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a cura dell'Avvocato Claudia Del Pozzo
- Che cosa deve intendersi per "commercio elettronico"?
Nella moderna società dell'Informazione, uno dei servizi più promettenti
della Rete è costituito senz'altro dal commercio elettronico e le previsioni sono
nel senso che nel 2000 il giro di affari generato su Internet da questo nuovo servizio
negli U.S.A. sarà pari a decine di miliardi di dollari e nel mondo a 200 miliardi
di Ecu. E' proprio grazie alla comparsa e alla diffusione di Internet (e al suo standard
aperto e non proprietario) che il commercio elettronico si sta ampliando e trasformando,
tanto da non interessare più soltanto gli scambi tra sole imprese legate da
abituali legami commerciali, su reti chiuse e private, ma da coinvolgere, su reti aperte
e globali, un numero sempre più elevato di soggetti quali i consumatori, gli
imprenditori, i clienti, individui conosciuti e sconosciuti con i quali non si hanno
preesistenti relazioni commerciali. Anche le reti, un tempo utilizzate come mero veicolo
per la trasmissione di dati, oggi rappresentano un vero e proprio mercato globale nel
quale è possibile scambiare ogni tipo di bene e servizio (beni immateriali o
materiali, beni che possono essere fruiti direttamente on line, come servizi informativi,
software, prodotti di intrattenimento, dischi, libri, ecc.) o beni che, invece, vengono
solo ordinati elettronicamente e necessitano, quindi, di un'attività di consegna
successiva tramite i canali tradizionali.
- Quali sono i vantaggi derivanti dalla diffusione del commercio elettronico?
Essi sono rappresentati indubbiamente dalla possibilità di effettuare acquisti 24
ore su 24, di evitare di recarsi fisicamente nei punti vendita, di acquistare su tutti i
mercati e non soltanto su quelli locali, di ridurre i costi delle transazioni (il
consumatore ha accesso diretto al produttore senza dover passare tramite i tradizionali
intermediari) e di abbassare le barriere di ingresso al mercato.
- .. e gli svantaggi?
Gli svantaggi scaturiscono principalmente dalla dimensione globale del fenomeno, da cui
conseguono l'incertezza sulla identità delle parti contraenti, i livelli ancora
non soddisfacenti di sicurezza nella Rete e nei sistemi informatici, l'assenza di un
supporto cartaceo o comunque materiale che comprovi l'esistenza della transazione, e la
diffidenza verso i nuovi sistemi di pagamento elettronici non sempre ritenuti sicuri e
affidabili.
- Esiste nel nostro ordinamento un apparato normativo che disciplina tale fenomeno?
Ha parzialmente provveduto alla regolamentazione del commercio elettronico la Legge
15.3.1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa") e del successivo d.p.r. 10.11.1997, n. 513 che approva il Regolamento
di attuazione dell'art. 15 della citata legge.
- Quale il contenuto della L.59/97?
L'articolo della citata Legge (in Suppl. ordinario n. 56/L, alla Gazz. Uff. n. 63, del
17 marzo, meglio nota come "Legge Bassanini") che qui interessa è il 15, ed in
particolare il 2° comma, che così recita:
- Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di
giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle
forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione
alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro.
Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
comma.
- Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché
la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente
comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli
schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni"
- .. e del Regolamento di attuazione?
Quanto al regolamento di attuazione (d.p.r.513/97), gli articoli che interessano il
fenomeno del commercio elettronico possono essere individuati nei seguenti artt. 11, 12,
13 e 14.
- Art. 11. Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica
- I contratti stipulati con strumenti informatici o
per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge
- Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
- Art. 12. Trasmissione del documento
- Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto
al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato
- La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e
alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi
- La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge
- Art. 13. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
- Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati
e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul
contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica salvo
che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente
destinate a essere rese pubbliche
- Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per
via telematica considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario
- Art. 14. Pagamenti informatici
- Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
- Qual'è la portata di tali norme?
Questi atti normativi, pur essendo di fondamentale importanza per il mercato nazionale,
esauriscono i loro effetti nell'ambito del nostro ordinamento. La natura globale del
commercio elettronico richiede che anche a livello internazionale si definisca un quadro
regolamentare di riferimento certo e uniforme. L'emanazione di diverse e non omogenee
normative nazionali può infatti portare, sia nel mercato europeo che in quello
globale, a delle ingiustificate limitazioni nella libera circolazione delle merci e dei
servizi.
- Che cos'è un "documento elettronico"?
Ai sensi dell'art.1 del DPR 10/11/1997 Num. 513 (in Gazz. Uff., 13 marzo 1998, n. 60.
Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) viene definito come
"documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati
giuridicamente rilevanti; Dal punto di vista più prettamente tecnico il documento
elettronico contiene un messaggio in un linguaggio convenzionale (i bit) su un supporto
materiale destinato a durare nel tempo.
- Qual'è l'oggetto preso in considerazione dall'art. 15 della L.59/97?
La norma ha un oggetto molto ampio e un ambito di applicazione assai esteso. Sono infatti
validi a tutti gli effetti di legge non solo gli atti elettronici, ma anche i dati, e
quindi non solo testo, ma anche immagini, filmati, la voce, il suono e in genere qualsiasi
informazione che possa essere digitalizzata, i documenti e infine i contratti. La
validità del documento elettronico viene sancita nei confronti di chiunque: nei
rapporti tra privati, tra questi e la Pubblica Amministrazione e infine tra Pubbliche
Amministrazioni.
- Quando un "documento elettronico" ha validità giuridica?
In linea di massima - a mente dell'art. 2 del Regolamento di attuazione della L.59/97
(d.p.r. 513/97) - laddove esso sia stato redatto secondo le regole tecniche previste dal
successivo art. 3 (alla stregua di un emanando regolamento di attuazione).
- Come va considerato giuridicamente un documento informatico?
Ai sensi dell'art. 4 del Reg. cit. il documento informatico munito dei requisiti previsti
dal regolamento stesso soddisfa il requisito legale della forma scritta; gli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle
finanze.
- Il documento informatico possiede efficacia probatoria?
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10 Reg.,
ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile, esso
farà, quindi, piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi lo ha
sottoscritto, se colui contro il quale il documento è prodotto ne riconosce la
sottoscrizione. Inoltre esso, munito dei requisiti previsti dal regolamento cit., ha
l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile (la riproduzione
meccanica fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) e
soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile (tenuta
delle scritture contabili da parte dell'imprenditore) e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
- Quale validità giuridica ha il documento elettronico privo della firma digitale?
Nel Regolamento viene precisato che il documento elettronico in quanto tale, cioè
non sottoscritto con la firma digitale, ha in ogni caso l'efficacia prevista dall'art. 2712
c.c. e soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 c.c. e segg.
- Come si prova l'avvenuta ricezione di un documento trasmesso per via informatica?
L'art. 12 del Regolamento introduce a questo riguardo una presunzione: il documento si
intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato. Sembra quindi che il mittente debba fornire solo la prova dell'avvenuta
spedizione perchè si verifichino gli effetti previsti dalla norma. Non è
tuttavia facile fornire questa prova ove si consideri che in un mondo digitale i
documenti possono essere facilmente modificati. Il Regolamento, a questo proposito,
dispone che la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del regolamento stesso e alle
regole tecniche sono opponibili a terzi.
- Che cos'è la firma digitale?
Alla stregua dell'art.1 lett b) del d.p.r. 513/97 per firma digitale deve intendersi "il
risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici". Si tratta, in sostanza, di una
funzione matematica, un algoritmo che viene calcolato in funzione della lunghezza del
messaggio o di parte di esso. A ogni messaggio corrisponde pertanto una e una sola firma
digitale. Ogni minima variazione anche di un solo bit del testo cifrato non consente
l'operazione di decifratura.
- Come viene regolata dalla legge la firma digitale?
E' dedicato alla firma digitale l'art. 10 del d.p.r. 513/97, il quale stabilisce che "a
ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al
duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale". Al 2° comma precisa che "l'apposizione o
l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo" e (al comma 3°)
che "la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca a un solo soggetto e al documento
o all'insieme di documenti cui è apposta o associata".
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti
revocata o sospesa a opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata, posto
che l'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta
o sospesa equivale a mancata sottoscrizione.
Rilevante il contenuto del comma 6 alla stregua del quale "l'apposizione di firma
digitale integra e sostituisce, a ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere".
- Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzazione della firma digitale?
Il riconoscimento della firma elettronica consente di superare uno dei grossi ostacoli
allo sviluppo del commercio elettronico in quanto fornisce lo strumento necessario per
attribuire al soggetto che invia la dichiarazione contrattuale una identità
difficilmente disconoscibile.
- Qual'è l'atteggiamento delle istituzioni comunitarie a fronte dei documenti informatici?
Il potere contare su sicure comunicazioni elettroniche ha evidenziato l'esigenza di un
intervento comunitario per la regolamentazione, con norme armonizzate, della firma
digitale e dei sistemi di certificazione. La Commissione europea ha emanato, nel 1997,
una "Comunicazione in tema di firma digitale e crittografia" nella quale ha individuato,
tra le altre, due linee di azione da seguire al fine di evitare l'insorgere di ostacoli
alla libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato comune:
- giungere a una Direttiva che armonizzi le varie legislazioni nazionali in tema
di firma digitale
- stabilire criteri comuni che consentano il reciproco riconoscimento dei certificati
rilasciati dalle autorità di certificazione, e che portino a individuare requisiti
comuni per l'istituzione e l'operatività delle autorità di certificazione.
Le autorità di certificazione devono agire in conformità alla legge sulla
protezione dei dati personali, seguire procedure sicure per l'identificazione della
persona a cui viene rilasciato il certificato, assicurarsi per l'eventuale copertura dei
danni. Le regole comuni dovranno, altresì, portare all'individuazione di alcune
caratteristiche di massima che i certificati dovranno avere al fine di potere essere
reciprocamente riconosciuti in tutti gli stati Membri.
- Come vengono garantiti l'autenticità e l'integrità del documento?
Attraverso l'utilizzazione della tecnica crittografica consistente in un sistema di due
coppie di chiavi, l'una cifra il messaggio, lo trasforma cioè in un testo
illeggibile e indecifrabile, l'altra lo decifra; una delle chiavi della coppia è
destinata a essere resa pubblica, mentre l'altra è da custodire segreta ed è
utilizzabile solo dal legittimo titolare. Il sistema può funzionare anche al
contrario: con la chiave pubblica si cifra il messaggio da trasmettere al titolare della
coppia di chiavi (pubblica e privata) e con la chiave privata si decifra il messaggio
ricevuto. La chiave pubblica viene portata alla conoscenza dei terzi, mentre quella
privata resta nella esclusiva disponibilità del suo titolare. In questo caso la
crittografia viene utilizzata per rendere il contenuto del messaggio segreto.
- Quali sono le principali problematiche connesse alla crittografia?
Sono essenzialmente due:
- la necessità di trovare un giusto equilibrio tra l'interesse alla
protezione della privacy e della sicurezza della Rete e l'interesse alla lotta contro la
criminalità
- la necessità di trovare un giusto equilibrio tra le misure protezionistiche
esistenti in alcuni Paesi atte a controllare l'esportazione di prodotti contenenti
software di cifratura, con l'esigenza di assicurare la libera circolazione delle idee,
dei beni e dei servizi.
- Come si conclude un contratto attraverso internet?
La Rete offre una vasta gamma di possibilità per lo svolgimento di attività
commerciali: si passa dalla semplice presentazione dell'azienda, fornendo informazioni
sul tipo di attività esercitata e sui prodotti commercializzati, alla creazione di
cataloghi prezzi, alla formulazione di vere e proprie offerte di vendita o di prestazioni
di servizi fino a giungere alla finale transazione. Possiamo dire che in Rete si trovino
rappresentate tutte le varie fasi del processo di acquisto: ricerca, selezione, ordine,
pagamento, consegna e che, anzi, la particolare natura di Internet, quale veicolo
privilegiato di comunicazione, rende questo mezzo particolarmente idoneo per la
trasmissione di dichiarazioni contrattuali. Come nel mondo reale, anche in Internet il
procedimento di conclusione del contratto è quello che si articola nella proposta
e nell'accettazione o meglio nel loro scambio. Quando i contraenti non sono
contestualmente presenti ma si trovano in luoghi diversi, come avviene nella maggior
parte dei casi su Internet, diventa importante stabilire quando si verifica lo scambio
delle dichiarazioni contrattuali e quindi la conclusione del contratto. A norma dell'art.
1326 primo comma del codice civile, il contratto è concluso nel momento in cui
chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. E a norma
dell'art. 1335 c.c. si reputa conosciuta l'accettazione nel momento in cui essa giunge
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa
nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta, quindi, di esaminare quando in
Internet il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della sua proposta da parte
del destinatario della stessa.
- Con quali strumenti è possibile concludere un contratto in internet?
Le due figure di conclusione del contratto più ricorrenti in Internet sono il
contratto a mezzo e-mail ed il contratto a mezzo moduli elettronici Web.
continua ..
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