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FAQ
Domande frequenti
Assicurazione e Spettacolo
a cura dell'Avvocato Antonio Carrera
- quali sono i lavoratori dello spettacolo per cui è obbligatoria
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie contratte
sul lavoro? chi gestisce tale assicurazione?
La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL). Titolare dell'obbligo dell'assicurazione
è il datore di lavoro. Limitatamente al settore dello spettacolo, l'assicurazione
contro gli infortuni è obbligatoria per le persone addette a macchine
mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione,
ad apparecchi e impianti elettrici e termici. Oltre al fatto oggettivo
costituito dall'uso delle macchine è prevista una elencazione di attività
specitiche soggette all'assicurazione in questione. La legge rende obbligatoria
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le persone addette
all'allestimento, la prova o la esecuzione di pubblici spettacoli, l'allestimento
o l'esercizio di parchi di divertimento, con l'esclusione delle persone
addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (direttore
- maschere). Per le persone comunque addette, in rapporto diretto con
il pubblico, al servizio di cassa presso cinematografi, teatri, ecc..
l'obbligo assicurativo è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale
con sentenza 7 aprile 1981 n. 55.
- quali sono i rischi che copre l'assicurazione inail?
Oggetto dell'assicurazione INAIL sono tutti i casi di infortunio
avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata
la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro
per più di tre giorni. Rientra nel concetto di rischio dipendente dal
lavoro, cioè originato dall'occasione di lavoro, il cosiddetto infortunio
in itinere che è indennizzabile quando il lavoratore, per andare
o tornare dal luogo di lavoro, debba percorrere una determinata strada
che conduca esclusivamente al luogo di lavoro e che presenti rischi
diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, oppure quando
egli debba servirsi di un mezzo che non sia quello comunemente usato
o sia quello fornito e prescritto dall'imprenditore. La malattia
professionale è, come l'infortunio sul lavoro, un evento dannoso
che agisce sulla capacità lavorativa dell'individuo ed è originato da
cause inerenti allo stesso svolgimento della prestazione di lavoro.
Essa tuttavia si differenzia dall'infortunio, perché la causa della
lesione non è violenta (= rapida) ma agisce lentamente e per gradi sull'organismo
umano; e perché detta lesione deve risultare in netta relazione con
l'esercizio di determinate attività e trovare in queste la propria origine.
- chi sono i datori di lavoro dello spettacolo? quale tipo di responsabilita'
hanno in caso di infortunio del lavoratore sul lavoro?
Per quanto concerne il settore dello spettacolo, datori di lavoro in
relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, sono
tutti coloro che occupano persone addette a macchine mosse non direttamente
da chi ne usa, apparecchi elettrici ecc., eppure che adibiscono persone
nelle attività elencate nell'art. 1 punto 27 del T.U. approvato con
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L'assicurazione esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro,
eccetto che egli abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile
dei datore quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia
avvenuto per fatto imputabile ai vari dipendenti, e quindi non soltanto
agli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro, del cui fatto
il datore debba rispondere secondo il codice civile.
- quali sono le categorie di lavoratori dello spettacolo per è obbligatoria
l'assicurazione inail?
Riguardo alle persone occupate nel settore dello spettacolo, occorre
nettamente distinguere tra personale con qualifiche artistiche che non
è tutelato dal rischio contro g1i infortuni sul lavoro, e personale
con qualifiche tecniche e taluni ausiliari dello spettacolo che invece
sono compresi nella tutela e assicurati presso l'I.N.A.I.L. Sono assicurati
obbligatoriamente all' I.N.A.I.L.:
- Coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze
e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque
sia la forma di retribuzione. Circa il requisito della manualità
quale presupposto della ricorrenza dell'obbligo assicurativo, esso
deve essere inteso nel senso di prevalenza e di rilevanza e non
di accessorietà rispetto all'opera intellettuale esplicata. L'obbligo
riguarda in linea principale gli operai e solo eccezionalmente,
con previsioni che sono tassative, alcune categorie di persone con
qualifica e mansioni impiegatizie.
- Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.
1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono
al lavoro di altri. Sovraintendente è soltanto chi, esperto in determinati
lavori manuali, è stato specificamente preposto dall'imprenditore
a guidare, in modo diretto e continuo, quei lavori, cioè a dirigere
da vicino la esecuzione materiale dei lavori stessi, affidati ad
operai a lui sottoposti, con poteri di controllo e di sorveglianza,
dal lato tecnico, mediante istruzioni, correzioni, modifiche ed
anche, se necessario, intervenendo di persona e sostituendosi all'operaio,
partecipando così direttamente e continuativamente alla fase esecutiva
dei lavori. L'aiuto regista, nelle riprese di una produzione cinematografica,
non partecipa in modo diretto e continuo, stando presso gli operai,
all'esecuzione materiale dei lavori per la realizzazione delle scene,
degli effetti di luce, dei costumi, delle truccature, dei movimenti
di macchina, ecc., ma accerta che gli ordini impartiti dal regista
siano esattamente eseguiti e, pertanto, ai fini dell'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, non può essere qualificato un sovraintendente.
- In favore di cassieri/e di cinema, teatri e simili è stata riconosciuta
la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, dalla Corte
costituzionale con sentenza 7 aprile 1981, n. 55.
- Gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese. Il premio assicurativo viene calcolato su alcune classi
di retribuzione convenzionale.
- I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche
di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali
prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro di altri.
- Il coniuge, i figli, gli altri parenti, gli affini dei datore
di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale. ed anche non manuale se sovraintendono al lavoro
di altri.
- Nel novero delle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro
rientrano le maestranze e i tecnici addetti alla produzione cinematografica
(attrezzisti, gruppisti, macchinisti, elettricisti,. operatori della
macchina, fonici, montatori, ecc.); nel campo teatrale sono compresi
nell'assicurazione i tecnici (direttori di scena, elettricisti,
macchinisti e attrezzisti. ecc.); per gli enti lirici e sinfonici,
il personale operaio (specializzati. qualificati, manovali. ecc.);
nonché, per le aziende che gestiscono teatri di posa, gli operai
e gli intermedi; per le imprese di doppiaggio di films, gli operai
(sincronizzatori, autisti meccanici, operatori. aiuto tecnici, preparatrici,
ecc.).
- quali sono le categorie di lavoratori dello spettacolo che non
rientrano tra quelle obbligatoriamente da assicurare? quale tipo di
tutela ricevono tali lavoratori?
Esistono diverse categorie di lavoratori con qualifiche artistiche che
prestano la propria opera nella realizzazione di spettacoli che possono
comportare l'esposizione a probabili rischi, non minori di quelli cui
sono sottoposti altri lavoratori tutelati, per i quali però non è prevista
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, perché la legge non
prevede affatto l'attività di dette categorie (attori, generici, capigruppo,
comparse, artisti lirici, attori di prosa, ecc.). Si pensi, ad esempio,
ai rischi che possono presentarsi, in special modo nella produzione
cinematografica, per scene che rappresentano incendi, scontri di veicoli,
cavalcate, cadute di acrobati e così via. È noto che il datore di lavoro
deve garantire, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. Per assolvere a tale obbligo
derivante dal codice civile gli imprenditori cinematografici sono stati
indotti a stipulare con carattere consuetudinario talune polizze assicurative
per gli attori cinematografici, in modo da essere sollevati dalle conseguenze
di possibili incidenti che dovessero occorrere all'attore, durante e
in connessione con la lavorazione del film. Pur in presenza di una assicurazione
privata per infortunio del lavoratore, la magistratura ha ribadito che,
nel caso si verifichi 1'infortunio, l'imprenditore risponde illimitatamente
delle conseguenze dannose dell'evento. Ciò in quanto ogni pattuizione
contrattuale intesa a trasferire ad altri o a limitare preventivamente
gli obblighi antinfortunistici ovvero ad escludere o limitare la relativa
responsabilità, deve ritenersi nulla perché in contrasto con il principio
fondamentale del neninem laedere e con i precetti antinfortunistici
specifici posti a carico dell'imprenditore e costituenti altrettante
norme imperative inderogabili. La polizza assicurativa garantisce prestazioni
in caso di morte, d'invalidità permanente o temporanea, entro limiti
di massimali. Per quanto riguarda i generici cinematografici (il Contratto
Collettivo 20 maggio 1940 definisce i generici quelli che, oltre a possedere
un normale corredo di vestiario moderno, da giorno e da sera, partecipano
in gruppo o isolatamente alle azioni cinematografiche, pronunciando
eventualmente brevi battute e sottoponendosi normalmente a regolare
trucco) il collettivo nazionale del 1951 (recepito nel D.P.R. 2 gennaio
1962, n. 609) impone ai produttori l'obbligo di garantire gli scritturati
con una polizza privata che surroghi e sollevi l'imprenditore al verificarsi
di eventuali infortuni sia sul lavoro sia in itinere, cioè per recarsi
dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa. Il disposto dell'accordo
collettivo in esame risolve sul piano contrattuale il problema del rischio
professionale inerente al lavoro e lo trasferisce, così come avviene
per legge per tutti i lavoratori in caso d'impossibilità della prestazione
di lavoro, dal lavoratore colpito all'imprenditore (c.d. traslazione
del rischio). Nel predetto accordo è prevista solo l'invalidità temporanea
assoluta di durata non superiore ai novanta giorni, per la quale la
misura dell'indennizzo a carico della compagnia di assicurazioni è precisata
nell'80% della retribuzione complessiva giornaliera stabilita dal contratto,
per ogni giorno di invalidità. In favore dei capigruppo non esistono
forme di tutela contro gli infortuni, neppure di origine sindacale come
per i generici. I capigruppo (ora denominati aiuti per l'organizzazione
delle scene di massa) hanno il compito di assumere le comparse, di regolare
la loro prestazione e di provvedere alla retribuzione per conto dell'imprenditore.
Il contratto collettivo del 1951, con validità obbligatoria, ha imposto
alle case di produzione l'obbligo di assumere un capogruppo quando il
numero delle comparse superi le cinque unità e non oltrepassi le venti.
Il successivo contratto collettivo del 1955 ha esteso ai capigruppo
il trattamento economico dei generici extra, ma, nessuna disposizione
ha disciplinato l'assicurazione contro gli infortuni, alla quale di
regola le produzioni provvedono volontariamente presso compagnie di
assicurazioni. Il citato accordo del 1951 per i generici non prevede
tra i casi verificabili né la morte, né la invalidità permanente a seguito
dell'infortunio. Deve ritenersi tuttavia che valgano i principi del
diritto comune in materia di danni, in dipendenza della traslazione
del rischio a carico dell'imprenditore e in applicazione dell'art. 2087
del codice civile. L'accordo citato ha abolito la franchigia o carenza,
che, come clausola limitativa dell'erogazione indennitaria, escludeva
la copertura del rischio per invalidità inferiori a tre giorni. I ballerini
e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione
di pubblici spettacoli sono compresi nell'obbligo assicurativo contro
gli infortuni sul lavoro. Il principio è stato affermato dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 137 del 21 marzo 1989.
- quale tipo di tutela ricevono in caso infortunio o malattia a causa
di lavoro "i figuranti speciali" e "le comparse"?
La " figurazione speciale " è qualifica intermedia fra il generico e
la comparsa, distinta da speciali attitudini o caratteristiche somatiche
(es. il gigante, il gobbo, il nano, l'acrobata, ecc.). I figuranti sono
coloro che sono destinati a completare il quadro di ripresa senza dover
apportare un contributo individuale all'azione cinematografica e senza
dover pronunciare battute. I contratti post-corporativi e la legge sul
collocamento non prevedono espressamente la figurazione speciale. Di
frequente sono sorte controversie in sede giudiziaria, in special modo
per talune categorie di figurazioni speciali, ad es. acrobati, che venivano
ritenute dalle produzioni appartenenti alla qualifica dei generici,
mentre gli interessati vantavano la qualifica di attori, anche se di
secondo piano o cosiddetti secondari. Nel settore televisivo, alla qualifica
di figurazione speciale corrispondono quelle di " figurante speciale
" e "figurante ": il primo si pone sullo stesso piano dei " tramagnini"
per la complessità delle azioni sceniche affidategli e per il fatto
che compare normalmente isolato, nonché, per le particolari esigenze
della ripresa televisiva, in primo piano; il figurante o figurante semplice,
dà vita, invece, ad alcune caratterizzazioni che, seppure secondarie,
sono comunque necessarie per la realizzazione della rappresentazione.
Le comparse di solito vengono escluse dalle categorie artistiche perché
hanno il compito, una volta assunte, di dare la loro presenza senza
pronunziare battute. Le comparse possono essere vestite con gli abiti
di scena ma, di regola, non sono sottoposte a trucco né vengono riprese
in primo piano. L'accordo economico del maggio 1982 definisce le comparse
come "le persone che non svolgono tale attività in forma abituale, bensì
forniscono prestazioni non individualizzate di tipo occasionale o saltuario
che si esauriscono in una sola giornata o in una sola scena e che non
hanno alcun carattere professionale. Esse non sono sottoposte a trucco
se non sommario e sono utilizzate per riprese di massa in cui svolgere
collettivamente le funzioni di sfondo e dei quadri di insieme ". Dette
prestazioni sono qualificate come di collaborazione coordinata e continuativa,
nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 2222
cod. civ. Ad esse non si applicano le disposizioni di legge sulle assicurazioni
sociali attualmente vigenti per i lavoratori dello spettacolo. I movimenti
e le presenze in scena delle comparse saranno coordinati dall'aiuto
regista per l'organizzazione delle scene di massa (ex capogruppo) appartenente
alla troupe cinematografica. Limitatamente all'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro c'è da rilevare che né le comparse né le figurazioni
sono per legge o per contratto collettivo tutelate contro questo rischio.
Al riguardo osserviamo che per la figurazione speciale è pacificamente
riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sicché
nel caso si verifichi un rischio infortunistico dovrebbero trovare applicazione
nei confronti del produttore cinematografico l'art. 2087 cod. civ. e
se vi è violazione dell'art. 43 cod. pen. l'art. 589 o 590 cod. pen.
(delitti colposi contro la vita e l'incolumità individuale). Per le
comparse, invece, alle quali è disconosciuta ogni forma di tutela legislativa
sul lavoro, è dubbia l'applicazione dell'art. 2087 cod. civ. nei confronti
del produttore, ma propendiamo per l'applicazione del citato articolo,
perché è tuttora in vigore e dotato di efficacia obbligatoria il contratto
collettivo del maggio 1940 che prevede che esso si applichi alle comparse,
senza nulla specificamente disporre riguardo ad esse. In tal modo, a
favore delle comparse, nell'ipotesi che si verifichi un infortunio e
questo sia imputabile a titolo di colpa al produttore, sarebbe applicabile
l'art. 185 cod. pen. che prevede il risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale, prescindendo dall'origine contrattuale o extracontrattuale
della responsabilità. L'applicazione dell'art. 2087 cod. civ. solleverebbe
però la comparsa dall'onere della prova che altrimenti dovrebbe fornire
a sostegno della sussistenza della responsabilità extracontrattuale
del produttore ai sensi dell'an. 2697 cod. civ.
- l'assicurazione inail è obbligatoria per i componenti di complessi
orchestrali?
Circa l'applicabilità della tutela assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro ai complessi orchestrali facenti uso di strumenti musicali
elettrici o di apparecchiature elettriche o elettroniche di amplificazione
del suono, I'INAIL ritiene che i componenti dei complessi non sono soggetti
alla tutela antinfortunistica. Infatti, spesso per tali complessi non
è dato riconoscere neppure il requisito della dipendenza ed inoltre
tale prestazione artistica non è configurabile come attività manuale.
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro va pertanto limitata
ai casi in cui i componenti delle orchestre, oltre ad eseguire brani
musicali, collaborino come dipendenti o come soci di organismi associativi
- sia pure di mero fatto - all'impianto di apparecchiature elettriche
o elettroniche od alla riparazione, seppure di emergenza, oppure al
trasporto, al carico ed allo scarico degli strumenti o delle apparecchiature
stesse.
- quali procedure deve seguire il datore di lavoro che assume lavoratori
dello spettacolo?
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro debbono denunciare all'INAIL, almeno cinque
giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi e debbono
fornire all'Istituto tutti gli elementi e le indicazioni che siano da
esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del
premio di assicurazione. Nel caso in cui la denuncia di esercizio per
particolari condizioni non fosse possibile presentarla nel termine anzidetto,
dev'essere inoltrata entro cinque giorni dall'inizio dei lavori. L'INAIL,
una volta ricevuta la denuncia dei lavori, assegnerà all'azienda un
numero di posizione assicurativa, che verrà riportato sui libri di matricola
e di paga, i quali prima delle registrazioni dovranno essere vidimati
dall'Istituto stesso; inoltre comunicherà al datore di lavoro la voce
ed il corrispondente tasso di premio applicati ai lavori denunciati.
Per i lavori a carattere temporaneo esercitati da uno stesso datore
di lavoro in più luoghi, compreso ciascuno in diverse circoscrizioni
territoriali dell'INAIL, il datore di lavoro deve presentare la denuncia
di ogni singolo lavoro e di ogni eventuale sua modificazione alla sede
dell'INAIL nella cui circoscrizione l'azienda ha la sua sede legale.
- cosa deve fare il datore di lavoro in caso di variazione delle
mansioni del lavoratore già assicurato?
Il datore di lavoro deve denunciare all'Istituto assicuratore le successive
modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione
non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni
suddette si sono verificate. Deve altresì provvedere alla denuncia delle
variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il
domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda entro
il termine suindicato. Per il personale inviato a prestare la propria
attività all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non siano
in vigore accordi di sicurezza sociale, il datore di lavoro è tenuto
alla tutela previdenziale introdotta dal D.L. 31luglio 1987, n. 317,
convertito in L. 3 ottobre 1987, n. 398.
- cosa fare in caso di cessazione dell'attivita' ?
Il datore di lavoro deve denunciare, entro otto giorni dal suo verificarsi,
la cessazione dell'attività o delle lavorazioni assicurate, comunicando
entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa,
contestualmente all'autoliquidazione del premio, l'ammontare delle retribuzioni
effettivamente corrisposte durante l'ultimo periodo. In caso di ritardata
denuncia l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella
misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo
a quello della cessazione.
- in caso di omessa denuncia dei lavori l'inail diffida il datore
di lavoro a provvedervi nel termine di dieci giorni. in luogo della
diffida, molto spesso, l'inail procede direttamente alla richiesta dei
premi di assicurazione o comunica alla ditta di ritenerla soggetta all'obbligo
dell'assicurazione. che fare in questo caso? e' possibile opporsi alla
diffida?
Il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che l'INAIL debba sempre
procedere alla preventiva diffida. Contro la diffida dell'INAIL è data
facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro il termine di dieci
giorni, all'ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Il ricorso
non è ammissibile se presentato oltre il termine di cui sopra. Contro
la decisione dell'Ispettorato è ammesso, sia in favore dell'INAIL sia
in favore del datore di lavoro, il ricorso al Ministero del Lavoro,
entro quindici giorni. Tale ricorso non ha effetto sospensivo, come
di contro l'aveva il primo ricorso, a meno che il Ministero non ritenga
di disporre la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.
Avverso la decisione del Ministero, esaurito il procedimento amministrativo,
spetta all'istituto assicuratore e al datore di lavoro l'azione giudiziaria
da proporsi nel termine di sessanta giorni dal-la comunicazione del
provvedimento ministeriale. Trascorsi novanta giorni senza che l'organo
adito abbia comunicato la decisione, il ricorso s'intende respinto a
tutti gli effetti con la formazione del c.d. silenzio -e contro il provvedimento
impugnato è esperibile l'azione giudiziaria. Per esperire l'azione giudiziaria
nei confronti dell'INAIL, il datore di lavoro non è più tenuto a effettuare
il pagamento del premio richiestogli dall'Istituto, poiché il noto principio
del solve et repete è stato dichiarato incostituzionale. Nell'ipotesi
che il datore di lavoro non presenti il ricorso a seguito della diffida
a provvedere alla denuncia di esercizio, è tenuto a versare il premio
assicurativo risultante dagli accertamenti effettuati dall'INAIL a decorrere
dall'inizio dei lavori.
- come si calcola il premio di assicurazione? quali sono le modalita'
di pagamento
La tariffa dei premi è ordinata secondo una classificazione tecnica
di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, ciascuno dei quali è articolato
in gruppi. sottogruppi e voci. Il pagamento dei premi e degli eventuali
accessori deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli uffici
postali e le banche indicate dall'I.N.A.I.L. Costituisce prova del pagamento
e della data di esso la ricevuta del versamento. Dal 1 gennaio 1991,
il datore di lavoro è tenuto al pagamento anticipato del premio di assicurazione
sull'importo delle retribuzioni presunte (che egli ha indicato all'atto
della presentazione della denuncia di esercizio) per il periodo di un
anno solare o per la minor durata dei lavori. Ciò vale per il primo
pagamento del premio. Per il pagamento dei premi anticipati degli anni
solari successivi al primo, si tiene conto delle retribuzioni effettivamente
corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.
Il datore deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine
del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata
e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente,
l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto
ultimo periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.
In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno la
citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del
secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione
del premio. Il pagamento del premio anticipato (escluso il primo pagamento
che deve essere effettuato entro la data di inizio dei lavori) e la
regolazione del premio (in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte
durante l'anno) debbono avvenire, con la nuova procedura c.d. di autoiiquidazione.
entro il 20 febbraio. Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo
per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni
inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell' anno precedente,
potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni
stesse dandone comunicazione motivata all'Istituto assicuratore entro
il 31 dicembre. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni
entro il termine stabilito, l'INAIL può procedere direttamente all'accertamento
delle retribuzioni, addebitando al datore le spese sostenute per l'accertamento
stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio
delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo.
- cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio di proprio
dipendente sul luogo di lavoro?
Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre
giorni. La denuncia deve essere fatta entro due giorni da quello in
cui il datore di lavoro ne abbia notizia e deve essere corredata di
certificato medico. L'infortunio che abbia prodotto la morte o per il
quale sia preveduto il pericolo di morte deve essere denunciato per
telegrafo entro ventiquattro ore dall'evento. Qualora l'inabilità per
un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi
al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare,
oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora dell'infortunio,
le cause e le circostanze di esso. Tutti i datori di lavoro, anche se
non soggetti alle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni,
devono denunciare, entro due giorni, all'autorità locale di pubblica
sicurezza che ne rilascia ricevuta 'infortunio che ha causato la morte
o l'inabilità del lavoratore per oltre tre giorni. Per i datori di lavoro
soggetti all'obbligo dell'assicurazione, la denuncia deve essere fatta
su modulo dell'INAIL.
- quali sono le prestazioni dell'inail?
Le prestazioni dell'INAIL sono le seguenti:
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea nella misura del
60% della retribuzione giornaliera, a decorrere dal quarto giorno
di assenza dal lavoro e fino al novantesimo giorno; nella misura
del 75% dal novantunesimo giorno di inabilità. Il datore di lavoro
è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione
per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della
retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti
o da leggi, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione. L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in
cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza, cioè entro
i tre giorni.
- Rendita per inabilità permanente. L'inabilità permanente assoluta
è la conseguenza di un infortunio il quale tolga completamente e
per tutta la vita l'attitudine al lavoro. L'inabilità permanente
parziale è la conseguenza di un infortunio il quale diminuisca in
misura superiore al 10%, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
- Assegno per l'assistenza personale continuativa.
- Rendita ai superstiti e assegno una volta tanto in caso di morte.
- Cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici.
- Fornitura di apparecchi di protesi.
- Le prestazioni per le malattie professionali sono le stesse che
vengono erogate per gli infortuni sul lavoro. Per l'indennizzo per
inabilità permanente parziale occorre che la capacità lavorativa
risulti ridotta in misura superiore al 10 per cento. Le prestazioni
sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato la propria attività
nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni,
purché l'evento dannoso (inabilità o morte) si verifichi entro un
periodo di tempo che è espressamente stabilito dalla legge per ciascuna
malattia.
- chi assicura gli sportivi?
La Cassa Interna di Previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(C.O.N.I.) autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni
ha assunto la denominazione di Cassa di Previdenza per l'Assicurazione
degli Sportivi -Sportass-. La Sportass è un ente pubblico necessario
ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del
Paese. Scopo fondamentale della Sportass è quello di assicurare, senza
fini di lucro, tutti gli sportivi (professionisti e dilettanti) e tutti
gli ausiliari sportivi (giudici, arbitri, ufficiali di gara, crono-metristi,
allenatori, sanitari, accompagnatori. massaggiatori, ecc.) contro i
danni derivanti dagli infortuni che si verifichino durante l'esercizio
dello sport e delle funzioni connesse, nonché contro i rischi di viaggio.
Beneficiano dell'assicurazione della Cassa tutti gli iscritti alle Federazioni
Sportive aderenti od affiliate al C.O.N.I. e tutti gli iscritti alle
Organizzazioni Sportive sulle quali il C.O.N.I. esercita il potere di
sorveglianza e di tutela. Deve inoltre trattarsi di infortuni verificati
durante l'attività agonistica o di preparazione fisico-atletica, preventivamente
autorizzata e controllata dalla organizzazione sportiva competente.
- quali sono i rischi assicurati e le prestazioni fornite dalla sportass?
I
rischi assicurati e le prestazioni fornite dalla Sportass sono:- in
caso di morte dell'assicurato, erogazione agli aventi diritto, del capitale
stabilito dalle specifiche condizioni assicurative di cui beneficiava
l'atleta o l'ausiliario sportivo;
- in caso di invalidità permanente,
un indennizzo proporzionale al grado di inabilità calcolato, quest'ultimo,
in base a tabelle;
- in caso di inabilità temporanea, un indennizzo
sotto forma di diaria, dal nono giorno successivo a quello dell'infortunio
e fino alla cessazione dell'assistenza sanitaria, e comunque per un
massimo di 120 giorni. L'obbligo dell'assicurazione contro i rischi
è stato ribadito dalla Legge n.91/93, contenente norme in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti stabilendo che le società
sportive devono stipulare una polizza assicurativa a favore degli sportivi
professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni
che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica,
nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto
patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa
con i rappresentanti delle categorie interessate. La Sportass fornisce
anche l'assistenza sanitaria per le cure delle lesioni conseguite dall'infortunio,
in forma diretta presso centri di cura appositamente convenzionati per
prestazioni di ricovero ed ambulatoriali) o indiretta (mediante rimborso
delle spese sostenute dall' infortunato). Norme speciali sono previste
nel regolamento delle prestazioni assicurative erogate dalla Sportass
in favore di:
- giudici, ufficiali di gara, arbitri, commissari, guardialinee,
direttori sportivi, allenatori, massaggiatori, istruttori federali,
cronometristi, ecc.;
- arbitri della F.I.G.C.;
- corridori ciclisti;
- addetti agli sport motoristici;
- addetti agli sport invernali;
-
addetti agli sport equestri;
- addetti alla pesca sportiva;
- allievi
iscritti ai corsi di addestramento sportivo o partecipanti alle attività
giovanili di qualsiasi disciplina sportiva, organizzati dal C.O.N.I.
o, per conto del C.O.N.I., dalle Federazioni ed Enti Sportivi Nazionali;
- allievi della Scuola Centrale dello Sport;
- giovani partecipanti
ai giochi della Gioventù;
- di malattia.
Continua
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