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Famiglia
a cura dell'Avv. Antonio Carrera
CIRCA I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI UN "MATRIMONIO
ALLA AMERICANA" ANNUNCIATO SOLO DALLA STAMPA
Il Commento
Nuovamente, i mass media hanno accolto con trionfo la
sentenza di cui sopra sottoline-ando come, finalmente, anche in Italia
sia arrivato il patto di divorzio all'americana, e che con tale sentenza
i giudici della Suprema Corte - disattendendo la propria, precedente,
antiquata, giurisprudenza - abbiano compiuto una piccola rivoluzione,
riconoscendola validità di un contratto privato stipulato da una coppia
in crisi prima del divorzio. Nuovamente, la realtà è ben diversa da
quello che si è voluto far apparire.
NEL CASO SPECIFICO - In sede di separazione con sensuale,
a tacitazione di ogni pretesa economica della moglie i coniugi stessi
- con un accordo parzialmente recepito nel verbale di separazione -
avevano previsto che il marito erogasse un assegno mensile, espressamente
indicato di mantenimento alla moglie sua vita natural durante. In sede
di divorzio il marito aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità
dell'accordo in questione, con conseguente insussistenza del suo obbligo
di dovere alcunché all'ex coniuge in forza titolo riportato. Con la
sentenza 8 109/2000 la Suprema corte ha confermato la sentenza dei giudici
del merito che aveva disatteso l'istanza del marito, confermando, pertanto,
in pratica, l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere un assegno di
mantenimento alla ex moglie per tutta la vita di questa e, quindi, in
pratica, anche in caso di nuove nozze di questa con un terzo. Poteri
dispositivi dei coniugi e divorzio - Quindi, è evidente che il reale
problema all'attenzione dei giudici della Suprema Corte fosse: "le parti
hanno la facoltà - in sede di separa-zione personale o, eventualmente,
anche prima, in occasione delle loro nozze - di fissare l'assetto del
futuro divorzio, o, meglio, un accordo del genere viola i diritti indisponibili?".
Il problema, non è la prima volta che viene posto, e la Suprema Corte,
prima di questa sentenza, lo ha sempre risolto affermando (anche se
con diverse sfumature), che essendo sottratto alla disponibilità delle
parti il potere di regolare in via preventiva e autonoma gli effetti
patrimoniali del divorzio, è irrilevante, ai fini del riconoscimento
dell'assegno di divorzio, l'accordo intervenuto tra i coniugi al momento
della separazione con il quale essi abbiano regolato ogni loro rapporto
patrimoniale e dichiarato di non avere l'un l'altro, alcunché a pretendere,
o abbiano, quantificato ora per allora la misura dell'assegno di divorzio
(Cassazione, 7settembre 1995 n. 9416, 10 aprile 1992 n. 4391 e 4 giugno1992
n. 6857). Sempre su questa traccia, in altre occasioni, la Suprema Corte,
ha affermato che gli accordi economici intervenuti fra i coniugi al
momento della separazione non possono spiegare efficacia preclusiva
alla determinazione giudiziale dell'assegno di divorzio, in quanto se
la causa di tali accordi fosse la liquidazione preventiva. e forfettaria
dell'assegno di divorzio, essi sarebbero nulli, sia per l'indisponibilità
dell'assegno di divorzio, che ha natura eminentemente assistenziale,
sia per illiceità della causa. (Cassazione, sentenza 11 giugno 1997
n. 5244). Inoltre, la Suprema Corte, continuando sulla linea tracciata,
ha affermato che gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di
separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono
considerarsi invalidi per illiceità della causa, sia nella parte riguardante
i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex coniuge,
in forza dell'indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti
allo scioglimento del matrimonio (Cassazione 20-03-1998 n. 2955). Quindi,
possiamo, senza ombra di dubbio, per quanto sopra esposto, che per la
nostra giurisprudenza, visto come è strutturato il divorzio e l'indisponibilità
dei diritti patrimoniali che ne derivano, l'accordo fra coniugi separati,
con cui si preveda la persistente operatività di patti aventi contenuto
economico anche in regime di divorzio è nullo (Cassazione, sentenza
10 aprile 1992 n. 4391). Tali precedenti, anche se consolidati hanno
portato la Suprema Corte, nel caso specifico, ad una conclusione ben
diversa. La Suprema Corte, avrebbe potuto sostenere, che il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi (Costituzione,
articolo 29, secondo comma), che la Costituzione riconosce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
(Costituzione, articolo 2), e che contrasta con tali principi interpretare
le disposizioni vigenti nel senso che gli sposi non possano, anche solo
eventualmente, già prima delle nozze, in sede di contratto matrimoniale,
prevedere le conseguenze del futuro naufragio del loro matrimonio, stabilendo
da subito le condizioni della futura, eventuale, separazione, o della,
eventuale, pronuncia di divorzio, stabilendo in modo rigido i rispettivi
obblighi patrimoniale, nonché, circa l'affidamento degli eventuali figli,
come succede in altri ordinamenti positivi, come, ad esempio, in alcuni
degli Stati Uniti d'America. Solo nel caso la Suprema Corte avesse fatto
propria una tale conclusione, motivando adeguatamente il proprio dissenso
rispetto alla - contraria - giurisprudenza anteriore, la relativa pronuncia
veramente certamente costituito quel qualcosa di clamoroso anticipato
dai mass media. Invece, la sentenza in esame, invece di prendere, decisamen-te,
posizione sulla questione, ribaltando - eventualmente - la pregressa
giurisprudenza in proposito, ha preferito una posizione di compromesso:
da un lato, infatti, ha confermato la precedente giurisprudenza, dichiarando
che la stessa esprime un orientamento pienamente condiviso che deve
essere mantenuto fermo; dall'altro, invece, ha affermato che i principi
ivi enunciati non si possono applicare al caso di specie, poiché la
fattispecie presenta posizioni rovesciate rispetto a quanto si era verificato
nei casi già presi in considerazione dalla Suprema Corte. Il principio
sopra richiamato (nullità per illiceità della causa, dell'accordo fra
coniugi separati, con cui si preveda la persistente operatività di patti
aventi contenuto economico anche in regime di divorzio) - si sottolinea
- è stato (in precedenza) affermato in fattispecie nelle quali gli accordi
preventivi erano invocati per paralizzare o ridimensionare la domanda
diretta a ottenere l'assegno divorzile, mentre la fattispecie presenta
posizioni rovesciate in quanta è il coniuge che avrebbe potuto essere
onerato che invoca il principio per ottenere l'accertamento negativo
del diritto altrui. Naturalmente, in base al nostro ordinamento ed alla
nostra Costituzione, una conclusione del genere, a differenza di quella
che in termini assoluti avesse risolto il problema in termini opposti
a quelli ritenuti dalla giurisprudenza anteriore, non può essere accettata
per manifesta violazione degli articoli 1421 del C.C. e 3 della. Costituzione.
Con la sentenza in esame, si è voluto sostanzialmente, affermare che:
quando accordi pregiudicano o limitano, in qualche modo, i diritti dell'ex
coniuge richiedente l'assegno tali accordi sono certamente nulli e degli
stessi non deve tenere alcun conto il giudice nel pronunciare sulla
richiesta di assegno. Invece, quando detti accordi, sono a vantaggio
del coniuge nei cui confronti è chiesto l'assegno gli accordi stessi
sono validi e sussiste a carico di colui che deve l'assegno, l'obbligo
di versarlo vita natural durante dell'altro. La Suprema Corte, inoltre
ha sottolineato che nel caso specifico, l'accordo in esame aveva la
funzione di porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale
insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito
al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all'eventuale
pronuncia di divorzio, né, prosegue la sentenza, un rapporto tra il
negozio transattivo e l'eventuale e futuro divorzio può derivare per
il fatto che una parte di tale accordo sia stata trasfusa nella separazione
consensuale, non essendovi alcun nesso di strumentalità o di consequenzialità
necessaria tra detta separazione ed il futuro ed eventuale divorzio.
Si ritiene, quindi, che non vi è stata quella svolta tanto sbandierata,
e che difficilmente, su tale decisione, si potrà basare una nuova giurisprudenza
in tema di liceità degli accordi divorzili stipulati in sede di separazione
o, eventualmente, in prima.
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