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a cura dell'Avvocato Antonio
Carrera
Donazione
- Contratto di donazione
Il contratto di donazione si perfeziona con il consenso del donante e del donatario; il
consenso può essere manifestato anche mediante mandatario. Il mandato a donare
deve indicare la persona del donatario e determinare l'oggetto della donazione, sono pena
di nullità qualora manchino indicazioni sufficienti per la loro identificazione.
E' tuttavia consentito al mandatario scegliere il donatario fra più persone, anche
giuridiche, indicate dal donante e scegliere l'oggetto della donazione fra più cose
indicate dallo stesso donante ed entro ben determinati limiti di valore (art. 778 c. civ.).
FORMA. Il contratto deve essere fatto per atto pubblico, cioè
per atto notarile, sotto pena di nullità (art. 782 c. civ.) e con l'assistenza di
due tensioni (art. 48 L. 16.2.1913, n. 98). Se la donazione ha per oggetto cose mobili,
queste devono essere esattamente specificate con l'indicazione del loro valore: tale
specificazione può essere contenuta in una nota a parte, sottoscritta dal donante,
dal donatario e dal notaio (art. 782, 10 comma, c. civ.). Pubblico ufficiale incaricato
di ricevere un atto di donazione è il notaio e anche il console per i cittadini
italiani residenti all'estero. La donazione deve essere accettata dal donatario: tale
accettazione può essere contestuale e inserita nell'atto stesso di donazione,
oppure successiva e contenuta in un atto pubblico posteriore, che dovrà essere
notificato al donante per mezzo di ufficiale giudiziario. In quest'ultimo caso, la
notificazione costituisce requisito indispensabile per la perfezione del contratto che,
prima di essa, non può quindi considerarsi ancora concluso (Cass. 14.3.1977, n.
1026).
Prima della notificazione al donante dell'accettazione del donatario,
ciascuna delle parti può revocare la propria dichiarazione (art. 782, 30 comma, c.
civ.). La morte di una delle parti (donante o donatario), avvenuta prima della notifica
dell'accettazione del donatario, rende impossibile perfezionare la donazione, non
potendosi più ottenere l'incontro delle volontà, in cui consiste il
contratto. Per la donazione fatta a persona giuridica, il donante non può revocare
la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere
dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare (art. 17 c. civ.).
Trascorso un anno dalla notificazione, senza che l'autorizzazione sia stata concessa, il
donante può revocare la dichiarazione (art. 782, ultimo comma, c. civ.).
Uniche eccezioni alle regole previste dal codice civile in materia di forma e consenso
della donazione sono:
- la donazione di modico valore, che ha per oggetto beni mobili; infatti
tale donazione è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia
stata la consegna dei beni al donatario (art. 783 c. civ.)
- la donazione obnuziale, che si perfeziona senza il bisogno che sia accettata dal
donatario, ma non produce effetto fino al momento in cui non si celebra il matrimonio
(art. 785 c. civ.).
- Parti
Due sono le parti che intervengono nel contratto di donazione:
il donante (cioè chi fa il dono o coloro che fanno il dono) e il donatario
(cioè chi lo riceve o coloro che lo ricevono).
L'art. 774 c. civ. stabilisce che "non possono fare donazioni coloro che non hanno
la piena capacità di disporre dei propri beni". Sono, quindi, incapaci di
compiere donazioni:
- i minori di anni 18
- i minori emancipati e autorizzati all'esercizio di una impresa commerciale
- gli interdetti
- gli inabilitati
Questi soggetti incapaci non possono compiere donazioni nemmeno per mezzo del loro
legale rappresentante (genitore, tutore), o con l'ausilio della persona incaricata di
assisterli (curatore). Tale regola ammette due sole eccezioni:
- i minori o gli inabilitati, purché convenientemente rappresentati
o assistiti, possono fare donazioni nel loro contratto di matrimonio, a norma degli artt.
165 e 166 c. civ.
- sono consentite le donazioni fatte dai legali rappresentanti degli incapaci,
debitamente autorizzati dalla autorità giudiziaria, a favore dei discendenti dell'incapace
e in occasione delle loro nozze (art. 777 e. civ.). Non è consentita neppure la
donazione da parte di persona che "si provi essere stata per qualsiasi causa, anche
transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è
stata fatta" (art. 775 c. civ.).
Per l'accettazione delle donazioni da parte dì minori, minori emancipati,
interdetti e inabilitati, valgono le norme previste dal codice, le quali prevedono che
tali soggetti possano accettare le liberalità per mezzo dei loro legali
rappresentanti o delle persone che li assistono, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria competente (artt. 320, 374, 394, 424, 427 c. civ.). L'incapacità delle
parti comporta l'annullabilità del contratto di donazione, nell'esclusivo interesse
dell'incapace ed entro il termine di 5 anni dal giorno in cui ècessato lo stato di
interdizione o di inabilitazione, ovvero dal giorno in cui il minore ha raggiunto la
maggiore età. La donazione fatta da persona incapace di intendere e di volere al
momento dell'atto può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o
aventi causa, entro 5 anni dal giorno in cui è stata fatta.
Infine, è necessario rilevare che la legge non richiede che il donatario esista in
concreto come persona nel momento in cui viene compiuta la donazione: infatti, è
consentita la donazione anche a favore di chi è soltanto concepito, oppure a
favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché
non ancora concepiti, oppure a favore di un ente non ancora riconosciuto.
DIVIETI DI DONARE E DI RICEVERE.
L 'art. 779 c. civ. dispone che "è nulla la donazione a favore di chi
è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il
conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo". È
altresì nulla la donazione compiuta in favore del padre, della madre, dei
discendenti legittimi o adottivi o naturali e del coniuge del tutore o del protutore del
donante, con le stesse regole precedenti. Al contrario, la donazione fatta dal tutore o
dal produttore al minore divenuto maggiorenne e prima dell'approvazione del conto della
tutela, è annullabile su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa
(art. 388 c. civ.).
- Oggetto ed effetti della donazione
Oggetto di donazione possono essere solamente beni o diritti che fanno parte del
patrimonio del donante; per i beni futuri, il codice sancisce la nullità della
donazione. Infine, la donazione che abbia per oggetto prestazioni periodiche si estingue,
salvo patto contrario, con la morte del donante (art. 772 c. civ.).
Gli effetti normali della donazione sono il trasferimento di un diritto del donatore al
donatario, l'assunzione di un'obbligazione da parte del donante e a favore del donatario,
oppure la liberazione del donatario da un'obbligazione. Tali effetti non si producono se
il contratto viene annullato per vizio della volontà del donante, e precisamente
per errore, dolo o violenza. Il donante, infine, non è responsabile per l'evizione
della cosa donata, salvo che abbia espressamente promesso la garanzia o che l'evizione
dipenda da un suo fatto personale (art. 797 c. civ.); è responsabile soltanto per
dolo o colpa grave, in caso di inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione
(art. 789 c. civ.) e non risponde per i vizi della cosa donata, a meno che non sia in
dolo (art. 798 c. civ.); il donatario, senza necessità di un patto apposito,
è obbligato a fornire al donante gli alimenti (art. 437 c. civ.), a meno che si
tratti di donazione obnuziale o rimuneratoria.
CONDIZIONE, TERMINE, MODO.
Un contratto di donazione può essere sottoposto a condizione sospensiva o
risolutiva la quale produce gli stessi effetti che si hanno negli altri contratti
(artt. 1353-1361 e. civ.). Alla donazione può essere apposto il termine, sia
iniziale sia finale, mentre non è consentita la donazione con termine finale
della proprietà di una cosa, poiché il diritto di proprietà
è, per sua natura, perpetuo e non limitato nel tempo. La Cassazione ha precisato
che l'apposizione di un termine finale, che non è connaturale al diritto di
proprietà, è consentita nella donazione di un usufrutto (Cass. 27.7.1942,
n. 2204).
Per il "modo" apposto alla donazione, rimandiamo al paragrafo relativo alla
liberalità.
- Revoca della donazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario (art. 801 e. civ.),
o per sopravvenienza di figli del donante (art. 803 e. civ.). Con la revoca si viene a
togliere efficacia a un atto perfetto, che ha già prodotto effetti giuridici.
Perché si abbia la revoca, occorre una sentenza del giudice e la donazione viene
rimossa con effetto dal giorno della domanda giudiziale di revoca: il donante non
riacquista automaticamente i beni donati, ma il donatario deve restituirli, oppure, in
caso di alienazione, deve corrisponderne il valore, sempre con riferimento al tempo della
domanda giudiziale di revoca; il donatario deve inoltre restituire, in ogni caso, anche i
frutti che sono maturati dopo la domanda giudiziale di revoca.
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE
Quando la donazione ha per oggetto beni immobili o diritti reali di godimento, è
soggetta al pagamento di una imposta ipotecaria e catastale pari al 2% del valore dell'
immobile o del diritto donato.
IN.V.IM.
La donazione del diritto di proprietà di beni immobili o di un diritto reale di
godimento è soggetta al pagamento della imposta IN.V.IM. L'imposta è dovuta
dal donatario. L'imposta IN.V.IM. liquidata viene assorbita dall'imposta di registro
sulla donazione, fino alla concorrenza con la medesima (p. es., se per una donazione
immobiliare è dovuta la somma di 1.200.000 lire per imposta di registro e i
milione per IN.V.IM., il donatario dovrà pagare solamente 1.200.000 lire; se
è dovuta la somma di 200.000 lire per imposta di registro e 2 milioni di IN.V.IM.
il donatario pagherà solamente 2 milioni). L'imposta si applica per scaglioni
determinati di incremento di valore. Per il trattamento tributario delle donazioni si
è fatto riferimento al D.P.R. 26.10.1972, n. 635, e successive modifiche (imposte
ipotecarie e catastali) e al D.P.R. 26.10.1972, n. 643, e successive modifiche (imposta
IN.V.IM.).
Donazione immobiliare contestualmente accettata
(Art. 782 C.C.)
L'anno .... in ... avanti a me ... ed alla presenza dei signori ... testimoni aventi i
requisiti di legge, come mi confermano, sono presenti i signori: ...............
della cui identità sono personalmente certo, i quali stipulano e convengono quanto
segue:
Il signor .... dichiara di donare, come dona, al signor ...... che accetta, un appartamento
al piano .... della casa in .... ,via .... , e precisamente l'appartamento acquistato da
esso donante mediante Atto .... trascritto .... ; detto appartamento nel nuovo Catasto
urbano del Comune di ... sezione ... alla partita ... , così distinto: via ... ,
piano ... foglio ... mappale N0 categoria .... classe ... vani ... , coi reddito
imponibile di lire .....
fra le corenze:
- la proprietà di un vano di cantina nel sotterraneo dello stabile ....
- il diritto d'uso esclusivo della terrazza .....
- una quota di comproprietà in ragione di ..... millesimi dell'area su cui sorge
l'edificio, del cortile, e di tutti gli spazi, locali, impianti e servizi condominiali;
parti comuni distinte nel Catasto anzidetto coi mappali numeri ....
Gli immobili suddetti vengono donati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze,
oneri e servitù attive e passive.
Tanto la proprietà quanto il possesso e godimento degli immobili medesimi rimangono
trasferiti nel donatario da oggi, con la sottoscrizione di questo Atto, per tutte le
conseguenze utili ed onerose.
Il donatario si dichiara edotto del contratto di locazione stipulato dal donante, per
l'appartamento in contratto, mediante scrittura privata ... registrata .... e si impegna
a rispettarne termini e condizioni.
Così pure il donatario si impegna ad osservare il Regolamento di Condominio dello
stabile, quale trovasi depositato nei miei rogiti in data .... al N0 di rep.,
ed a sopportare l'onere delle spese condominiali nelle proporzioni fissate dal regolamento
stesso.
Per la complessa esecuzione della donazione il donante consegna al donatario i seguenti
documenti relativi all'appartamento in oggetto:
(Solo nel caso che il donante voglia introdurla, art. 797, n. 1, C.C. garanzia per
l'evizione): il donante presta al donatario tutte le garanzie circa la proprietà e
la libertà ipotecaria del bene donatogli, contro ogni caso di evizione anche parziale.
In quanto occorra, il donante rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.
Imposte e spese di quest'Atto e delle conseguenti formalità staranno ad esclusivo
carico del donatario.
Agli effetti della registrazione, le Parti dichiarano:
che l'immobile in oggetto ha il valore di lire .... che il donante è zio del donatario
(ovvero: che non esistono rapporti di parentela fra donante e donatario).
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