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Infortunistica stradale
a cura dell'Avv. Claudia Del Pozzo
RICONOSCIUTO IL DIRITTO
AL DANNO BIOLOGICO "RIFLESSO"
Il commento
La sentenza 1223/2000 del Tribunale civile di
Milano ha affrontato la problematica della liquidazione del danno alla
persona in ipotesi di gravissime lesioni subite a seguito di un incidente
stradale. Il giudice, non solo ha correttamente - sulla base della consulenza
tecnica d'ufficio che evidenziava gravi pregiudizi dell'integrità psico-fisica
del danneggiato - riconosciuto il danno biologico, il danno morale nonché
il danno patrimoniale da lucro cessante al danneggiato, ma ha altresì
ammesso l'esistenza e, quindi, la risarcibilità del danno biologico
e del danno morale a favore dei congiunti (figlio e moglie) del soggetto
che ha subito le gravi lesioni personali. Dall'esame della più recente
giurisprudenza di legittimità si evince che il giudicante nella sentenza
in esame non ha affermato alcun principio rivoluzionario recependo
un indirizzo già affermatosi in giurisprudenza. Sulla risarcibilità
del danno morale a favore dei familiari nel caso in cui la vittima subisca
lesioni non mortali e sopravviva con menomazioni di rilevante entità.
In proposito vi è stato un profondo contrasto tra giurisprudenza di
merito e quella di legittimità. La prima, infatti, in parecchie circostanze
aveva riconosciuto tale voce risarcitoria, sottolineando co me il dolore
dei familiari fosse, anche in tali ipotesi, conseguenza immediata e
diretta del fatto illecito e, come, diversamente dal caso di morte,
non si attenuasse con il trascorrere del tempo ma persistesse, e talvolta
addirittura accrescesse con il passare dei giorni, a causa del contatto
quotidiano e continuo con le menomazioni e le sofferenze della vittima.
La Suprema corte, al contrario, ha dapprima sempre negato la risarcibilità
del danno morale in tali ipotesi sostenendo che il danno dei familiari
non sarebbe conseguenza immediata e diretta del fatto illecito poi,
mutando radicalmente posizione, ha stabilito che anche i congiunti di
"una persona che abbia subito gravi lesioni alla persona in conseguenza
dell'altrui illecito hanno diritto al risarcimento del danno morale"
(Sent.23.04.1998 n.4186). Come sottolineato nella sentenza in esame
non in tutte le ipotesi è ammissibile il risarcimento dei danni riflessi
ma solo laddove "si accerti in concreto che questi siano in rapporto
di regolarità causale con il fatto illecito". Parimenti, la sentenza
in esame ha fatto proprio il principio della risarcibilità del danno
biologico "riflesso", già affermato nella sentenza 4186/98 della Cassazione,
sulla base della considerazione che esso danno sia eziologicamente collegato
al fatto illecito di cui è stato vittima il congiunto. Nel caso di specie,
il giudice all'esito dell'esame dell'indagine psicologica condotta dal
consulente tecnico d'ufficio (che ha riconosciuto al figlio del leso
"limiti intellettivi non attribuibili a deficit organico, ma alla conseguenza
di un'evoluzione disarmonica della sua vita emozionale" e che ha affermato
che "tale trauma psichico va messo in relazione alle condizioni del
padre dopo l'incidente") ha riconosciuto anche la sussistenza del danno
biologico (che il danno psichico rientri nell'ambito del danno biologico
è pacifico) e, quindi, la sua risarcibilità in favore del figlio di
un macroleso. Concludendo, devono ritenersi affermate nella sentenza
in commento due principi, il primo è relativo alla configurabilità - ribadita-
e , quindi, risarcibilità del danni "riflessi" (lesione di diritti,
conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti
diversi dall'originario danneggiato, ma in significativi rapporti con
lui, così: Cass.60/91), l'altro alla necessità che l'esistenza di tali
danni sia "accertata in modo rigoroso dal giudice di merito, evitando
il ricorso al fatto notorio" (Cassa. 4186/98).
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