|


a cura dell'Avvocato Antonio
Carrera
- In quale misura i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni
economici della famiglia?
La persona che ha contratto legalmente matrimonio è tenuta, in relazione
alla consistenza del proprio patrimonio ed alla propria capacità di
lavoro professionale o domestico, a contribuire ai bisogni economici
della famiglia, oltre ad essere obbligati l'uno verso l'altro anche
all'assistenza materiale. Anche da un punto di vista economico, per
effetto del matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri e non possono convenzionalmente
derogare né ai diritti né ai doveri patrimoniali previsti dalla legge
per effetto del matrimonio. Le convenzioni matrimoniali debbono essere
stipulate per atto pubblico a pena di nullità.
- Se un coniuge si allontana dalla residenza familiare?
Il coniuge che si è allontanato senza giusta causa dalla residenza familiare, se
rifiuta di tornare, è soggetto alla sospensione del diritto all'assistenza
morale e materiale. Costituisce tuttavia giusta causa di allontanamento
dalla residenza familiare la proposizione della domanda di separazione
o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il
sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato, nella misura atta
a garantire l'adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni
della famiglia, di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
- Qual è per legge il regime patrimoniale tra i coniugi?
Il regime legale è quello della comunione dei beni. Il regime di separazione
dei beni, pur non essendo il regime legale può essere scelto, oltre
che con una convenzione matrimoniale, anche con dichiarazione inserita
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
- Come si può cambiare regime e da quando decorre la propria scelta?
Per legge il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione
legale dei beni; i coniugi possono tuttavia stipulare, per atto pubblico
a pena di nullità, una convenzione di regime patrimoniale diverso da
quello della comunione legale, ovvero possono optare per il regime di
separazione legale dei beni con dichiarazione inserita nell'atto di
celebrazione del matrimonio. Il regime della comunione legale si applica
ai matrimoni contratti dopo il 20/9/75: per i matrimoni contratti dopo
tale data, i beni acquistati durante il matrimonio sono soggetti alla
comunione legale, salvo volontà contraria alla comunione legale manifestata
all'atto del matrimonio. Per i matrimoni contratti fino al 20/9/75,
i beni acquistati dopo il 20/9/75 sono soggetti alla comunione legale,
a meno che entro il 15/1/78 uno dei coniugi avesse dichiarato volontà
contraria alla comunione legale in un atto ricevuto da un notaio o dall'ufficiale
dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. I beni
acquistati lino al 20/9/75 sono soggetti al regime della comunione legale
solo se i coniugi hanno convenuto, entro il 15/1/78, di assoggettarli
al regime della comunione, fatti salvi i diritti dei terzi.
- Quali beni sono oggetto di comunione legale?
L'acquisto dei beni di seguito elencati entra a far parte della comunione
legale dei coniugi:
- beni acquistati dai due coniugi, insieme o separatamente,
durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali;
- frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
- beni che costituiscono i proventi dell'attività separata di ciascuno
dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati
consumati;
- beni facenti parte di aziende gestite da entrambi coniugi e costituite dopo il matrimonio; - beni costituenti
utili e incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente
al matrimonio, ma gestite da entrambi i coniugi;
- beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e incrementi
dell'impresa costituita anche precedentemente, se tali beni e incrementi
sussistono al momento dello scioglimento della comunione
Entrano a
far parte della comunione legale anche gli acquisti compiuti dai coniugi
utilizzando i proventi delle rispettive attività; tali acquisti non
possono essere esclusi dalla comunione legale neppure mediante l'espressa
dichiarazione resa nell'atto dell'acquisto di cui alla precedente (Cass.
civ. 6/6/97, 9355).
- Quali beni sono esclusi dalla comunione legale?
Sono invece esclusi dalla comunione legale, in quanto personali del
coniuge:
- beni di cui il coniuge era proprietario o rispetto ai quali
era titolare di un diritto reale di godimento prima della celebrazione
del matrimonio;
- beni acquisiti successivamente alla celebrazione del
matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto
di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti
alla comunione;
- beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge
e loro accessori;
- beni che servono all'esercizio della professione
del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda
facente parte della comunione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento
del danno e pensione attinente alla perdita parziale o totale della
capacità lavorativa;
- beni acquisiti con il prezzo del trasferimento
dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Per i beni immobili
e per i beni mobili soggetti a trascrizione di seguito elencati l'acquisto,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione legale, quando
l'esclusione risulta dall'atto di acquisto se di tale atto è stata parte
anche l'altro coniuge.
- Quando si scioglie la comunione legale?
Lo scioglimento della comunione legale si verifica per:
- dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio - scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- separazione personale;
- separazione giudiziale dei beni;
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
- fallimento di uno dei coniugi.
Inoltre, la separazione giudiziale della comunione legale dei beni fra
coniugi può essere pronunziata nei seguenti casi:- interdizione o inabilitazione
di uno dei coniugi, cattiva amministrazione della comunione;
- disordine degli affari personali o condotta tenuta nell'amministrazione dei beni
della comunione da parte di uno dei coniugi, se tali situazioni mettono
in pericolo gli interessi dell'altro coniuge o della comunione o della
famiglia;
- mancata contribuzione di uno dei coniugi ai bisogni della
famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di
lavoro.
La separazione dei beni può essere chiesta da uno dei coniugi
o dal suo legale rappresentante, la sentenza, che viene annotata a margine
dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali,
che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta
la do-manda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei
beni, salvi i diritti dei terzi.
- Quanti tipi di separazioni esistono?
La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale. La separazione
consensuale è ammessa se i coniugi sono consenzienti, ma ha effetto
solamente con l'omologazione del giudice. Quando, secondo il giudice,
i coniugi si sono accordati in merito all'affidamento e al mantenimento
dei figli in contrasto con l'interesse dei figli stessi, il giudice
riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni dell'accordo
da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
può rifiutare l'omologazione della separazione consensuale. La separazione
giudiziale può essere richiesta al giudice quan-do si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione
del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La cessazione degli effetti della sentenza della separazione giudiziale
dei coniugi si ha, senza che sia necessario l'intervento del giudice,
con una espressa dichiarazione resa di comune accordo dai coniugi, o
con un concorde comportamento non equivoco che sia incompatibile con
lo stato di separazione . La separazione può essere pronunciata nuovamente
soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
- A quale dei due coniugi debbono essere affidati i figli minori?
L'affidamento dei figli, in caso di separazione dei coniugi, spetta al giudice che
pronunzia la separazione, tenendo conto esclusivamente dell'interesse
morale e materiale dei figli. Il giudice decide anche la misura ed il
modo con cui il coniuge non affidatario dei figli deve contribuire al
mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli e le modalità
di esercizio dei diritti dell'altro coniuge nei rapporti con essi.
- A quale dei due coniugi spetta la casa familiare?
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli,
quando questo è possibile. Sull'immobile assegnato al coniuge, se di
proprietà dell'altro coniuge, il coniuge assegnatario non ha un diritto
reale di abitazione, ma vanta solamente un diritto personale di godimento.
- Per quanto tempo hanno valore le decisioni del giudice rispetto
ai figli minori, o gli accordi dei coniugi sui figli minori?
E' diritto dei coniugi di richiedere al giudice in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti: - le disposizioni relative alla misura
e alle modalità del contributo - l'affidamento dei figli; - l'attribuzione
dell'esercizio della potestà su di essi.
- Quali sono i diritti del coniuge separato?
Il coniuge, al quale la separazione non è addebitabile,
spetta il diritto al mantenimento a carico dell'altro coniuge, nel caso
in cui egli non abbia adeguati redditi propri; tale diritto viene stabilito
dal giudice, pronunciando la separazione, a carico dell'altro coniuge.
L'ammontare della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze
della separazione ed ai redditi del coniuge obbligato. Al coniuge che
versa in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al proprio
mantenimento spetta, in ogni caso, il diritto agli alimenti, anche se
la separazione è a lui addebitabile.
- Il divorzio è automatico?
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
non sono automatici e possono essere domandati da uno dei coniugi.
- Quali sono le causa per ottenere lo scioglimento del matrimonio e chi
lo pronuncia?
Lo scioglimento, per divorzio, del matrimonio civile viene
pronunciato dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione fra i coniugi, accerta che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di determinate cause. Il giudice pronuncia la cessazione
degli effetti civili del matrimonio religioso regolarmente trascritto,
conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso quando, esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione fra i coniugi, accerta che
la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita per l'esistenza di determinate cause.
- Quali sono gli effetti patrimoniali della sentenza pronunciata dal giudice?
La sentenza del Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio può essere stabilito l'obbligo a
carico di uno dei coniugi divorziati di somministrare periodicamente
a favore dell'altro un assegno di mantenimento, quando quest'ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive,
tenuto conto delle seguenti circostanze, da valutare anche in rapporto
alla durata del matrimonio:
- condizioni patrimoniali dei coniugi
- ragioni della decisione di divorzio
- contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune
- reddito di entrambi i coniugi
Gli accordi preventivi tra i coniugi di come dividere i beni
in caso di divorzio sono nulli al momento della separazione i coniugi
hanno facoltà di sottoscrivere un accordo nel quale sono regolati i
loro rapporti patrimoniali e nel quale dichiarano di non avere ulteriori
pretese economiche nei reciproci confronti. Questi patti, tuttavia,
non escludono la facoltà di ottenere l'assegno di divorzio; i coniugi
non hanno infatti diritto di regolare autonomamente le conseguenze
patrimoniali del divorzio. I coniugi non hanno facoltà di regolare
i rapporti patrimoniali prima del divorzio; le decisioni di merito spettano
al giudice che valuta le esigenze della parte economicamente più debole.
Dichiarazione dei redditi dei coniugi: i coniugi devono presentare
all'udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione
personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi
e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni, il
Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo
tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La sentenza di divorzio deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la
previsione di adeguamento automatico dell'assegno con motivata decisione.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento in un'unica soluzione
può avvenire, su accordo delle parti, ove ciò sia ritenuto equo dal
Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda
di contenuto economico.
- Con il divorzio si ha diritto ancora all'assistenza sanitaria?
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per
nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico
da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli
passa a nuove nozze.
- Ha diritto all'assegno divorzile il coniuge che passa a nuove nozze?
L'obbligo di corresponsione dell'assegno ed il diritto all'assistenza sanitaria nei
confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge cessa se il
coniuge, al quale deve essere corrisposto l'assegno o che usufruisce del diritto,
passa a nuove nozze.
- Quali sono gli obblighi dei coniugi divorziati verso i figli?
L'obbligo da parte dei coniugi di mantenere, educare ed istruire, in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale o casalingo, i figli nati o adottati durante il
matrimonio, di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze
di uno o di entrambi i genitori.
- Come vengono affidati i figli minori?
Il Tribunale dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Ove il Tribunale lo ritenga
utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi,
può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.
Responsabilità del genitore affidatario: salva diversa disposizione del Tribunale:
- il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate
dal Tribunale
- le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate,
il Tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.
- Quali sono le responsabilità del genitore non affidatario?
Il Tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve
contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le
modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi . Il genitore cui i
figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e può ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
- A chi viene assegnata l'abitazione nella casa familiare?
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati
i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, e ciò
anche se l'altro coniuge è solo conduttore e non proprietario dell'immobile.
In ogni caso, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, il giudice
dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione dell'immobile è
opponibile al terzo acquirente se trascritta nei pubblici registri immobiliari in data
anteriore alla trascrizione della cessione dell'immobile.
- Il giudice deve tener conto dell'accordo tra le parti nell'emanare
i provvedimenti relativi ai figli?
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il
loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti
possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo ed emessi
dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice,
ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro
età, l'audizione dei figli minori.
- I provvedimenti presi con il divorzio possono essere modificati?
Dopo la sentenza di divorzio, se sopravvengono giustificati motivi, il Tribunale, in
camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del
pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle:
- disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- disposizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi da
corrispondere quale assegno di mantenimento al coniuge e ai figli.
- Spetta alla persona divorziata la pensione di reversibilità?
Nel caso di morte dell'ex coniuge, in assenza di coniuge superstite avente i requisiti
per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato ha diritto, se non è
passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla
pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il
trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Alle domande giudiziali dirette
al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere
allegato un atto notorio, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni
caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità
delle sanzioni penali perle dichiarazioni mendaci. In caso di morte dell'ex coniuge in
presenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità,
una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti è attribuita
dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge divorziato che sia
titolare dell'assegno di mantenimento. Se in tale condizione si trovano più
persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, e
a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato
a nuove nozze.
- Il lavoratore uomo ha diritto al congedo di maternità?
Lavorare e fare la mamma, a 30 anni dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri, varata nel 1971, conciliare le due cose resta, in Italia, un'impresa difficile e faticosa. E non ci si può stupire se il tasso di natalità nel nostro Paese è fra i più bassi d'Europa: la donna che sceglie di avere uno o più figli rischia di non fare carriera, di essere relegata a mansioni inferiori alle sue caratteristiche professionali, di non trovare un nuovo posto di lavoro,
e perfino, in spregio alla legge, di perdere tout court l'impiego.
Il diritto a conservare il posto di lavoro per tutta la durata della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino è uno dei principi fondamentali della legge del '71. Il divieto di licenziamento inizia nel momento in cui un certificato medico attesta lo stato di gravidanza. Per cinque mesi, i due che precedono il parto e i tre successivi, c'è l'obbligo di astensione dal lavoro. Se la gravidanza procede senza rischi è possibile rimanere al lavoro fino all'ottavo mese, recuperando
dopo il parto il mese non utilizzato.
Per tutto questo periodo l'ente previdenziale eroga una retribuzione pari all'80% di quella abituale (il 20% è di solito pagato dal datore di lavoro); e i mesi della maternità valgono per il trattamento di fine rapporto, il calcolo della pensione, l'anzianità di servizio e le promozioni automatiche. Sulla carta, dunque, sono previste tutte le garanzie possibili. Ma chiunque abbia frequentato un posto di lavoro sa che i datori di lavoro preferiscono, ancora troppo spesso, non assumere una giovane donna,
che potrebbe avere la bizzarra idea di mettere su famiglia. E che l'annuncio di una gravidanza provoca in capi e colleghi pensieri del tipo: ora comincerà con le malattie dei figli, le assenze per esigenze di famiglia e sarà meno interessata al lavoro.
A far cambiare questo tipo di mentalità dovrebbe contribuire una legge più recente: quella sui congedi parentali, che mira a redistribuire gli impegni tra padri e madri, garantendo anche ai primi il diritto di assentarsi dal lavoro per occuparsi dei figli. Nei primi otto anni di vita del bambino, la legge consente ai genitori di usufruire di permessi fino a un massimo di dieci mesi complessivi, a patto che, singolarmente, non si assentino dal lavoro per più di sei mesi.
Ai padri che si astengono dal lavoro per almeno tre mesi consecutivi, spetta in "premio" un mese in più di congedo: il periodo complessivo sale così a 11 mesi. Il tutto al netto del periodo di maternità della madre. Durante l'astensione spetta a ciascun genitore una retribuzione pari al 30% dello stipendio, finchè il bambino compie tre anni (dopo solo entro certi limiti di reddito). In caso di malattia del bambino, ci si può astenere dal lavoro (senza retribuzione) per un periodo illimitato
finchè il piccolo ha meno di tre anni, e per un massimo di cinque giorni all'anno quando ne ha dai tre agli otto.
Questi diritti spettano anche ai genitori adottivi e affidatari, che possono usufruire dell'astensione facoltativa nei primi tre anni dall'arrivo del bambino in famiglia, a patto che abbia non più di 12 anni.
- Se una persona sposata in regime di comunione dei beni acquista la proprietà di un immobile per usucapione tale bene cade in comunione?
Con l'istituto giuridico dell'usucapione un soggetto acquista la proprietà di un bene, immobile o mobile, di proprietà altrui, in conseguenza del possesso del bene medesimo per un determinato periodo dì tempo.
Secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni cade in comunione.
continua ...
|