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a cura dell'Avvocato Claudia Del Pozzo
- Che cosa s'intende per trasporto di cortesia e come viene disciplinato in caso di infortunio occorso al trasportato?
Nell'ipotesi di trasporto di cortesia (o amichevole) manca qualsiasi vincolo giuridico
contrattuale, tra vettore e trasportato a differenza del trasporto gratuito ove, pur non
riscuotendo alcun utile, il vettore, ha un interesse e un motivo giuridicamente rilevante
per eseguire la prestazione, come ad esempio allorché venga dato corso al trasporto
della manovalanza fino al quartiere di lavoro o simili.
Nel trasporto di cortesia mancando qualsiasi vincolo giuridico o qualsiasi interesse
giuridicamente rilevante, salvo il rapporto di amicizia tra le parti, non incombe sul
vettore alcun obbligo risarcitorio nell'ipotesi di infortunio occorso al trasportato.
Sebbene nel Codice della Navigazione (art. 414) il vettore risponde anche nel trasporto a
titolo amichevole, purché però il danneggiato provi che il danno dipenda da
dolo o colpa grave del vettore, la giurisprudenza è univoca nell'escludere l'applicabilità
analogia juris della norma del diritto della navigazione al trasporto terrestre.
La giurisprudenza inoltre esclude l'applicabilità dell'art. 2054, 1° comma c.c.,
e cioè la presunzione di responsabilità a carico del conducente, in favore
dei trasportati a titolo di cortesia.
La questione tuttavia ha perso in parte la propria rilevanza in quanto con la L. 26 febbraio
1977, n. 39 è stata imposta la copertura assicurativa obbligatoria anche per il
trasportato, a qualunque titolo venga effettuata la prestazione.
Dunque, in favore di questi, sempre che la responsabilità non sia imputabile al
terzo, opera il diritto al risarcimento a carico dell'assicuratore del vettore.
- In quale ipotesi viene esclusa la responsabilità solidale del proprietario
con il conducente nell'ipotesi di sinistro?
Laddove il proprietario riesca a dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta
contro la sua volontà.
La giurisprudenza della Cassazione, per poter superare la presunzione di corresponsabilità
stabilita dall'art. 2054, 3° comma c.c. a carico del proprietario, non è
sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del
predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta contro la sua
volontà.
- Esiste una copertura assicurativa nell'ipotesi di veicolo circolante contro la volontà del proprietario?
L'art. 11 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 convertito con modificazione nella L. 26
febbraio 1977, n. 39, ha esteso la garanzia assicurativa anche ai casi in cui la circolazione
del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario od
acquirente con patto di riservato dominio.
Quindi in sostanza l'assicuratore è tenuto a risarcire, ai sensi del 3° comma
dell'art. I della legge n. 990/1969, anche i danni causati ai terzi non trasportati o
trasportati contro la propria volontà allorché il veicolo per esempio
circoli a seguito di un precedente furto.
Tuttavia in questo caso l'assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
- Qual è il soggetto responsabile nell'ipotesi di danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo?
L'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. statuisce che, il proprietario e il conducente, sono
comunque responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo.
Naturalmente, ben può concorrere tale responsabilità insieme a quella del
costruttore, a norma dell'art.2043 c.c., e della normativa in tema di inadempimento
contrattuale, il quale per colpa abbia venduto il veicolo con il vizio che ha determinato
il danno stesso.
Va rilevato che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del
difetto, oltre che il relativo nesso di causalità con l'evento.
- Qual è la garanzia assicurativa valevole per i trasportati?
Il 2° comma dell'art. 1 della legge n. 990/1969, modificato dall'art. 27 della L. 19
febbraio 1992, n. 142, prevede che: "L'assicurazione deve comprendere anche la
responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale è effettuato il trasporto".
Dunque obbligatoriamente l'assicurazione dovrà comprendere anche la garanzia per
coloro che vengono trasportati.
Tuttavia tale garanzia non modifica la normativa generale in tema di responsabilità
e quindi il principio della copertura per i trasportati non significa che, ove la responsabilità
del sinistro sia imputabile ad un altro autoveicolo, il risarcimento sia dovuto dall'assicuratore
dell'autoveicolo in cui il soggetto, che abbia riportato lesioni, sia trasportato.
Infatti il soggetto ferito dovrà rivolgersi sempre al reale responsabile del sinistro,
e solo se la responsabilità sia imputabile al conducente del suo stesso autoveicolo
potrà usufruire della garanzia per i trasportati.
Si noti che la distinzione tra trasporto contrattuale (nella duplice veste di trasporto
dietro corrispettivo e di trasporto gratuito) e trasporto amichevole o di cortesia,
assume rilevanza sia in ordine alla prescrizione, che in ordine alla prova della responsabilità.
Infatti sotto quest'ultimo profilo, nel trasporto di cortesia, bisognerà provare
in pieno la colpa del conducente.
Quanto ai termini di prescrizione, il trasportato a titolo di cortesia dovrà agire
per i danni entro il biennio dalla circolazione dei veicoli, mentre il trasportato a titolo
oneroso, (trasporto dietro corrispettivo o gratuito), dovrà agire, ex art. 2951 c.c.,
entro l'anno.
Tuttavia anche in quest'ultimo caso, la giurisprudenza e la dottrina più recente,
ritengono correttamente applicabile, egualmente il termine più ampio biennale,
relativo al ristoro del pregiudizio provocato, ex art. 2043 c.c.
- Chi sono i soggetti beneficiari e quelli esclusi dalle garanzie assicurative?
L'assicurazione obbligatoria copre la responsabilità civile verso i terzi,
intendendo con tale locuzione, qualunque terzo inclusi i trasportati.
Vi sono dei soggetti i quali non sono considerati terzi dalla stessa legge sull'assicurazione
obbligatoria.
Essa esclude, infatti, dal novero dei terzi, soltanto il conducente del veicolo responsabile
del sinistro, sia per danni a cose che per danni alla persona.
Esclude, altresì, dalla garanzia, ma solo limitatamente ai danni alle cose:
- i soggetti di cui all'art. 2054, 3° comma c.c., vale a dire il proprietario
del veicolo, l'usufruttuario, o l'acquirente con patto di riservato dominio;
- il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi,
naturali od adottivi del conducente e del proprietario o equiparati, nonché gli
affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti,
quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda abitualmente
al loro mantenimento;
- allorché l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lett.
b).
Quindi, per esempio, allorché il conducente di una autovettura investa il
proprietario della stessa, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento del danno
fisico, ma non al risarcimento degli eventuali danni materiali.
- Quale presunzione opera nel caso di scontro tra veicoli?
Si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subìto dai singoli veicoli (art.2054, 2° comma).
Tale presunzione di uguale responsabilità nel verificarsi del sinistro, naturalmente
non esclude la possibilità del soggetto interessato di dimostrare la totale colpa
del verificarsi dell'evento da parte dell'altro conducente.
In difetto di tale prova il giudice applicherà la norma e pertanto, in concreto,
verrà condannato ciascuno dei corresponsabili a risarcire il 50% del danno subito
dall'altro veicolo.
Nessuna rilevanza avrà quindi la circostanza che un veicolo abbia riportato un
modesto pregiudizio, mentre l'altro abbia riportato un rilevante danno economico, mentre
naturalmente vanno ricompresi nel risarcimento dei danni non soltanto quelli ai mezzi ma
anche eventualmente quelli subiti dalle persone.
Va sottolineato che la presunzione di concorso di colpa opera del tutto indipendentemente
dall'entità dei danni subiti dai veicoli e quindi anche nell'ipotesi in cui uno di
questi non abbia riportato alcun pregiudizio.
In concreto, la corresponsabilità eguale nel verificarsi del sinistro, salvo prova
contraria, come si vedrà, opera nel senso che il conducente il quale abbia subito il
pregiudizio economico, avrà diritto al 50% del danno monetariamente valutato da
lui sopportato, mentre dovrà a propria volta risarcire il 50% dell'entità del
danno subito dall'altro veicolo del tutto indipendentemente dalla valutazione complessiva
dell'entità dei danni subiti dai due veicoli.
- Come può essere superata la presunzione di responsabilità?
E' sempre possibile superare tale presunzione adducendo prove circa la responsabilità
esclusiva dell'altro conducente e evidenziando il proprio comportamento conforme a legge.
La Cassazione (per esempio n. 1709 del 16 marzo 1982) precisava che, dunque, in caso di
collisione di veicoli senza guida di rotaie, il conducente di uno di essi, al fine di superare
la presunzione di natura sussidiaria di colpa di pari grado, debba fornire, non solo la
prova della colpa esclusiva dell'altro conducente, ma anche la prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare l'evento e tale prova vada apprezzata sulla base degli stessi
criteri di rigore di cui al l'art. 2054 c.c..
Sul punto della valutazione comparata delle rispettive colpe recentemente la Suprema Corte
ha mutato parzialmente indirizzo (ex multis decisione n. 5250 dell'11 giugno 1997), statuendo
che, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, 2° comma c.c., a carico dei conducenti
dei veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria,
ed opera solo se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità.
Pertanto ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei due
conducenti e che nessuna colpa per converso è ravvisabile nel comportamento dell'altro,
quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione di corresponsabilità e
non sarà conseguentemente tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
Tale più moderno orientamento deve considerarsi consolidato nel senso appunto che,
una volta dimostrata la responsabilità esclusiva nell'evento da parte di un conducente,
l'altro non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il
sinistro.
- Come opera il caso fortuito nell'ipotesi di scontro tra i veicoli?
Esso, insieme alla forza maggiore, esclude la presunzione di corresponsabilità nella
causazione del sinistro, intendendosi, sotto questo profilo, un evento imprevedibile che
rende inevitabile il verificarsi del sinistro al di fuori di ogni possibile controllo da
parte del responsabile, il quale nulla può opporre perché l'evento non accada.
In tal senso la dottrina è solita distinguere tra caso fortuito e forza maggiore,
ritenendo che, nel primo caso l'evento è sostanzialmente imprevedibile, mentre nel
secondo caso si tratta di un evento esterno i cui effetti non possono essere vinti con
l'ordinaria diligenza.
Esaminando la giurisprudenza di merito, casi fortuiti sono stati ravvisati nell'improvvisa
esplosione o incendio di un'automobile, in un improvviso malore o comunque stato di
incoscienza non provocato volontariamente e non prevedibile, nella presenza sul manto stradale
di oggetti imprevedibili come per esempio per caduta di un albero o di un cornicione, e
simili.
- .. le cause di giustificazione?
Vi sono determinate ipotesi in cui, pur in presenza del comportamento illecito e quindi
del pregiudizio subìto dal soggetto passivo, tuttavia questi non possa pretendere
il risarcimento del danno.
Ciò si verifica in alcuni casi espressamente previsti dalla legge nei quali la
responsabilità viene esclusa.
In tal senso l'art. 2044 c.c. innanzitutto prevede che non sia responsabile chi cagiona il
danno per legittima difesa di sé o di altri, ed è necessario che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
In ipotesi invece di una reazione sproporzionata viene a mancare la causa di giustificazione
e dunque si risponde del danno.
La responsabilità deve ancora ritenersi esclusa in tutti i casi in cui il comportamento
illecito trovi una giustificazione nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un
dovere.
L'art. 2045 c.c. prevede, inoltre, come causa di giustificazione lo stato di necessità,
stabilendo che, allorché il fatto dannoso sia stato compiuto per la necessità
di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo
non sia stato volontariamente provocato dall'agente, né fosse altrimenti evitabile,
al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo
apprezzamento del giudice.
- Ho venduto il mio ciclomotore ad una persona che a mia insaputa ha continuato a pagare, per mio nome e conto, la polizza assicurativa. Dopo un po' di tempo
ha provocato un incidente, ora l'assicurazione chiede la rivalsa nei miei confronti per i danni subiti dal trasportato. È legittimo?
Per i ciclomotori dal 1/10/1993 si applica la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e con una modifica si è stabilito che dal l° maggio
1992: «L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al
quale è effettuato il trasporto».
Peraltro, le condizioni contrattuali normalmente adottate dal mercato prevedono che l'assicurazione non è 'operante nel caso di danni' subiti da terzi trasportati, se il trasporto non
è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti (come nel caso di cui al quesito). Si tratta chi un'eccezione contrattuale che l'assicuratore non può
opporre al danneggiato che agisca direttamente nei suoi confronti sensi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, norma che stabilisce anche che «l'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa
verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutate la propria prestazione».
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