
svolgeva la loro esistenza.
Per la corretta
interpretazione dell'articolo 155, 4 co. C.C., occorre quindi distinguere fra
due diverse accezioni dell'espressione «casa familiare», la prima delle quali
connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo
stoicamente concluso, la vita coniugale e familiare; la sia significa, invece,
«il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza» (Cass. n.
8667/1992), ossia l'ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione
dei coniugi, l'insieme organizzato dei beni che costituisce, o ha costituito,
anche in senso psicologico, l’habitat domestico e che deve continuare a
svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo
composto da uno dei genitori separati e dalla prole. La norma in esame fa
riferimento a questa seconda accezione, come si desume dal fatto che, per
qualificare l'oggetto dell'attribuzione, usa (espressione «abitazione nella
casa familiare», non semplicemente «casa familiare», ad indicare la volontà del
legislatore dì preservare per quanto possibile ed opportuno, con questa
specifica disposizione, la continuità delle abitudini domestiche («abitare in»)
piuttosto che altri interessi, pure rilevanti, garantiti dal successivo
articolo 156. In sintesi, nell'economia dell'articolo 155, 4' comma, c.c.,
l'assegnazione cella casa coniugale è un istituto essenzialmente finalizzato a
conservare l'habitat domestico, nel precipuo interesse della prole minorenne o
maggiorenne non autosufficiente. Ne discende che l’istituto di cui si tratta
presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione, di
una «casa coniugale» nell'accezione sopra accolta. Se, infatti, lo scopo della
noria è quello di preservare la continuità delle abitudini domestiche
nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui
figli l'ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la
loro esistenza, è evidente che non v'è ragione di ricorrere all'assegnazione
della casa ai sensi dell'articolo 155, 4' comma, c.c. allorquando, per un
qualsiasi motivo, al momento della separazione la «casa familiare» nel senso
sopra accolto non esista più, ed i figli si siano già irrimediabilmente
sradicati dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. Quindi la corte di
Roma ha effettivamente violato il precetto dell'articolo 155, quarto comma,
c.c., allorché ha pronunziato alla stregua dell'implicito principio secondo
cui, per attribuire un immobile ai sensi della disposizione in esame, è
sufficiente che nello stesso si sia svolta, per un certo periodo storicamente
concluso, la vita familiare, non avendo rilevanza che al momento della
separazione la casa familiare persista ovvero che, in quel momento, l'habitat
domestico si sia già disciolto. Il profilo di censura, dunque, deve, essere per
ciò solo accolto, rimanendo assorbita la valutazione delle altre circostanze
addotte dal ricorrente per contestare la disposizione in esame. L'applicazione
al caso di specie del principio enunciato non richiede, peraltro, ulteriori
accertamenti di fatto. infatti, dalla sentenza impugnata emerge che, al momento
della separazione, l'appartamento nel quale l'intera famiglia aveva vissuto non
costituiva più, ed irreversibilmente, la “casa familiare” delle parti, giacché
esso era stato abbandonato volontariamente da qualche tempo non solo dal (B),
ma - quel che più rileva ed è determinante -anche dalla moglie e dalle figlie,
tutte trasferitesi in altro immobile, dove avevano costituito un nuovo habitat;
la vecchia abitazione era stata, invece, validamente locata a terzi. Gli
accertamenti del giudice del merito escludono, quindi, la sussistenza del
presupposto per l'applicabilità dell'articolo 155, quarto comma, c.c.,
costituito dalla persistenza della «casa familiare» al momento della
separazione.
Questa corte
può, pertanto, decidere nel merito ai sensi dell'articolo 384, primo comma,
c.p.c., disponendo l’annullamento del capo della sentenza d'appello che
attribuisce alla (A) l'abitazione nell'appartamento di cui si tratta, e
dichiarando che questa non ha diritto ad abitarvi. Non è fondato, invece, il
profilo di censura avverso la statuizione subordinata. La corte d'appello di
Roma ha utilizzato l’immobile di proprietà del marito, già residenza della
famiglia, non solo come strumento di conservazione dell'habitat domestico, ma
altresì quale mezzo per riequilibrare la situazione economica della (A) e delle
figlie a suo carico, integrando così in natura l'assegno di mantenimento
fissato in numerario, in modo da raggiungere la misura complessiva (Lire 1.500.000)
ritenuta giusta. Intanto si evince in modo palese (ed al di là delle
espressioni tecnicamente imprecise) dalla statuizione subordinata, che
attribuisce alla (A) un ulteriore contributo numerario di Lire 800.000 mensili,
nell'ipotesi d'impossibilità di fruizione dell'appartamento da parte sua e
delle figlie. Come premesso, la corte ha errato nel disporre l’assegnazione
della casa in funzione della conservazione dell'habitat familiare. E' da
escludere però che abbia errato allorché ha ritenuto che l’impossibilità di
fruizione dell'appartamento legittimava l’incremento dell'assegno di
mantenimento. Il fatto di continuare a vivere nell'abitazione già «familiare»
rappresenta - oltre al vantaggio, soprattutto per i figli, della continuità di
consuetudini abitative, quale essenziale ragion d'essere dell'istituto previsto
dall'articolo 155, quarto comma, C.C. - un consistente risparmio economico. La
giurisprudenza di questa corte non ha mancato di rilevare tale aspetto. La
sentenza Sezioni Unite n. 11297/1995 (pronunciata in materia di divorzio, ma
con espliciti riferimenti al caso della separazione), nel confutare, in via di
principio, l'opinione per cui l’assegnazione della casa coniugale potrebbe
svolgere una funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno di divorzio,
afferma peraltro nella motivazione non essere «contestabile che il godimento
della casa familiare costituisca un "valore economico"
(corrispondente - di regola - al canone ricavabile dalla locazione
dell'immobile) e che di tale valore il giudice debba tener conto ai fini della
determinazione (o della revisione) dell'assegno dovuto ad uno dei coniugi
separati... o divorziati». Cass. n.
4558/2000, inoltre, ha precisato che l'assegnazione della casa familiare, in
assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto
o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi
propri nel quadro dell'art. 156, primo comma, c.c.». La statuizione, quindi, è
del tutto corretta. Se ne desume che il motivo in esame deve essere accolto
solo per quanto di ragione e, precisamente, nel profilo che investe il Capo con
cui viene disposta alla (A) della casa già famigliare, con conseguente riforma
nel merito della pronuncia e diniego della stessa assegnazione, deve essere
respinto, invece, il profilo che investe la statuizione subordinata - che
pertanto diventa definitiva ed efficace - la quale dispone che, a seguito della
non fruibilità della stessa casa, la (A) ha diritto ad un incremento
dell'assegno di mantenimento. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione
e falsa applicazione di norme di diritto (legge 20 luglio 1978, n. 392,
disciplina delle locazioni di immobili urbani), in relazione alla misura,
ritenuta eccessiva (Lire 800.000), dell'indennità compensativa del mancato
godimento della casa già coniugale.
In sostanza,
il ricorrente lamenta il fatto che i giudici di merito avevano stabilito
l'ammontare dell'indennità tenendo conto delle pigioni normalmente praticate in
città, anziché del valore locativo dell'immobile non goduto, e senza
considerare la normativa sull'equo canone. La censura è infondata, in quanto si
riferisce ad una questione di mero fatto (determinazione della somma dovuta
mensilmente), definita dai giudici di merito in base ad accertamenti di fatto
non apprezzabili in questa sede, sul corretto presupposto della valutazione dei
prezzi di mercato, trattandosi - come si desume dalle argomentazioni svolte in
relazione al secondo motivo - non di una somma dovuta in luogo del bene
immobile (quindi pari al valore locativo di esso), bensì del necessario
incremento dell'assegno dì mantenimento, quale contributo al soddisfacimento
delle esigenze abitative della resistente e delle figlie. Il quarto motivo, con
cui si censura, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per
contraddittorietà della motivazione, la sentenza d'appello in merito a1
ritenuto, implicito, cumulo (anziché alternatività) di prestazioni (consegna
dell'abitazione e pagamento dell'indennità sostitutiva), è chiaramente
assorbito per effetto delle determinazioni assunte in ordine al secondo mezzo
di annullamento. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per
intero tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il primo e terzo motivo; accoglie per quanto di
ragione il secondo; assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e,
pronunziando nel merito, la annulla sul punto relativo all'assegnazione della
casa giù familiare.
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