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a cura dell'Avvocato Antonio
Carrera
Divisione
Nozioni legali
Atto, strumento (non l'unico) con cui si perviene allo scioglimento di una situazione di
comunione attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante di una porzione dei beni
oggetto della comunione.
Con la divisione, insomma, si pone termine alla comunione, e ogni partecipante a questa
(comunista o comproprietario, nel caso di proprietà) ottiene la piena ed esclusiva
proprietà di una parte determinata del bene o di beni comuni corrispondente al
valore della quota di diritto che gli spettava sul patrimonio comune. Per esempio, tre
persone sono comproprietarie in parti uguali di un terreno di 6.000 m. Con la divisione,
ciascuna di esse diventa proprietaria esclusiva di un terreno di 2.000 m2 dopo
che l'appezzamento originario è stato diviso in tre fette.
Alla divisione, normalmente, si perviene su richiesta di almeno uno dei partecipanti:
è regola generale, infatti, che ogni comunista può, in qualsivoglia momento,
chiedere la divisione dei beni comuni (questo principio ha però certe eccezioni).
Lo scioglimento si realizza mediante un contratto (divisione amichevole o consensuale) o,
in caso di mancato accordo, con una causa, un particolare procedimento giudiziale che
termina con una decisione, un provvedimento del giudice (divisione giudiziale).
La divisione è regolata dalle norme stabilite per la divisione ereditaria (artt. 7
13-768 c. civ.), purché non siano incompatibili (art. 1116 c. civ.) con quelle
che regolano la comunione (artt. 1100-1139 c. civ.).
Di divisione si parla anche con riferimento alla comunione dei beni tra coniugi di cui
agli artt. 159 e segg. c. civ., modificati dalla L. 19.5.1975, n. 151; allo scioglimento
delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Il procedimento giudiziale di divisione è regolato dagli artt. 784-79 1 c. proc.
civ. e ad esso devono necessariamente essere chiamati tutti i partecipanti alla
comunione (si parla di litisconsorzio necessario), nonché, se vi sono, tutti i
creditori opponenti. Se non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione, questa
viene disposta con ordinanza dal giudice istruttore, che dirige anche le operazioni di
divisione; altrimenti la decisione è rimessa al collegio.
Il giudice istruttore, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un esperto e
previa - se del caso - vendita all'incanto (cioè all'asta) dei beni immobili o
mobili comuni, predispone un progetto di divisine delle quote e dei lotti, su cui possono
pronunciarsi i compartecipi alla divisione e i creditori intervenuti.
In mancanza di contestazioni o quando queste siano state definite, il progetto di
divisione viene dichiarato esecutivo e a esso devono uniformarsi le parti interessate.
Scrittura privata di divisione ereditaria fra i signori .... e
..... fratelli fu .......
Premesso che in data .... decedeva in questa città, senza lasciare testamento, il
signor .... lasciando a succedergli, per legge i suoi due figli .... e ....
Che l'eredità morendo dismessa dal signor .... e costituita da un podere in
territorio di ... di ettari ... ed are .... , come risulta dal certificato catastale in
data .... nonché da numerosi crediti e dai mobili che arredano l'alloggio in vita
dallo stesso occupato;
Intendendo procedere alla divisione delle sostanze paterne sopra indicate, hanno
dichiarato e stipulato quanto segue:
- Lo stato attivo e passivo dell'eredità, oggetto della presente
divisione, è il seguente:
Attivo
- Corpo di cascina in territorio di ... con fabbricato civile e rustico, di
ettari .... ed are .... del valore approssimativo di lire ......
- Altro debito verso il signor .... quale risultante dall'atto pubblico in data ....
rogato per lire ....
- Effetti mobili arredanti l'alloggio già occupato dal defunto signor .... del
valore complessivo approssimativo di lire ....
Passivo
- Debito verso il signor ... quale risultante della scrittura privata in
data .... registrata a ... il .... al n. - vol - con lire ... dell'importo di lire ....
- Altro debito verso il signor .... quale risultante dall'atto pubblico in data ...
rogato .... dell'importo di lire ...
Complessivamente, pertanto, l'attivo risulta ammontare a lire .....
ed il passivo a lire ... di conseguenza, l'attivo netto da dividersi rimane stabilito in
lire .....
- È esclusa dalla divisione la villetta in territorio di ..... composta di
fabbricato civile e di terreni annessi, della superficie di area ... , essendo la stessa
stata donata al condividente .... dal padre suo con atto pubblico in data .... rogato ....
e con esplicita dispensa dalla collazione.
- Al condividente signor .... si assegna in divisione il corpo di casa di cui al n.1
dell'attivo ereditario, del valore dichiarato di lire ... con obbligo allo stesso signor
.... di far fronte al pagamento dei due debiti rispettivamente di lire .... e di lire ...
verso i signori .... e .... con gli interessi fino al giorno della scadenza dei debiti
stessi.
- Al signor ... si assegna il credito di lire .... verso il signor .... segnato al n.
2 dell'attivo ereditario.
- Al signor ... vengono pure assegnati gli effetti mobili di cui al n. 3 dell'attivo
ereditario, del valore di lire .... e lo stesso signor .... si obbliga di pagare la
metà di questa somma, e cioè lire .... , al proprio fratello .... entro un
anno da oggi, e di corrispondergli, fino alla scadenza, l'interesse nella misura del ....
- La divisione ha effetto a partire da oggi, e pertanto da oggi cominciano pure a
decorrere, a profitto e a carico di ciascun condividente, i frutti e gli oneri che si
riferiscono ai beni rispettivamente assegnati.
- Le parti dichiarano di avere a proprie mani i documenti relativi.
- Le spese della presente scrittura, e quelle della sua registrazione e trascrizione,
sono a carico dei condividenti in uguale misura.
Data ..... Firme dei condividenti
La formula ora proposta presuppone, com'è evidente, che i
condividenti abbiano proceduto, d'accordo, all'attribuzione delle porzioni e non alla
loro assegnazione per estrazione a sorte: ma può avvenire invece che le parti
intendano procedere alla formazione e successivamente all'estrazione dei lotti, e
così pure, in genere, può avvenire che la situazione della comunione
ereditaria, alla quale gli eredi vogliono porre fine con la divisione, non sia
così semplice ed elementare come quella sopra prospettata. In questi casi,
naturalmente, la formula ora proposta dovrà essere modificata.
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