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![]() ![]() a cura dell'Avvocato Antonio Carrera DepositoNozioni legali Nel deposito in albergo, l'albergatore è responsabile,
sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata,
per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in
albergo (art. 1783 cod. civ.). Si considerano cose portate in albergo le cose che vi si
trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; le cose di cui
l'albergatore, un suo familiare o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori
dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio e infine le cose
di cui i soggetti suddetti assumono la custodia sia nell'albergo sia fuori di esso,
durante un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente
dispone dell'alloggio. Se il danno alle cose portate in albergo è dovuto a colpa
dell'albergatore, di suoi familiari o di suoi ausiliari, la responsabilità dell'albergatore
è illimitata. Per le cose consegnate in custodia e per le cose di cui la custodia
è stata illegittimamente rifiutata, l'albergatore risponde illimitatamente. Il deposito nei magazzini generali consente a produttori e distributori di collocare in deposito le proprie merci e di poterne disporre mediante titoli rappresentativi (fedi di deposito e note di pegno), rilasciati dai magazzini generali. I magazzini generali assumono la stessa responsabilità del vettore di cose nel trasporto: rispondono infatti della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria, è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di essi o dall'imballaggio. I magazzini generali possono vendere le merci per conto del depositante, se le merci non sono ritirate al termine del contratto e non è rinnovato il deposito, oppure, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Nel deposito di titoli in amministrazione presso una banca, questa deve custodire i titoli ricevuti in deposito dal cliente, esigerne gli interessi e i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Se deve esercitare un diritto di opzione deve chiedere istruzioni al cliente e, in assenza, far vendere il diritto a mezzo di un agente di cambio. Se la banca riceve i titoli (o altri valori) in deposito a semplice custodia pone in essere un ordinario contratto di deposito. I c.d. depositi chiusi hanno per oggetto plichi, involti, cassette, valigie ecc. sigillati dal depositante con un contrassegno, che la banca riceve in consegna con obbligo di custodirli e restituirli a richiesta del depositante. Formulario |